TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-05-31, n. 202200812

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-05-31, n. 202200812
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200812
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 00812/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01270/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2021, proposto dal Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Regione Puglia, Autorità di Bacino per la Puglia, l’Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani, non costituite in giudizio;

l’Agenzia regionale di protezione ambiente (ARPA) - Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M L C e M F I, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

nei confronti

Dupont Energetica s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Leonardo Sangermano, Cosimo Fasanelli, Alessandro Sasso, Alfonso Piccirillo, Giuseppe Dioniso, Luigi Affatato, Paolo Tinello, Pierpaolo Ursini, Camillo D'Alessandro, Guglielmo Maio, Antonio Lannutti, Diletta D'Alessandro, Alessandra Caramanico, Valentina Maio, Francesca Tucci, Maria De Grazia, Maurizio Campitelli, Gianluca Ramundi, Maria Gabriella Del Romano, Alessio Biondi, Sabina Spadano, Giuseppe De Luca, Adele Castellucci, Rosamaria Costantino, Antonio Bianco, Claudio Castillenti, Manuel Turchi, Nicolino Sciascio, Sabino Dell'Isola, Antonio Senesi, Antonio Foschino, Amedeo Martelli, Bartolomeo Ippedico, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Antonio Sisti e Paolo Valentino Sisti, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

Antinia S.r.l., Centro Raccolta Vetro S.r.l., Dalena Ecologia S.r.l., Recuperi Pugliesi, Ecodaunia S.r.l., Ecogreen Planet S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Domenico Curigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale della Provincia Barletta-Andria-Trani, VI Settore ambiente, rifiuti e difesa del suolo, n. 861 del 24.9.2021;

dei verbali della Conferenza di servizi indetta dalla Provincia B.A.T., articolatasi nelle sedute del 21.04.2021, 26.05.2021, 18.06.2021, 19.07.2021;

della sottostante determinazione dirigenziale della Provincia Barletta-Andria-Trani n. 192 del 8.3.2021, recante convocazione della Conferenza di servizi indetta con nota n. 5769 del 15.2.2017;

del parere favorevole dell’

ARPA

Puglia prot. n. 27499 del 20.4.2021, nonché della nota n. 38654 del 25.5.2021 a firma dello stesso Ente;

della nota prot. n. 11839 del 26.5.2021 a firma del Servizio assetto del territorio della Provincia B.A.T., recante conferma del precedente parere favorevole n. 5763 del 15.2.2017;

del parere favorevole reso dal Comitato tecnico provinciale per le materie ambientali nella seduta del 24.5.2021;

della nota dell’ASL B.A.T. prot. n. 31668 del 29.4.2021 con la quale sono stati confermati i pareri favorevoli resi con le note prot. 45660 del 21.07.2017 e n. 3738 del 26.05.2019;

del parere dell’Autorità di Bacino Puglia prot. n. 11221 del 21.04.2021 con il quale è stato confermato il parere espresso con la nota n. 8658 del 22.06.2017;

di ogni atto connesso ancorché ignoto in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Puglia, di Dupont Energetica s.p.a., della Provincia di Barletta-Andria-Trani e dell’Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;

Visti gli atti di opposizione ad opponendum ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il dott. L I e uditi per le parti l’avv. L P, per il Comune ricorrente, l’avv. Vittorio Di Salvatore, su delega orale dell’avv. M D, per la Provincia BAT, gli avvocati M L C e M F I, per l’

ARPA

Puglia, gli avvocati Bice annalisa Pasqualone e Tommaso Pietrocarlo, per la controinteressata DupontEnergetica s.p.a., gli avvocati Nicola Antonio Sisti, Paolo Antonio Sisti e Domenico Curigliano, per gli interventori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, il prefato Comune impugnava la determinazione dirigenziale della Provincia Barletta-Andria-Trani, VI settore ambiente, rifiuti e difesa del suolo n. 861 del 24 settembre 2021, nonché tutti gli atti istruttori e pareri resi nel procedimento, tra cui gli esiti delle indette sedute di conferenza di servizi.

Il provvedimento autorizzatorio gravato n. 861 del 24 settembre 2021 reca in modo lineare l’ excursus del procedimento e il dispositivo e, indi, contiene per relationem all’Allegato A la “Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” e all’Allegato B il “Documento tecnico AIA”.

Nel provvedimento, dunque, veniva espressa la VIA coordinata con l’AIA, resa ai sensi dei decreti legislativi n. 36/2003 e n. 152/2006 e della legge della Regione Puglia n. 11/2011, per l’installazione di una discarica di per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio del Comune di Minervino Murge, alla località contrada “Tufarelle”, ubicata sulla linea di confine tra i comuni di Minervino Murge e Canosa di Puglia, entrambi ricadenti nell’ambito della provincia di Barletta-Andria-Trani, con gestore Dupont Energetica s.p.a. (succeduto al precedente gestore Bleu s.r.l.).

