TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-29, n. 202300784

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-29, n. 202300784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300784
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 00784/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02970/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2970 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D P in Milano, via Borromei 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

Questura di Milano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Milano, prot. -OMISSIS- reso in data 11/10/2021, notificato alla ricorrente in data 04/10/2022, recante il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 07/09/2020 tramite assicurata postale n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto ad esso direttamente od indirettamente consesso, conseguente e/o presupposto, con espressa riserva di proporre i motivi aggiunti di ricorso avverso agli atti che dovessero eventualmente sopravvenire nel corso del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, cittadina russa, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Milano, prot. -OMISSIS- reso in data 11/10/2021, recante il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 07/09/2020 in quanto il titolo di studio acquisito presso l’-OMISSIS- non sarebbe titolo idoneo alla conversione del permesso di soggiorno in permesso per attesa occupazione.

Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di impugnazione.

I. Violazione e falsa applicazione art. 39 bis co 1 D. Lgs. 286/98. Violazione dell’art. 5, comma 5, d. lgs. 286/98 - Violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione di legge. eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, incompleta istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà.

La ricorrente sostiene che il diploma tecnico da lei conseguito presso l'-OMISSIS- è un titolo accademico rilasciato dagli istituti compresi nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per cui a lei potrebbe essere rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'art. 39 bis co 1 del Dlgs 286/98 “per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti”.

II. Sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – sulle specifiche incongruenze del rigetto. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e manifesta illogicità. Violazione dell’art. 5, comma 5, d. lgs. 286/98.

Secondo la ricorrente il corso di studi triennale completato nel 2021 è stato ritenuto valido per il rilascio del permesso per motivi di studio e poi illogicamente non valevole ai fini della conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro “in attesa occupazione”.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto il diploma in “-OMISSIS-

-OMISSIS-” non rientra tra quelli per i quali l’-OMISSIS- rilascia titoli riconosciuti con decreto del MIUR e quindi convertibili.

All’udienza del 15 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi