TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-04-27, n. 202102740

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-04-27, n. 202102740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102740
Data del deposito : 27 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2021

N. 02740/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05858/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5858 del 2015, proposto dalla società -OMISSIS-a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Napoli, via Diaz, 11;
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento di chiusura adottato dal Comando Carabinieri, Nucleo per la tutela della Salute ex art. 54 del Regolamento CE 882/2004 e del P.R.I. Regione Campania, giusto verbale del 13.8.2015 n. 4-4/FS – 2015, con il quale è stato intimato lo sgombero del locale sottostante la sede dell’attività commerciale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha esposto: a) che, a seguito di ispezione igienico - sanitaria eseguita dai Carabinieri del Comando per la tutela della Salute di Napoli presso i locali sede dell’attività di minimarket dalla stessa gestita, è stata accertata la presenza di un deposito al piano seminterrato in condizioni non idonee allo stoccaggio della merce alimentare; b) che con verbale n. 4-1/FS 2015 del 17.7.2015 la società è stata diffidata, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014 e della D.G. R. n. 623 del 15.12.2014, a spostare gli alimenti in locali idonei e autorizzati; c) che in data 13.8.2015 i Carabinieri del Comando per la tutela della Salute hanno eseguito un ulteriore sopralluogo presso la sede della società ed hanno constatato l’inottemperanza alla suddetta diffida;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi