TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-04-18, n. 202400265
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2024
N. 00265/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2024, proposto da F S, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti redatta su supporto cartaceo, riprodotta su documento informatico, sottoscritto con firma digitale e congiunto in via informatica al ricorso, dall’avv. M C del Foro di Ravenna, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest’ultimo a [48121] Ravenna (RA), in viale Vincenzo Randi n. 92, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Emilia – Romagna e Comando Provinciale Carabinieri Ravenna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
a) del provvedimento emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto – SM – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri nr. 337372/D-5-5 di protocollo, recante la data del 03 gennaio 2024 e notificato all’Appuntato Scelto F S il 19 gennaio 2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza, presentata in data 19 agosto 2023, con la quale l’Appuntato Scelto F S ha chiesto la cessazione, ai sensi dell’articolo 1369 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e ss. m. e i., degli effetti della sanzione disciplinare del rimprovero inflittagli in data 10 aprile 2021; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il dott. P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in esame, notificato l’11 marzo 2024, il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di Campiano (RA), ha impugnato il provvedimento emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto – SM – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri nr. 337372/D-5-5 di protocollo, recante la data del 3 gennaio 2024 e notificato il 19 gennaio 2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza, presentata in data 19 agosto 2023, con la quale il ricorrente aveva chiesto la cessazione, ai sensi dell’articolo 1369 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, degli effetti della sanzione disciplinare del rimprovero, inflittagli in data 10 aprile 2021 (sanzione motivata nei seguenti termini: “ Appuntato Scelto, addetto alla Stazione Carabinieri di San Carlo di Cesena (FC), nel corso di servizio perlustrativo, unitamente a militare più elevato in grado, contestava una sanzione amministrativa in assenza dei presupposti previsti dalla norma. Tale condotta evidenziava minor senso di responsabilità, minor cura della formazione professionale e negligenza nell’operato. Mancanza commessa a San Carlo di Cesena il 24 dicembre 2020, nel grado di Appuntato Scelto ”).
2. Ha esposto in fatto il ricorrente che il Comandante della Compagnia di Cervia – Milano Marittima esprimeva parere favorevole (nr. 192/I-4 (1-7-7) di protocollo del 4 settembre 2023), mentre il Comando Provinciale di Ravenna esprimeva parere contrario (nr. 29/50-3 di protocollo del 3 ottobre 2023), sicché, in ultimo, il Comandante di Corpo della Legione Carabinieri “Emilia – Romagna” esprimeva a sua volta parere contrario (provvedimento datato 11 ottobre 2023), in quanto “ il giudizio valutativo del