TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2023-01-16, n. 202300054
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00054/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Ciuoffo e Luana Brizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso nei confronti del ricorrente dalla -OMISSIS-oltre che di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o, comunque, connesso all'atto di cui sopra, anche se mai conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale l’Amministrazione ha disposto nei suoi confronti la revoca del porto di fucile per uso venatorio.
A fondamento del provvedimento interdittivo sono state richiamate le risultanze dell’istruttoria instaurata a seguito della richiesta di ammonimento formulata da una donna (che opererebbe nel campo della cinofilia), vittima delle minacce e delle molestie del ricorrente, con la quale questi avrebbe intessuto in precedenza una relazione affettiva. Il ricorrente avrebbe esercitato sulla vittima un sistematico controllo ossessivo, aggravato da condotte ora intimidatorie ora offensive, esternate – anche nei confronti di terzi - mediante sistemi di messaggistica e social media , tali di indurre tensione, timore e ansia, specie perché accompagnate dall’esibizione del porto d’armi e da riferimenti al mondo della caccia (attraverso l’uso di un profilo collegato proprio a quest’ultimo ambito, il ricorrente avrebbe infatti denigrato la vittima, definendola “ animalista disturbatrice ”).
La donna avanzava una richiesta di archiviazione, domandando nel contempo che fosse attivata la procedura di composizione di