TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2012-09-04, n. 201200522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2012-09-04, n. 201200522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201200522
Data del deposito : 4 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01428/2012 REG.RIC.

N. 00522/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01428/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2012, proposto dalla società I.SVI.RE. (Istituto per lo Sviluppo Regionale), società cooperativa, in rappresentato e difeso dall'avv. P M B, presso il cui studio, in Palermo, P.zza S.Cuore n.3, è elettivamente domiciliato;


contro

Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Associazione Euro in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Ass. Istruzione e Formazione Professionale Reg. Sic. n.2079 del 31.5.12 pubblicato in GURS in data 8.6.12, relativo all'approvazione delle graduatorie ed elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'avviso n. 20/11, nella parte in cui ha ridotto il numero di ore di corsi concesse in favore della ricorrente;

- delle graduatorie e dei relativi atti di approvazione nonche' di tutti gli atti presupposti e conseguenziali;

- ove occorra dei verbali di valutazione dei progetti;

- ove occorra dell'avviso n. 20 del 2011 dell'Ass. Reg.le Istruzione e Formazione Professionale;

- di tutti gli atti graduatorie avvisi presupposti e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i Difensori indicati nell’apposito verbale;


Ritenuto, a prescindere dalla fondatezza o meno del ricorso, che il pregiudizio paventato non sia grave né irreparabile;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non meriti accoglimento;

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