TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-05-05, n. 201506421
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 06421/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03668/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3668 del 2014, proposto da:
R F, in proprio e in qualità di procuratore degli eredi dell’avv. M F, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Sistina, 121;
contro
Ministero della Giustizia;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte di Appello di Roma, sezione equa riparazione, n. 11690/08, relativamente alla condanna alle spese in favore della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 112 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto indicato in epigrafe il Ministero della Giustizia, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere una somma alla parte istante, in qualità di avvocati antistatari, a titolo di spese processuali liquidate dal giudice adito nel corso del giudizio proposto dal proprio rappresentato per il riconoscimento dell’equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo avanti la Corte d’Appello di Roma.
Nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’Amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario, per cui le parti ricorrenti hanno domandato che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:
- dichiari, in esecuzione della statuizione di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle somme dovute in forza del titolo giudiziario (spese processuali liquidate dal giudice adito);
- disponga che a tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;
- condanni, per effetto di espressa richiesta ex art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., il Ministero della Giustizia al pagamento - in conseguenza della perdurante violazione ed inosservanza del debito da tempo scaduto - di una somma quale sanzione per il ritardo.
- condanni l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore degli stessi antistatari.
Il Ministero della Giustizia non si è costituito.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 29 ottobre 2014.
Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalle parti ricorrenti, atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione, questo Tribunale ritiene di accogliere il mezzo di tutela all’esame, salvo la richiesta di ulteriori sanzioni a titolo di astreinte.
Quanto infatti alla domanda giudiziale proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a. va ribadito che i precedenti giurisprudenziali dei Tribunali amministrativi hanno ritenuto ammissibile la domanda di riconoscimento della sanzione quale astreinte limitatamente alle somme riconosciute dal giudice ordinario per equa riparazione da violazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cfr. sul punto ex multis TAR Lazio, prima bis, n. 661/2015).
Nel caso di specie, invece, si tratta di dare esecuzione al pagamento di somme di danaro da parte della pubblica amministrazione per spese processuali liquidate nel decreto della Corte d’Appello di Roma a favore degli avvocati dichiarati antistatari.
Tale obbligazione, pertanto, trova titolo nel solo provvedimento del giudice ordinario ed è qualificata come competenza di natura professionale per attività processuali poste in essere dai rispettivi difensori della parte istante nel giudizio di equa ripartizione.
Ciò comporta che la medesima obbligazione di cui si chiede l’adempimento solo occasionalmente è legata al riconoscimento dell’equa ripartizione, potendosi la stessa formare per l’accoglimento di qualsiasi altra azione giudiziaria.
La stessa, pertanto, è assistita da tutta una serie di garanzie poste a tutela del credito vantato dal difensore della parte vincitrice nei confronti di quella soccombente, nonché dalla possibilità di rivalersi nei confronti del proprio rappresentato.
Ciò induce a ritenere per ragioni di equità sostanziale - sul tema è particolarmente significativo il dato letterale della prima parte della lett. e) del comma 4 dell’art. 114 del c.p.a. “salvo che ciò sia manifestamente iniquo” – la non applicazione della sanzione da ritardo nell’adempimento, quale
astreinte, in virtù della richiesta formulata dalle parti istanti ex art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., a tale tipo di obbligazione posta a carico dell’Amministrazione intimata dal provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione.
Pertanto, nei limiti sopra indicati, la domanda proposta va accolta.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della semplicità della controversia, seguono la soccombenza.