TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202316069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202316069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316069
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 16069/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08974/2023 REG.RIC.

N. 08975/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8974 del 2023, proposto da
M platforms inc., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N M, G L Z, E S, A d G e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. N M in Roma, via Barberini, n. 86;



contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Società italiana degli autori ed editori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani e Patrizio Ivo d’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 8975 del 2023, proposto da
M platforms Ireland limited, M platforms technologies Uk limited, Facebook Italy s.r.l., in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese tutte dagli avvocati N M, G L Z, E S, A d G e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. N M in Roma, via Barberini, n. 86;



contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Società italiana degli autori ed editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani e Patrizio Ivo d’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

quanto al ricorso n. 8974 del 2023 :

del provvedimento dell’Agcm n. 30606 del 20 aprile 2023 con il quale la medesima Autorità ha adottato misure cautelari contro la predetta società ai sensi dell’art. 14- bis della legge n. 287 del 1990, nell’ambito del procedimento istruttorio A559, notificato alle ricorrenti nella medesima data, nonché tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.

quanto al ricorso n. 8975 del 2023 :

del provvedimento dell’Agcm n. 30606 del 20 aprile 2023 con il quale la medesima Autorità ha adottato misure cautelari contro le predette società ai sensi dell’art. 14- bis della legge n. 287 del 1990, nell’ambito del procedimento istruttorio A559, notificato alle ricorrenti nella medesima data, nonché tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Società italiana degli autori ed editori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con due distinti ricorsi di (sostanzialmente) identico contenuto M platforms inc. (Rg 8974/23) e M platforms Ireland limited, M platforms technologies Uk limited, Facebook Italy s.r.l. (Rg 8975/23) impugnavano il provvedimento cautelare adottato il 20 aprile 2023 ai sensi dell’art. 14- bis l. 10 ottobre 1990, n. 287 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), con cui veniva intimato alle società di « ripristinare immediatamente le trattative [con la Siae] , mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza [provvedendo altresí] a fornire tutte le sole informazioni necessarie [per] ristabilire un equilibrio nell’intero rapporto commerciale [e ripristinando] tempestivamente, in modo pieno, la disponibilità dei contenuti musicali tutelati da Siae sulle proprietà di M per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni ».

2. Si costituiva per resistente ad entrambi i ricorsi l’Autorità.

2.1. Del pari si costituiva nei due giudizî anche la Società italiana degli autori ed editori (Siae).

3. Ai ricorsi era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia che, chiamata alla camera di consiglio del 5 luglio 2023, veniva accolta ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando al contempo alla difesa dell’Autorità di depositare ulteriore documentazione necessaria per la decisione.

4. Adempiuto l’ordine istruttorio, tutte le parti depositavano memorie e repliche in vista della pubblica udienza dell’11 ottobre 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva i due ricorsi per la decisione di merito.

5. Prima di affrontare i singoli motivi di doglianza, appare opportuno descrivere compiutamente la vicenda fattuale.

5.1. Come è noto le società odierne ricorrenti appartengono tutte al gruppo M (ed infatti, salvo diversa precisazione, si utilizzerà il nome M a mo’ di sineddoche per indicare complessivamente tutte le imprese esponenti), conosciuto nel mondo per essere il proprietario di alcune delle piú importanti e diffuse piattaforme di social network , tra cui rilevano, per i fini che qui interessano, Facebook ed Instagram. Viceversa, la Siae è l’ente pubblico economico a base associativa che gestisce collettivamente i diritti d’autore (è un organismo di gestione collettiva ai sensi dell’art. 3, lett. a), dir. Ue 26 febbraio 2014, n. 26, c.d. direttiva B ), stipulando a tal fine licenze per l’utilizzazione di opere protette, riscuotendo i relativi compensi e ripartendo poi tra gli artisti i proventi che ne derivano.

5.2. Può considerarsi notorio che la pubblicazione di contenuti sulle piattaforme sociali della ricorrente si accompagni frequentemente con l’utilizzo di opere coperte dal diritto d’autore tutelato dalla Siae. Tale possibilità è consentita agli utenti di Facebook ed Instagram in forza di un apposito accordo di licenza intercorrente tra M e la Siae: è il c.d. music rights agreement (Mra), la cui seconda versione è venuta a scadenza nel settembre 2022 (termine poi prorogato).

5.3. In particolare, il Mra2 prevedeva una remunerazione dei contenuti musicali tutelati da Siae secondo una logica di flat fee , ossia attraverso il pagamento di una somma forfettaria per ogni tipologia di uso dell’opera coperta dal diritto d’autore. Nondimeno, sin dall’avvio (luglio 2022) delle negoziazioni per il rinnovo dell’accordo, M evidenziava di voler mantenere tale modalità di corresponsione solo per una particolare tipologia di contenuti, ossia quelli con durata inferiori ai sessanta secondi (c.d. short video , tra cui vanno ricompresi le stories e i reels ); viceversa, per gli altri video veniva previsto il pagamento di una somma pari ad una quota dei ricavi direttamente imputabili al contenuto pubblicitario condiviso (c.d. revenue sharing o post-claim ).

5.4. Le modalità di remunerazione dei contenuti hanno costituito l’oggetto di serrate trattative – puntualmente descritte nel provvedimento gravato – che però non sfociavano in un accordo tra le parti. In particolare, venivano siglati degli accordi-ponte volti a consentire agli utenti social di riprodurre i contenuti audio: tra questi rilevano due proroghe del precedente accordo (valevoli sino al 15 dicembre 2022) ed una serie di convention not to sue , ossia obblighi assunti unilateralmente da Siae di non agire giudizialmente contro M. Tuttavia, il giorno antecedente la scadenza dell’ultima di tale convezioni (16 marzo 2022), M impediva a tutti gli utenti delle varie piattaforme social gestite di utilizzare le opere tutelate dalla Siae.

5.5. Va precisato come l’accordo tra le parti non veniva raggiunto poiché la remunerazione basata sulla flat fee per gli short video non era accetta da Siae; al contempo, l’importo da questa controproposto risultava eccessivo per M.

5.6. In conseguenza di ciò, l’Agcm avviava d’ufficio un procedimento per abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9, comma 3- bis , l. 18 giugno 1998, n. 192, che, a seguito dell’audizione delle parti, vedeva l’adozione del gravato provvedimento cautelare.

6. Conclusa l’illustrazione della vicenda fattuale, è possibile esporre le doglianze fatte valere con l’atto d’impugnazione. Stante l’unicità del provvedimento impugnato nonché l’identicità delle censure nel loro contenuto testuale (salvo per un motivo di cui si dirà infra ), il Collegio reputa opportuno riunire i due ricorsi. Inoltre, nel rispetto dei principî di chiarezza e sinteticità degli atti del processo amministrativo (art. 3 c.p.a.), si procederà ad un’unica descrizione delle doglianze, onde evitare ripetizioni.

6.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta la sussistenza di una posizione di dipendenza economica da parte di Siae nei confronti di M, essendo la prima – come accertato dalla stessa Agcm – dominante nel mercato delle licenze d’uso. A tal fine neppure sarebbe possibile ricorrere alla novella ipotesi di cui all’art. 9, comma 1,

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