TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301931

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301931
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301931
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 01931/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07522/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7522 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Caf Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato A Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla piazza della Croce Rossa 2/C;

contro

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, nonché Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) mediante ricorso introduttivo:

- del provvedimento di sospensione n. 246.344.29.44 del 28 aprile 2022, adottato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma con il quale l'Ispettorato Territoriale di Roma contestava la grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro ex art.14, co.1, del D. Lgs. n. 81/2008 e adottava la sospensione dell'attività imprenditoriale con riferimento al Locomotore Serie “401” Matricola 91832401026-6 I – IT;

- del verbale di primo accesso n. 29-246-44-344 del 28 aprile 2022;

- del verbale di ispezione, contravvenzione e prescrizione obbligatoria del 28 aprile 2022;

- del verbale di ispezione, contravvenzione e prescrizione obbligatoria del 28 aprile 2022;

- del verbale di primo accesso e ispezione del 4 maggio 2022;

e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o richiamato nei suindicati provvedimenti;

nonché per la condanna al risarcimento dei danni patiti:

B) mediante ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. Inl.ITL_RM REGISTRO UFFICIALE.U.0097012.07-09-2022

dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma – Ufficio Legale e Contenzioso recante rigetto dell'istanza di riesame, di annullamento in autotutela e revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma nonché dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente, in qualità di impresa addetta alla cura e alla manutenzione delle locomotive ferroviarie FS E 401, ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con il quali veniva ingiunta la sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito all’infortunio occorso al lavoratore dipendente addetto alla manutenzione Sig. -OMISSIS-, in sede di intervento di riparazione eseguito il giorno 28 aprile 2022 sulla locomotiva Trenitalia E401_026, fermo per avaria al modulo di trazione presso il binario 22 della rimessa B IMC di Trenitalia di Roma San Lorenzo.

Allegava che l’infortunio si verificava perché durante la riparazione era stata tolta la messa a terra e estratta la chiave rossa dal combinatore di messa a terra, come dichiarato dal tecnico -OMISSIS-. L’infortunio, quindi, era cioè ascrivibile a colpa, negligenza e imperizia degli operatori stessi, che non avevano rispettato le indicazioni di sicurezza previste per la lavorazione che stavano eseguendo perchè, come descritto anche nelle schede E401-MR1-06-SR009, E401-MR1-04-SR001 e B.20.92.204.E, non avrebbero dovuto operare su apparati elettrici di un armadio

aperto con possibile presenza di tensione con il combinatore di messa a terra nella posizione di servizio e quindi non collegato a terra.

Ciò nonostante l’Ispettorato del Lavoro di Roma le aveva contestato la violazione dell’art. 80, c.1 lett. a) e lett. b), del T.U. n. 81/2008, in quanto in qualità di il datore di lavoro non avrebbe assunto le misure necessarie affinché i lavoratori fossero salvaguardati dai rischi di natura elettrica, nonché dell’art. 18, c.1 del T.U. n. 81/2008, in quanto il responsabile del cantiere non avrebbe richiesto l’osservanza, da parte dei singoli operatori, delle norme vigenti al fine di evitare i rischi di natura elettrica e il verificarsi dell’infortunio in concreto occorso.

Allo stesso tempo era stata disposta la sospensione con riferimento alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni - segnatamente il “Locomotore Serie 401” matricola 91832401026-6 I-IT - con decorrenza ed efficacia immediata, subordinando la revoca del provvedimento a presentazione di un’istanza alla sussistenza di alcune condizioni, tra cui l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni di cui alla Sez. B, Tab.1 del provvedimento impugnato, nonché l’avvenuto pagamento della somma di € 3.000,00 imposto per ottenere la revoca della

sospensione, con comunicazione a ANAC e Ministero Infrastrutture e divieto di contrattare con le PP.AA.

Sospensione dell’attività imprenditoriale dalla quale era derivata altresì un danno atteso che in riferimento al settore interessato dall’infortunio le era stata impedita la partecipazione alle gare pubbliche, in ragione del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

Premessa la giurisdizione del giudice amministrativo, deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:

1) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 1, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 81/2008

Insussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla norma per la contestazione della

fattispecie – Eccesso di potere in conseguenza del difetto di istruttoria ” atteso che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80, co.1, lett. a) e b) - secondo cui “ Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti
” -

aveva organizzato tutte le misure volte a scongiurare il rischio di contatti elettrici diretti ed indiretti ed il rischio folgorazione;

