TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-03-30, n. 202400965

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-03-30, n. 202400965
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400965
Data del deposito : 30 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2024

N. 00965/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00849/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 849 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Vico Stella, 6/13;



contro

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Pavia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Pavia – Sportello unico per l’immigrazione prot. N. P-PV/L/N/2012/100907 del 25/01/2013 che dispone il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- in data 26/09/2012 a favore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, a quest’ultimo notificato il 14.02.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Pavia, con la relativa documentazione;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. Vittorio Carchedi e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione dell'Avvocatura dello Stato; nessuno presente per parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 25 gennaio 2013, prot. N. P-PV/L/N/2012/100907, notificato in data 7 febbraio 2013 al datore di lavoro e in data 14 febbraio 2013 all’odierno ricorrente “ per opportuna conoscenza ”, la Prefettura di Pavia ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- in data 26 settembre 2012 a favore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.

Il rigetto si fondava sul parere non favorevole espresso dalla Direzione Provinciale del Lavoro secondo la quale “ da accertamenti effettuati è emerso che il richiedente ha ottenuto nulla osta con il decr. Flussi 2007 per il lav. -OMISSIS-,

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