TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-10-24, n. 202202801
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 02801/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2022, proposto da
S M V, rappresentato e difeso dall'avvocato G L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione n. 635 del 23.02.2022 della Città Metropolitana di Catania con cui è stata revocata la determinazione dirigenziale rep. X A. – VI S. n. 152 del 23.12.2003, con cui la Provincia Regionale di Catania ha rilasciato al ricorrente l'autorizzazione n. 147 per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso i locali siti in Catania, viale delle Medaglie d'Oro n. 60/62;
- dell'art. 24, co. 2, del regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con deliberazione n. 1 del 10.02.2020, limitatamente alla parte in cui prevede che “la sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del presente regolamento”;
- nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, rappresentando in punto di fatto, per quanto in questa sede interessa, quanto segue: a) il ricorrente svolge attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991, in virtù dell’autorizzazione n. 147 rilasciata nell’anno 2003; b) in data 1 luglio 2020 l’interessato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e da allora ha volontariamente e immediatamente sospeso in via temporanea l’attività di consulenza, in attesa della definizione del procedimento penale; c) con nota n. 69764 in data 23 dicembre 2020 la Città Metropolitana di Catania ha invitato il ricorrente a trasmettere la documentazione ivi elencata e l’interessato, non costituendo la custodia in carcere ragione ostativa alla titolarità dell’autorizzazione, ha trasmesso i documenti richiesti; d) in data 17 dicembre 2021 personale dell’Amministrazione ha effettuato una visita ispettiva presso lo studio di consulenza automobilistica, ove era presente la moglie del ricorrente, la quale ha dichiarato che quest’ultimo si trovava in stato di custodia cautelare dall’1 luglio 2020; e) con nota n. 66770 in data 30 dicembre 2021 l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell’autorizzazione sul presupposto che la sospensione dell’attività, in assenza di istanza di autorizzazione, integrasse un grave abuso ai sensi dell’art. 24 del regolamento che fosse suscettibile del più grave provvedimento sanzionatorio in materia; f) il ricorrente ha interloquito con nota in data 10 gennaio 2021 e l’Amministrazione, con nota n. 7827 in data 10 febbraio 2022, ha convocato l’interessato per un’audizione personale da tenersi in data 18 febbraio 2022 (audizione che, peraltro, non ha potuto ovviamente aver luogo); g) con determinazione n. 635 in data 23 febbraio 2022 la Città Metropolitana di Catania, ritenendo la configurabilità di un grave abuso per non avere l’interessato presentato istanza per l’autorizzazione alla sospensione temporanea dell’attività, ha revocato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 9, terzo comma, della legge