2) “ Violazione e falsa applicazione art. 18, co. 1, lett.f) del D. Lgs. n. 81/2008 – Insussistenza dei

presupposti e delle condizioni previste dalla norma per la contestazione – Eccesso di potere in

conseguenza del difetto di istruttoria ” atteso che non rispondeva al vero la circostanza - contestata dall’amministrazione procedente - che il responsabile del cantiere non aveva richiesto l’osservanza, da parte dei singoli operatori, delle norme vigenti al fine di evitare i rischi di natura elettrica;

3) “ Eccesso di potere in conseguenza di travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria - Motivazione

apparente, illogica e contradditoria - Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, co.1, del D. Lgs.

n. 81/2008 - Insussistenza dei presupposti per la misura cautelare e precauzionale della

sospensione dell’attività” atteso che il provvedimento di sospensione era supportato da una mera motivazione per relationem , con rinvio materiale agli accertamenti contenuti nel verbale di primo accesso n. 29-246-44-344 del 28.04.2022 e nei due provvedimenti di prescrizione obbligatoria, tutti illegittimi tenuto conto che l’esame di questi ultimi non consentiva di ricostruire il fatto concreto che aveva condotto all’adozione del provvedimento di sospensione.

Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente impugnava altresì il provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma – Ufficio Legale e Contenzioso recante il rigetto dell’istanza di riesame, di annullamento in autotutela e di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale;

Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, di contro, quanto segue:

- l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, limitatamente al Verbale di primo accesso ispettivo del 28 aprile 22, al Verbale di contravvenzione e prescrizione a carico del sig. -OMISSIS-, al Verbale di contravvenzione e prescrizione a carico del sig. -OMISSIS- e al Secondo Verbale di accesso ispettivo del 04 maggio 2022, considerato che il sindacato giurisdizionale sui procedimenti sanzionatori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro apparteneva al giudice ordinario;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso in quanto la prova della presunta corretta formazione fornita dall’azienda ai lavoratori doveva essere data in concreto e non in astratto. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza.”

All’udienza dell’11 gennaio 2023, come in verbale, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve in parte essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, relativamente alla impugnazione dei verbali ispettivi presupposti al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale;
in parte accolto, con riferimento alla domanda di annullamento di quest’ultimo;
e, infine, in parte rigettato quanto alla domanda risarcitoria.

A tal fine deve rilevarsi, quanto alla domanda di annullamento dei verbali ispettivi, che coglie nel segno l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ispettorato resistente, atteso che trattasi di verbali di accesso, constatazione e contestazione di illecito amministrativo e penale emessi in ragione dell’esercizio dei poteri ispettivi previsti dalla legge n. 689/1981 nonché in qualità di polizia giudiziaria.

Ne consegue, quindi, che la cognizione in merito alla legittimità e/o efficacia probatoria del relativo contenuto appartiene esclusivamente all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi la quale la parte ricorrente potrà far valere le proprie ragioni ex art. 11 del c.p.a., sicché il ricorso risulta in parte qua inammissibile per difetto di giurisdizione.

Deve essere accolta, viceversa, la domanda di annullamento proposta avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, avente viceversa – come noto – natura di provvedimento amministrativo soggetto all’applicazione della legge n. 241/1990.

In parte qua , infatti, il ricorso risulta fondato atteso che dalla lettura complessiva dei verbali ispettivi presupposti unitamente al provvedimento di sospensione in questione non è dato comprendere il rapporto eziologico tra l’incidente occorso ai lavoratori e la condotta omissiva del datore di lavoro: sul punto infatti deve rilevarsi che non è stato indicato neanche un minimo principio di prova dal quale evincere che a monte dell’incidente sul lavoro vi è una lacuna di sistema in punto di sicurezza.

Ciò anche alla luce del fatto che in sede di giudizio parte ricorrente ha depositato viceversa elementi dai quali desumere la corretta formazione dei lavoratori in merito al rispetto dei protocolli previsti per l’esercizio dell’attività manutentiva.

Infine, come anticipato in apertura, il ricorso deve essere rigettato quanto alla domanda risarcitoria, sia perché presentata in via generica senza la allegazione e la prova dei relativi elementi costitutivi;
sia perché effettivamente gli ispettori hanno sospeso l’attività solo limitatamente al locomotore in riparazione e non anche l’intera attività imprenditoriale, interessato anche dal provvedimento penale di sequestro.

In ragione di quanto complessivamente esposto, quindi, il ricorso deve in parte essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione;
in parte accolto, con riferimento alla domanda di annullamento di quest’ultimo;
e, infine, in parte rigettato quanto alla domanda risarcitoria.

Atteso l’esito complessivo del giudizio, si ritiene di dover condannare l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma al pagamento delle spese di lite – liquidate come in dispositivo – in favore di parte ricorrente.

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