TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-08, n. 201500352
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N. 00352/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2014, proposto da:
Comune di Grottammare, rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno,
Swn Costruzioni 2 Spa;
per la declaratoria di nullità o l’annullamento
- del provvedimento in data 3 ottobre 2014, prot n. 14922 Class. Fasc. 34.19.04/29 con il quale il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche ha espresso parere negativo sul Progetto ANIMA - Centro culturale polivalente;
- degli atti connessi del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Grottammare propone ricorso per ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento della nota in data 3.10.2014 prot. 14922 con cui il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche – Ancona, richiamando l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, esprimeva parere negativo sul progetto A.N.I.M.A. per la realizzazione di un centro culturale polivalente composto da una sala flessibile di capienza massima pari a 1.500 persone per concerti ed eventi, congressi, teatro, arti, sport e spettacolo, nonchè da servizi annessi, uffici, parcheggi e deposito, da realizzarsi in area parzialmente vincolata ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) del citato D.Lgs. n. 42/2004.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.