TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-02-27, n. 202000095
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Pubblicato il 27/02/2020
N. 00095/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2018, proposto dalla società sportiva dilettantistica Human Flight Dimension (HFD), rappresentata e difesa dall’avv. M E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lattanzio, 66;
contro
Ente nazionale aviazione civile (ENAC), rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per
A) l’annullamento:
1) dell’ordinanza n. 8/2018 del 14 giugno 2018, comunicata in pari data, con la quale la Direzione aeroportuale Lazio dell’ENAC ha ordinato alla società HFD di lasciare liberi da persone e cose ed in pristino stato i beni demaniali dell’aeroporto di Aquino (FR), di cui alla concessione prot. n. 3744 del 29 settembre 2006, fissando al 13 agosto 2018 il termine per la riconsegna degli stessi;
2) di ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto, ivi espressamente compresa la nota dell’ENAC prot. n. 83091 del 27 luglio 2018, con la quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela della prefata ordinanza n. 8/2018;
B) il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per conseguenza, diretta ed indiretta, delle illegittime ed illecite condotte commissive ed omissive dell’ENAC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ENAC;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza non definitiva di questa sezione staccata 26 aprile 2019, con la quale è stata annullata l’ordinanza ENAC n. 8/18 in epigrafe specificata ed è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto la determinazione dell’effettivo ammontare del danno emergente del lucro cessante patiti dalla ricorrente, tenendo conto delle sole voci di spesa o di mancato guadagno effettivamente documentate;
Vista la relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio il 19 novembre 2019;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società sportiva dilettantistica Human Flight Dimension (HFD) s.r.l. agisce in qualità di titolare della concessione per la gestione di alcune aree demaniali dell’Aeroporto di Aquino (FR) da destinare ad attività di volo, scuola di volo e scuola di paracadutismo, rilasciata dall’ENAC con nota prot. n. 3744 del 29 settembre 2006, per la durata di un seennio rinnovabile per ulteriori sei anni.
2. – Con il ricorso all’esame, notificato a mezzo del servizio postale il 13 agosto 2018 e depositato il precedente giorno 10 ex art. 45 comma 2 cod. proc. amm., HFD s.r.l. ha impugnato l’ordinanza di sgombero indicata in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 48 cod. nav., 26 e 31, d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, 5 d.P.R. 13 settembre 2005 n. 296, oltre a eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per falsità e, comunque, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e ingiustizia manifeste nonché illogicità, poiché il provvedimento gravato ordina lo sgombero di beni demaniali rispetto ai quali la società è ancora titolare di un rapporto concessorio per la loro gestione, non essendosi mai conclusi i procedimenti per la declaratoria di decadenza della concessione per cui è causa;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 47 cod. nav., 16, 19 e 32, d.P.R. n. 328 del 1952, 11, d.P.R. n. 296 del 2005, oltre a eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, giacché illegittima è anche la pretesa, posta a fondamento dell’atto impugnato, di un canone rimodulato nella misura di dieci volte il suo valore, rispetto a quello stabilito nella concessione del 2006, in ragione della non applicabilità dell’art. 11, d.P.R. n. 296 cit. che, per determinate categorie di soggetti prevede l’abbattimento al 10% del valore del canone.
Parte ricorrente anche formulato domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto delle condotte illegittime, commissive ed omissive, dell’ENAC, poiché HFD s.r.l., sebbene adempiente a tutti gli obblighi su di essa gravanti in forza della prefata concessione, non ha mai potuto esercitare i relativi diritti a causa delle inadempienze dell’ente pubblico concedente. In particolare, la ricorrente chiede a titolo di risarcimento il rimborso dei canoni concessori corrisposti dal 2006 al 2013, oltre che degli investimenti economici sostenuti per la realizzazione delle opere e l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ottenuti, nonché il pagamento delle mancate entrate, per tutta la durata della concessione, stante l’impossibilità di utilizzare le aree in questione per le scuole di volo, l’hangaraggio dei mezzi e l’attività di ristorazione legata agli eventi e alle gare o manifestazioni sportive;il tutto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione.
3. – Con memoria di puro stile depositata l’8 settembre 2018 si è costituito in giudizio l’ENAC.
4. – Alla pubblica udienza del 17 aprile 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione ed all’esito della relativa camera di consiglio è stata pronunciata sentenza non definitiva 26 aprile 2019 n. 351 con la quale, in accoglimento del primo motivo di ricorso, è stata annullata l’ordinanza di sgombero gravata, essendo stata emanata in presenza di una concessione di beni pubblici ancora valida ed efficace;peraltro, nelle more del giudizio è avvenuta la riconsegna dei beni da parte della società ricorrente in data 15 marzo 2019.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti dell’ENAC agli obblighi posti a suo carico dall’atto concessorio, nella suddetta sentenza non definitiva il collegio ha osservato che la ricorrente ha corredato la propria richiesta con alcuni documenti, tra i quali una perizia tecnica giurata, mentre l’Amministrazione è rimasta completamente inerte, essendosi limitata a depositare formale atto di costituzione. Pertanto, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm. è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio alla stregua della documentazione versata in atti, nominandosi c.t.u. la dott.ssa M R, dottore commercialista con studio in Latina, via Armellini 22, iscritta nell’Albo apposito istituito presso la sezione, e formulandosi il seguente quesito: “ determini il consulente l’effettivo ammontare del danno emergente (importi dei canoni concessori corrisposti dal 2006 al 2013, investimenti economici sostenuti per la realizzazione delle opere e l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria) e del lucro cessante (mancate entrate, per tutta la durata della concessione, per impossibilità di utilizzare le aree in questione per le scuole di volo, per l’hangaraggio dei mezzi, per l’attività ristorativa legata agli eventi e alle gare o manifestazioni sportive) tenendo conto delle sole voci di spesa o di mancato guadagno effettivamente documentate ”.
