TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-10-24, n. 202202801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-10-24, n. 202202801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202801
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 02801/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00821/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2022, proposto da
S M V, rappresentato e difeso dall'avvocato G L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- della determinazione n. 635 del 23.02.2022 della Città Metropolitana di Catania con cui è stata revocata la determinazione dirigenziale rep. X A. – VI S. n. 152 del 23.12.2003, con cui la Provincia Regionale di Catania ha rilasciato al ricorrente l'autorizzazione n. 147 per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso i locali siti in Catania, viale delle Medaglie d'Oro n. 60/62;

- dell'art. 24, co. 2, del regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con deliberazione n. 1 del 10.02.2020, limitatamente alla parte in cui prevede che “la sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del presente regolamento”;

- nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, rappresentando in punto di fatto, per quanto in questa sede interessa, quanto segue: a) il ricorrente svolge attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991, in virtù dell’autorizzazione n. 147 rilasciata nell’anno 2003;
b) in data 1 luglio 2020 l’interessato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e da allora ha volontariamente e immediatamente sospeso in via temporanea l’attività di consulenza, in attesa della definizione del procedimento penale;
c) con nota n. 69764 in data 23 dicembre 2020 la Città Metropolitana di Catania ha invitato il ricorrente a trasmettere la documentazione ivi elencata e l’interessato, non costituendo la custodia in carcere ragione ostativa alla titolarità dell’autorizzazione, ha trasmesso i documenti richiesti;
d) in data 17 dicembre 2021 personale dell’Amministrazione ha effettuato una visita ispettiva presso lo studio di consulenza automobilistica, ove era presente la moglie del ricorrente, la quale ha dichiarato che quest’ultimo si trovava in stato di custodia cautelare dall’1 luglio 2020;
e) con nota n. 66770 in data 30 dicembre 2021 l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell’autorizzazione sul presupposto che la sospensione dell’attività, in assenza di istanza di autorizzazione, integrasse un grave abuso ai sensi dell’art. 24 del regolamento che fosse suscettibile del più grave provvedimento sanzionatorio in materia;
f) il ricorrente ha interloquito con nota in data 10 gennaio 2021 e l’Amministrazione, con nota n. 7827 in data 10 febbraio 2022, ha convocato l’interessato per un’audizione personale da tenersi in data 18 febbraio 2022 (audizione che, peraltro, non ha potuto ovviamente aver luogo);
g) con determinazione n. 635 in data 23 febbraio 2022 la Città Metropolitana di Catania, ritenendo la configurabilità di un grave abuso per non avere l’interessato presentato istanza per l’autorizzazione alla sospensione temporanea dell’attività, ha revocato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 9, terzo comma, della legge n. 264/1991.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) lo stato di custodia cautelare non è ostativo alla permanenza dei requisiti di cui all’art. 3 della legge n. 264/1991;
b) pertanto, a fronte della richiesta dell’Amministrazione, l’interessato ha confermato la permanenza dei requisiti di cui al citato art. 3, inviando la documentazione richiesta;
c) la sospensione volontaria e immediata dell’attività costituisce una ipotesi che non è contemplata dalla normativa (cioè dalla legge n. 264/1991 e dall’art. 4 della legge n. 11/1991);
d) occorre aggiungere che il perimetro entro cui le Città Metropolitane possono intervenire con apposito regolamento è quello indicato dall’art. 2, terzo comma, della legge n. 264/1991 (definizione del programma provinciale delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
e) la decisione adottata dall’Amministrazione si pone in stridente contrasto con gli artt. 24, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione;
f) è stato anche violato il principio di proporzionalità, nonché i suoi corollari consistenti, tra l'altro. nel diritto al contraddittorio, nel principio del legittimo affidamento e nel principio di non retroattività degli atti amministrativi;
g) deve, infatti, tenersi conto che la gravissima sanzione della revoca è prevista per ipotesi estreme, consistenti nel venir meno dei requisiti di cui al citato art. 3, ovvero nella commissione di gravi abusi;
h) evidentemente, la condotta di cui si tratta non può essere considerata un grave abuso, anche tenuto conto che essa non ha arrecato alcun danno all’interesse pubblico.

