TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-08-30, n. 202416011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-08-30, n. 202416011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416011
Data del deposito : 30 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2024

N. 16011/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08996/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8996 del 2018, proposto da
Idea &
co s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A R e S B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale rep. n. qi/290/2018 prot. n. qi/35173/2018 del 28 febbraio 2018 e notificata in data 10 maggio 2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugna l’atto in epigrafe a mezzo del quale Roma capitale negava il condono – ai sensi dell’art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. terzo condono ) – delle opere edilizie consistenti nella realizzazione sine titulo di un fabbricato destinato ad abitazione (alloggio del custode) sito in Roma alla via Pontina, n. 425, insistendo l’immobile su una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. b) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (c.b.c.p.), essendo zona di interesse archeologico (arr. 142, comma 1, lett. m) c.b.c.p.).

2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione capitolina.

3. Le parti depositavano memorie e documenti in vista dell’udienza straordinaria del 19 luglio 2024, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Completata l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione dell’unica ragione di gravame.

4.1. Nel dettaglio, con un articolato motivo, la parte censura il provvedimento evidenziando come la zona non rientri nell’area da tutelare ai sensi della c.d. variante delle certezze (variante al piano regolatore generale di Roma di cui alla delibera 29 maggio 1997, n. 97), ed anzi abbia una vocazione edificatoria, essendo estranea al parco di Decima-Malafede. In ogni caso, trattandosi di un prefabbricato meramente posato sul suolo, non sarebbe stato necessario ottenere il nulla osta paesaggistico.

5. Le argomentazioni di parte ricorrente non convincono.

5.1. Preliminarmente, va dato atto come sia pacifico la totale assenza di edilizio giustificante l’edificazione dell’immobile abitativo: conseguentemente, è incontestato come la fattispecie integri un c.d. abuso maggiore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) l.r. Lazio, 8 novembre 2004, n. 12. Inconferenti sono le riflessioni della profondità dello scavo che non avrebbe superato i 30 cm del piano di campagna, atteso che ciò rileverebbe solo al fine di acquisire il parere dell’autorità preposta al vincolo archeologico.

5.2. Analogamente, è pacifico come la zona nella quale insiste il bene abusivo è vincolata, rientrando nel perimetro del archeologico del parco di Decima Malafede: a tal proposito, parte ricorrente si limita a negare tale circostanza, senza però in alcun modo produrre elementi concreti per suffragare una siffatta argomentazione.

5.3. Conseguentemente, l’abuso maggiore deve considerarsi assolutamente non condonabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) l.r. Lazio 12/2004 (in termini, Tar Lazio, sez. IV, 19 luglio 2023, n. 12153).

5.4. Totalmente generica, invece, è la lamentata disparità di trattamento, meramente enunciata e non corroborata da alcuna prova effettiva: d’altro canto, « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723) poiché l’esponente non può invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).

6. Alla luce della complessiva infondatezza delle doglianze, il ricorso è respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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