5. – Il consulente incaricato ha rassegnato le proprie conclusioni in data 19 novembre 2019, quantificando un danno emergente per euro 1.100.704,00 ed un lucro cessante per euro 61.187,00.
6. – Con memoria datata 15 maggio 2019 l’ENAC ha controdedotto nel merito delle pretese avanzate da HFD s.r.l., contestando preliminarmente la giurisdizione di questo Tribunale, poiché la controversia all’esame atterrebbe alla determinazione della misura del canone concessorio e sarebbe, quindi, attratta nella giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;sempre in via preliminare, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, poiché la pretesa originaria di pagamento dei canoni risale all’anno 2009.
Con specifico riferimento ai profili risarcitori l’ENAC ha eccepito l’irricevibilità della relativa domanda, essendo decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. Nel merito, l’ente pubblico ha poi contestato la sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, rilevando che: a) nel periodo di interesse l’aeroporto di Aquino ha fruito della fornitura di energia elettrica, il che ne attesterebbe l’attività e il regolare funzionamento; b) la società ricorrente non ha fornito la prova né della responsabilità dell’Amministrazione né dell’ammontare del danno subito, insistendo sul fatto che il mancato accatastamento avrebbe impedito l’allaccio dell’utenza idrica ma non l’operatività dell’aeroporto; c) i progetti per lavori aeroportuali asseritamente svolti dalla ricorrente non sono mai stati sottoposti all’ente pubblico per la relativa approvazione ai sensi dell’art. 702 cod. nav.; d) a nessuna delle voci di spesa indicate dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni corrisponderebbe una prova documentale di effettivi pagamenti, sì che il sostenimento dei relativi costi non può ritenersi dimostrato e non può quantificarsi con esattezza l’ammontare del danno lamentato; e) in subordine, un eventuale risarcimento non potrebbe che decorrere dal 29 ottobre 2012, data cui risale la prima richiesta di allaccio alla rete idrica.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. – La domanda di risarcimento del danno è fondata nei sensi e nei limiti di cui in prosieguo.
7.1 Non suscettibile di accoglimento è l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione di questo Tribunale, poiché la domanda di parte ricorrente è diretta a ottenere, da un lato l’annullamento di un’ordinanza di sgombero e, dall’altro, il risarcimento del danno subito a causa della condotta tenuta dall’ente concedente nei confronti del concessionario, entrambe pacificamente rientranti nel perimetro della giurisdizione amministrativa, ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
7.2 Anche l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività è infondata poiché, come detto, l’oggetto del contendere non riguarda gli atti di determinazione del canone concessorio e la relativa misura.
7.3 Destituita di fondamento si appalesa anche l’eccezione di irricevibilità della domanda risarcitoria per decorso del termine decadenziale fissato dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., dato che nella specie viene in questione la proposizione di un’azione di annullamento, sicché la domanda risarcitoria può essere formulata anche nel corso del giudizio e, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
7.4 Avuto riguardo al merito della pretesa risarcitoria, parte ricorrente lamenta l’inadempimento dell’ENAC alle obbligazioni di cui al punto p) della nota prot. n. 3744 del 29 settembre 2006, a mente del quale è obbligo dell’ente concedente “ consentire l’uso continuato del bene […] per tutta la durata della concessione […]”, con susseguente lesione del proprio diritto di godimento sui beni pubblici concessi.
La responsabilità della pubblica amministrazione è, quindi, invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo;pertanto, la situazione giuridica soggettiva vantata da HFD s.r.l. nei confronti di ENAC sulla base del predetto obbligo assunto dall’ente concedente ha consistenza di diritto soggettivo e la relativa responsabilità ha natura contrattuale, con susseguente applicazione dell’articolo 1218 cod. civ., a mente del quale: “ Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ”.
Sul punto, è noto che, alla stregua del più diffuso orientamento giurisprudenziale, cui il collegio ritiene di aderire, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione contrattuale il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, risultando in tal modo invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533;Cass. civ., sez. VI, 12 ottobre 2018 n. 25584;sez. III, 20 gennaio 2015 n. 826;sez. I, 15 luglio 2011 n. 15659;sez. III, 12 febbraio 2010 n. 3373;sez. I, 3 luglio 2009 n. 15677;sez. II, 19 aprile 2007 n. 9351;sez. I, 26 gennaio 2007 n. 1743;sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674;sez. III, 8 ottobre 2004 n. 20073).