2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) nel riscontrare l’invito di cui alla nota n. 69764 in data 23 dicembre 2020, il ricorrente ha dichiarato gli orari di apertura al pubblico e il periodo di chiusura per ferie dell’attività di consulenza e ha trasmesso le tariffe praticate per l’espletamento di tali attività, inoltrando contestualmente istanza per il rilascio in suo favore della tessera identificativa per l’accesso agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile per gli adempimenti connessi all’attività di consulenza;
b) operando in tal modo, il ricorrente, anziché dichiarare la propria temporanea impossibilità a proseguire l’attività e anziché richiedere l’autorizzazione alla sospensione della stessa, ha lasciato intendere che l’attività di consulenza continuasse a svolgersi regolarmente;
c) ai sensi dell’art. 24, primo comma, del regolamento in materia, il titolare dello studio di consulenza, il quale, per comprovati e gravi motivi, risulti temporaneamente impossibilitato a proseguire l’attività, è tenuto ad inviare all’Amministrazione apposita istanza per il rilascio di una autorizzazione alla sospensione temporanea dell’attività;
d) come disposto dal secondo comma del menzionato art. 24, la sospensione dell’attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso;
e) ai sensi dell’art. 9, terzo comma, della legge n. 264/1991 e dell’art. 27, secondo comma, del regolamento, nel caso di accertato grave abuso l’amministrazione è tenuta a revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza;
f) appare chiaro da quanto è stato indicato e dall’esito della visita ispettiva che l’attività di consulenza, pur in assenza del titolare, ha continuato ad essere abusivamente esercitata da soggetti terzi non autorizzati;
g) è stato, invero, accertato che all’interno dei locali la moglie del titolare continuava a svolgere, in assenza di autorizzazione, attività di consulenza automobilistica;
h) appare superfluo aggiungere che l’autorizzazione alla sospensione dell’attività di consulenza trova la propria giustificazione nel fatto che al soggetto autorizzato a svolgere l’attività è richiesto il possesso di particolari requisiti morali, poiché egli è chiamato ad assolvere funzioni talora di pubblico ufficiale e talaltra di incaricato di pubblico servizio;
i) a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente e come risulta dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, come risulta anche dall’art. 7 del decreto legislativo n. 267/2000 e dall’art. 3, quarto comma, della legge regionale n. 15/2015;
l) occorre anche aggiungere che il provvedimento di autorizzazione alla sospensione dell’attività presenta la finalità di sbloccare le pratiche telematiche ancora non definite dal titolare impossibilitato in modo da non arrecare disagi e danni all’utenza.

3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti considerazioni.

E’ opportuno premettere che ai sensi dell’art. 9 comma terzo, legge 8 agosto 1991, n.264 “…oltre che nel caso di cui al comma 4 dell’articolo 7, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all’articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi… ”.

L’art. 24, primo comma, del regolamento per la disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto della Città Metropolitana di Catania stabilisce che “ Il titolare dello studio di consulenza che, per comprovati e gravi motivi, risulta temporaneamente impossibilitato a proseguire l’attività, è tenuto ad inviare a questa Città Metropolitana apposita istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività. L’attività potrà essere sospesa solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione alla sospensione rilasciata da questa Città Metropolitana, che ne fissa anche la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l’attività sia ripresa, l’autorizzazione è revocata d’ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare dello studio di consulenza può, per una sola volta, inoltrare istanza di proroga, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori tre mesi. La sospensione temporanea di cui al presente comma è ammissibile non più di una volta ogni tre anni

Il secondo comma della disposizione stabilisce, inoltre, che “ la sospensione dell’attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 del presente Regolamento ”.

Alla luce del richiamato quadro normativo, le censure sollevate dal ricorrente si appalesano totalmente destituite di fondamento, in quanto: a) è certamente privo di rilievo il fatto che lo stato di custodia cautelare non sia, in ipotesi, ostativo alla permanenza dei requisiti di cui all’art. 3 della legge n. 264/1991;
b) non è vero che la sospensione volontaria e immediata dell’attività costituisce un’ipotesi che non è contemplata dalla normativa in quanto, ai sensi del citato art. 9 comma terzo, legge 8 agosto 1991, n.264, l’autorizzazione de qua è revocata “ quando siano accertati gravi abusi ” ed il regolamento ha chiarito che “ la sospensione dell’attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ”;
c) è del tutto destituita di fondamento l’affermazione secondo cui le Città Metropolitane possono intervenire con apposito regolamento solo per quanto attiene alla definizione del programma provinciale delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, tenuto conto di quanto, invece, previsto dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione a norma del quale “ I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” ;
d) il provvedimento presentava contenuto vincolato e non avrebbe potuto avere diverso contenuto.

In punto di fatto osserva, inoltre, il Collegio che il ricorrente ha sostanzialmente consentito la prosecuzione “clandestina” dell’attività mediante l’impiego della moglie (circostanza questa documentata in atti e non smentita dal ricorrente), sebbene il titolare dello studio svolga anche funzioni di pubblico ufficiale che non possono essere delegate e, nei casi di sospensione, le pratiche in corso non possano essere interrotte o chiuse, ma debbano essere trasferite presso altro studio per la loro definizione.

4. In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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