2.- Il ricorso invero seguiva pregresso contenzioso conclusosi con le sentenze del T.A.R. Puglia, sez. I, 1° agosto 2018 n. 1134 e 1135, gravate in appello, che il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 9 febbraio 2021 n. 1191, previa riunione, riformava, con l’annullamento della sola determina dirigenziale n. 1016 del 2017 (e non tutti gli altri atti impugnati), rilevando un difetto di istruttoria e di motivazione:

Disponeva altresì il Consiglio di Stato che, sulla base della relazione depositata dall’ARPA, in sede di istruttoria nel giudizio di appello, si dovesse svolgere un supplemento procedimentale, nel contradditorio con gli enti interessati, all’esito del quale, la Provincia avrebbe dovuto emettere un nuovo provvedimento adeguatamente motivato nei confronti di Dupont Energetica s.p.a., subentrata a Bleu s.r.l., “fermo restando il potere discrezionale in ordine all’esito del procedimento” .

Ulteriore contenzioso in ordine al diniego di autorizzazione richiesta da Bleu s.r.l. per l’apertura di una nuova discarica sempre in località “Tufarelle” era stato deciso anni addietro dalla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. I, 7 ottobre 2014 n. 1164, poi riformata in appello da Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 7 luglio 2016 n. 3000, nel senso del respingimento del ricorso proposto in primo grado dalla Bleu s.r.l. avverso il provvedimento di diniego.

3.- Le numerose censure venivano affidate all’articolazione minuta dei seguenti motivi di diritto:

II.a) Violazione dell’art. 21- septies legge 7.8.1990, n. 241 e nullità della determina dirigenziale della Provincia B.A.T. n. 861/2021 per difetto assoluto di attribuzione.

In subordine: II.b) Violazione della direttiva 2014/52/UE;
violazione della direttiva 2008/1/CE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, violazione ed omessa applicazione dell’art. 191 TFUE nonché dell’art. 174 TUE, violazione del d.lgs 13.1.2003 n. 36;
violazione e falsa applicazione del d.lgs.

3.4.2006 n. 152, in relazione alla legge Regione Puglia 12.4.2001, n. 11. Sviamento di potere e di procedura.

II.c) Violazione ed omessa applicazione della direttiva 2014/52/UE, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 bis d.lgs.

3.4.2006 n. 152, in relazione all’art. 23 commi 1-2, d.lgs. 16.6.2017 n. 104, tenuto conto dell’art. 2, comma 2- bis , legge Regione Puglia 14.6.2007 n. 17, violazione ed omessa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. l- bis, d.lgs n. 152/2006;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, sviamento di potere e di procedura.

In ulteriore subordine, II.d) violazione della direttiva 2014/52/UE e della direttiva 2008/1/CE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, violazione ed omessa applicazione dell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché dell’art. 174 del Trattato delle unioni europee. Violazione del D.lgs 13.01.2003, n. 36. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3- ter , 3- quater , 3- quinquies c. 1, 4 c. 4, lett. b-c, 5 c. 1 lett. b-c, 6 c. 5 e 16, 22, 23, 25, 26, 29- bis , 29- ter , 29- sexies , 29- quaterdecies e 208 D.lgs 3.4.2006, n. 152, in relazione agli artt. 1 ss. della legge Regione Puglia 12.4.2001, n. 11. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria sul grave inquinamento ambientale in Contrada Tufarelle.

II.e) Violazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.4.2014. Violazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.1.2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, violazione ed omessa applicazione dell’art. 191 TFUE, nonché dell’art. 174 TUE, violazione del d.lgs 13.1.2003 n. 36, eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria.

II.f) Violazione della direttiva 2014/52/UE e della direttiva 2008/1/CE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
violazione ed omessa applicazione dell’art. 191 TFUE nonché dell’art. 174 TUE, violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs 3.4.2006, n. 152, in relazione agli artt. 22, 23 e 29 sexies stesso testo e agli artt. 10 ss della legge Regione Puglia 12.4.2001 n. 11. Eccesso di potere per abnormità procedimentale, difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei fatti. Sviamento di potere e di procedura.

II.g) Violazione della direttiva 2014/52/UE e della direttiva 2008/1/CE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, violazione dell’art. 191 TFUE, nonché dell’art. 174 TUE, violazione ed erronea applicazione degli artt. 14-ter e 14 quater della legge 7.8.1990. n. 241, violazione ed erronea applicazione degli artt.

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