Nella specie, HFD s.r.l. non solo ha allegato l’inadempimento dell’ENAC all’obbligo di consentire l’uso continuato del bene per tutta la durata della concessione, ma ha anche fornito concreti principi di prova supporto di tale versione dei fatti, avvalorati non solo dal riferimento contenuto già nell’atto di concessione allo stato di degrado delle aree dei manufatti dell’aeroporto di Aquino, ma anche dalla circostanza, ammessa dalla controparte pubblica con valenza confessoria, che il mancato accatastamento dei beni per fatto imputabile allo stesso ente pubblico abbia impedito alla concessionaria l’allaccio alla rete idrica. In tal modo non è stato consentito a HFD s.r.l. di accedere ad un servizio essenziale per il proficuo uso continuativo delle aree demaniali assentitele.
Ciò ad avviso del collegio vale a dimostrare, contrariamente a quanto assunto ma non comprovato ex art. 1218 cod. civ. dalla difesa dell’ENAC, la sussistenza di un nesso di causalità tra l’inadempimento di detto ente all’obbligo di consentire l’uso continuato del bene per tutta la durata della concessione e la mancata utilizzazione dei beni pubblici concessi secondo la destinazione ad essi propria, come pure ha accertato il consulente tecnico nominato allo scopo, il quale ha concluso che: “ HFD avrebbe dovuto esercitare l’attività aeroportuale grazie alle predette concessioni ma è di palmare evidenza che così non è stato se non occasionalmente per qualche sporadico evento di paracadutismo, come risulta dalla ampia documentazione, anche giornalistica, prodotta da HFD. Infatti, dalla corrispondenza intercorsa tra ENAC ed HFD emergono delle problematiche di natura tecnica che non hanno consentito la messa in sicurezza dall’area aeroportuale e quindi lo svolgimento delle attività che HFD avrebbe voluto svolgere. Ciò nonostante HFD, in attesa di poter svolgere l’attività, ha sostenuto una serie di costi necessari per la gestione della società il cui scopo unico era quello di gestire l’aeroporto di Aquino. Ha, pertanto, sostenuto dal 2006 al 2018 costi per investimenti economici nei quali devono includersi tutti i costi sostenuti, parte capitalizzati ed imputati allo stato patrimoniale e parte imputati al conto economico nei relativi esercizi di competenza ” (p. 10 e 11 dell’elaborato peritale). Come documentato in atti, HFD ha sostenuto costi per obbligo della concessione quali i canoni concessori, costi antincendio, le assicurazioni, le fidejussioni, l’accollo debiti pregressi aeroporto della Ciociaria, la realizzazione degli allacci di utenze e messa in opera di altri impianti e le opere e costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant’altro necessario per l’attivazione ed il mantenimento della società in attesa di poter svolgere l’attività (p. 10 e 11 dell’elaborato citato).
7.5 Con riferimento all’ammontare del danno patito dalla società ricorrente, disattesa ogni contraria osservazione dell’Amministrazione resistente, valgono per il collegio le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio svoltasi in contraddittorio tra le parti, con le sole precisazioni perseguono.
A tal riguardo, il consulente tecnico d’ufficio ha analizzato i documenti prodotti in corso di causa e di operazioni peritali per individuare quelli assistiti dal requisito di effettività richiesto dal quesito posto da questo Tribunale e necessario per la quantificazione del danno. Quindi, “ la fonte principale dalla quale attingere le informazioni contabili che abbiano il requisito della effettività, sono le scritture contabili e i conseguenti bilanci di esercizio che contengono tutti i costi sostenuti da HFD ” e che “ consentono di estrapolare tutti gli elementi necessari per la quantificazione del danno emergente in quanto corredati, oltre che dallo stato patrimoniale e dal conto economico, da una dettagliata nota integrativa e dal verbale di assemblea dei soci ” (p. 11-12 dell’elaborato peritale).
All’esito della propria attività, dunque, il consulente incaricato ha quantificato il danno emergente, dato dalla somma del valore delle immobilizzazioni rilevate nello stato patrimoniale e degli investimenti economici ad utilità annuale, le manutenzioni ordinarie e oneri concessori rilevati dai conti economici, in euro 1.100.704,00 ed il lucro cessante, pari al totale degli utili che HFD s.r.l. avrebbe ragionevolmente conseguito negli anni se fosse stata in condizione di poter esercitare la propria attività, in euro 61.187,00.
Ad integrazione di ciò ed accedendo a quanto specificamente dedotto sul punto dalla ricorrente, si ritiene che l’ammontare del danno emergente calcolato dal consulente tecnico d’ufficio debba essere maggiorato dell’ulteriore importo di euro 7.027,04 per tener conto dei canoni concessori versati negli anni 2014 e 2015.
Da ultimo, trattandosi di obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale, in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell’evento dannoso (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2019 n. 20883;sez. III, 5 aprile 2016 n. 6545).
8. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, inclusa la corresponsione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, il cui ammontare è liquidato facendo applicazione dei criteri, degli scaglioni e del tetto di cui agli artt. 2 e 3, d.m. 30 maggio 2002.