TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-07, n. 202302008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-07, n. 202302008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302008
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 02008/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00390/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2019 proposto dalla Sig.ra RI ET, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Bennati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Carlo Freguglia, 10;



contro

Comune di Fino Mornasco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via San Giovanni sul Muro, 18;



per l'annullamento

- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Fino Mornasco n. 42 del 14 novembre 2018, nella parte in cui il Consiglio Comunale di Fino Mornasco, ha deliberato di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 102.142,14, arrotondato a €. 105.000,00, finalizzato all'emissione del provvedimento di acquisizione sanante dell'area di proprietà della Sig.ra RI ET, così come determinato nella predetta deliberazione;

- del Decreto prot. n. 0023534 del 18 dicembre 2018 di acquisizione (ex art. 42- bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) al patrimonio indisponibile del Comune di Fino Mornasco, dei beni immobili ubicati nel predetto comune e interessati dalla realizzazione dell'asilo nido comunale, nella parte in cui ha limitato l'indennizzo per la Ricorrente all'importo di € 102.787,52 per l'acquisizione di un'area avente superficie reale di mq 1403 e consistente nella « parte del mappale 10540 non interessata dal precedente decreto di esproprio di una superficie di mq 460 di cui al decreto LLPP del 12.9.1974 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como in data 18.10.1974…e consistenza catastale di mq 1730 (superficie reale 1863 di cui 460 già oggetto di precedente decreto di esproprio) »;

nonché nuovamente, se ed in quanto occorra, dei provvedimenti già impugnati con il ricorso rubricato al n. RG. 927/2018 e, segnatamente:

- della deliberazione della Giunta Comunale di Fino Mornasco n. 34 del 7 febbraio 2018, con cui la P.A. ha manifestato l'interesse pubblico per l'acquisizione dell'area consistente in parte del mappale 5385, occupata per la realizzazione dell'asilo nido comunale;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Fino Mornasco n. 56 del 7 marzo 2018, con la quale la P.A. ha determinato il valore dell'area de qua in € 47,48/mq;

- della relazione tecnica a firma della Responsabile Area Tecnica del Comune di Fino Mornasco, arch. Laura Colombo, in data 7 marzo 2018, recante la determinazione del valore dell'area di proprietà della Sig.ra RI ET e occupata dal Comune di Fino Mornasco per la realizzazione dell'asilo nido.

Nonché:

- per la rideterminazione della giusta somma da corrispondere alla Ricorrente per il provvedimento ablatorio sopra precisato, comunque in misura non inferiore a € 102.787,52;

- per la costituzione, ai sensi dell'art. 1054 cod. civ., di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Fino Mornasco, corrispondente alla particella 10540 in favore del terreno di cui alla particella 10541, rimasto di proprietà della Ricorrente;

- ovvero, in via subordinata, per la condanna del Comune di Fino Mornasco al pagamento in favore della Sig.ra RI ET degli indennizzi di legge e/o risarcimenti dovuti per il danno a cagione dell'inutilizzabilità del terreno residuo dell'originario unico compendio immobiliare o comunque per il grave deprezzamento di siffatto terreno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fino Mornasco;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore della parte resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La signora RI ET è proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Fino Mornasco, parzialmente oggetto di occupazione da parte del predetto Comune per la realizzazione dell’asilo nido comunale.

Con la sentenza n. 2314/2017 il TAR di Milano, preso atto dell’illegittimità dell’occupazione dell’area di proprietà della Sig.ra ET da parte della P.A. resistente, protrattasi per oltre

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