TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2024-03-02, n. 202400219
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2024
N. 00219/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2024, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocato M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- adottato dal Comandante del Reggimento “Nizza Cavalleria” (1°) - MINISTERO DELLA DIFESA -con il quale veniva rigettata l’istanza di esonero dal servizio notturno l. n. 104/1992, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 il dott. L M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la segreteria del T.A.R. Piemonte -Ricorrente-, militare in servizio in qualità di Graduato scelto dell’Esercito presso il 3° Squadrone Esplorante del Reggimento Nizza Cav., con sede in Bellinzago Novarese, impugnava l’atto indicato in epigrafe, mediante il quale veniva rigettata l’istanza di esonero dal lavoro notturno avanzata a norma dell’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001, letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 104 del 1992, sulla base della condizione di invalidità del coniuge.
Il diniego veniva fondato sulla circostanza che l’esonero dal lavoro notturno può essere