TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-04-27, n. 202102740

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-04-27, n. 202102740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102740
Data del deposito : 27 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2021

N. 02740/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05858/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5858 del 2015, proposto dalla società -OMISSIS-a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Napoli, via Diaz, 11;
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di chiusura adottato dal Comando Carabinieri, Nucleo per la tutela della Salute ex art. 54 del Regolamento CE 882/2004 e del P.R.I. Regione Campania, giusto verbale del 13.8.2015 n. 4-4/FS – 2015, con il quale è stato intimato lo sgombero del locale sottostante la sede dell’attività commerciale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha esposto: a) che, a seguito di ispezione igienico - sanitaria eseguita dai Carabinieri del Comando per la tutela della Salute di Napoli presso i locali sede dell’attività di minimarket dalla stessa gestita, è stata accertata la presenza di un deposito al piano seminterrato in condizioni non idonee allo stoccaggio della merce alimentare;
b) che con verbale n. 4-1/FS 2015 del 17.7.2015 la società è stata diffidata, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014 e della D.G. R. n. 623 del 15.12.2014, a spostare gli alimenti in locali idonei e autorizzati;
c) che in data 13.8.2015 i Carabinieri del Comando per la tutela della Salute hanno eseguito un ulteriore sopralluogo presso la sede della società ed hanno constatato l’inottemperanza alla suddetta diffida;
d) che i Carabinieri hanno, quindi, provveduto allo sgombero dei locali e alla loro chiusura in quanto non conformi alle prescrizioni di cui all’art. 54 del Regolamento CE n. 882/2004.

1.2. Con un unico ed articolato motivo la società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione dell’art. 54 del Regolamento CE n. 882/2004 e per eccesso di potere sotto molteplici profili in quanto l’amministrazione avrebbe disposto la chiusura sine die del locale seminterrato senza averne valutato in modo debito le caratteristiche, non trattandosi di vero e proprio deposito, ma solo di un luogo di transito temporaneo delle merci destinate ad essere collocate nel locale superiore adibito alla vendita.

Secondo la prospettazione della società ricorrente i Carabinieri non avrebbero, inoltre, tenuto conto del fatto che il suddetto locale era in fase di ammodernamento e che parte delle contestate inidoneità, vale a dire presenza di polvere, di sporcizia e di attrezzi, sarebbero da riconnettere ai lavori in corso e come tali sarebbero facilmente sanabili.

2. Il Ministero della Difesa e i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Napoli si sono costituiti con memoria di stile, provvedendo a depositare tutta la documentazione relativa al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.

3. Con l’ordinanza n. 119 del 26.1.2016 la Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che “le censure dedotte non appaiono assistite da adeguato fumus boni iuris in quanto, da un lato, il termine per ottemperare al verbale dei N.A.S. risulta contemplato dalla diffida emessa ex art. 1, comma 3, D.L. 24.06.2014 n. 91, restata non eseguita, dall’altro, resta salva la facoltà della ricorrente di chiedere la registrazione/autorizzazione del deposito in esito alla realizzazione dei necessari interventi di ristrutturazione e di adeguamento igienico-alimentare”.

4. All’udienza del 20 aprile 2021, tenuta da remoto alla stregua delle vigenti disposizioni regolanti il processo amministrativo in costanza di emergenza sanitaria, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso non è fondato per le ragioni già esposte in sede cautelare, dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

6. All’esito del sopralluogo eseguito il 17.7.2015 dai Carabinieri del Comando per la tutela della Salute presso l’attività commerciale gestita dalla società ricorrente in Comune di Giugliano in Campania, in via Corelli n. 1, è stato accertato che “attraverso una discesa posta nel cortile adiacente l’attività si accede ad un piano seminterrato, suddiviso in zona uffici amministrativi, zona celle frigo e zona per lo stoccaggio di alimenti vari”. I Carabinieri hanno constatato che “i locali del deposito seminterrato si mostravano, in conseguenza dei lavori di adeguamento/ristrutturazione in corso, con presenza di materiali di risulta, sporco pregresso, polvere, assenza di idonei mezzi contro l’intrusione di insetti e animali nocivi (roditori)”.

Le predette condizioni igienico – sanitarie e strutturali non sono state ritenute idonee allo stoccaggio degli alimenti (acqua minerale, pasta, olio, vino), anche se sigillati nelle confezioni originali, rinvenuti in un congruo quantitativo al momento della ispezione.

6.1. I Carabinieri hanno, inoltre, accertato che il locale seminterrato in questione era privo della comunicazione/registrazione presso l’autorità competente con conseguente violazione dell’art. 6 del Regolamento CE 882/2004.

7. Alla luce delle predette risultanze istruttorie il provvedimento impugnato è esente dai vizi lamentati da parte ricorrente dal momento che non è revocabile in dubbio che parte del locale seminterrato era adibito a deposito degli alimenti, come del resto accertato dai Carabinieri nel corso dei due sopralluoghi eseguiti presso l’attività di minimarket gestita dalla società ricorrente.

E’, inoltre, del tutto irrilevante la circostanza dedotta da parte ricorrente dell’uso del deposito in questione solo per periodi brevi con conseguente ridotta permanenza degli alimenti all’interno del locale, essendo evidente che le condizioni igienico – sanitarie dei luoghi in cui le derrate alimentari vengono stoccate devono esistere a prescindere dal fattore temporale.

7.1. Deve, infine, essere disattesa anche la censura con la quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato in quanto non indicherebbe una data finale della disposta chiusura.

Con la diffida di cui al verbale n. 4-1/FS 2015 del 17.7.2015 l’amministrazione procedente aveva concesso il termine di 20 giorni per eliminare le irregolarità riscontrate.

Una volta accertata nel corso del sopralluogo eseguito il 13.5.2015 l’inottemperanza a tale diffida, l’amministrazione ha provveduto a sgomberare i locali e a disporne la chiusura sino a quando le constatate irregolarità di natura sostanziale e documentale non verranno sanate.

8. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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