TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2011-01-27, n. 201100056
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N. 00056/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2010, proposto da:
Card Tech S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. F B R, C D, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall' avv.B C, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
per l'annullamento
-dell'art. 5 co. 6 lett. g) del bandoPOR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" asse 1 - innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità, Attività 1.1. a.2- Settore Industria, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2010 n. 116;
-del decreto n. 1861/IND della Direzione Centrale Att.Produttive, dd. 29 settembre 2010, notificato con nota prot. n. 24293/DIPOR11A/1 in data 7 ottobre u.s., con cui veniva disposta l'archiviazione della domanda di contributo presentata dalla ricorrente, pratica n. 224/FESR;
-del decreto n. 1862/IND della Direzione centrale Att.Produttive, dd. 29 settembre 2010, notificato con nota prot. n. 24294/DIPOR11A/1 in data 7 ottobre u.s., con cui veniva disposta l'archiviazione della domanda di contributo presentata dalla ricorrente, pratica n. 22/FESR;
-di ogni altro atto connesso e presupposto, antecedente, precedente o susseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna le decisioni di archiviazione di due domande di contributo disposte per avervi allegato un DURC non in corso di validità ( in quanto scaduto da 7 giorni), in violazione della prescrizione di cui all’art. 5 comma 6 lett. g) n. 1 del bando, prevista a pena di archiviazione della domanda. L’impugnazione si estende anche alla prescrizione in parola, nei cui confronti deduce i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 2 del D.L. 210/2002, dell’art. 10 c. 7 D.L. 203/2005, degli artt. 1 e 7 del D.M. 24.10.2007 e dell’art. 38, c. 3 del codice dei contratti pubblici;violazione dell’art. 1 della l. 241/90;violazione del principio di proporzionalità;violazione dell’art. 3 Cost. ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità della documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di contributo;eccesso di potere per intrinseco contrasto tra l’art. 5, c. 1 lett. g del bando e l’art. 15 dello stesso bando;eccesso di potere per disparità di trattamento;eccesso di potere per omessa ed incompleta istruttoria;eccesso di potere per manifesta ingiustizia;
Sostanzialmente deduce che il bando sarebbe illegittimo per l’illogicità di pretendere il DURC prima che sia stato deciso in ordine all’attribuibilità del contributo e che questo sia percepito, con conseguente duplicazione del controllo de quo. La previsione di archiviazione della domanda contrasterebbe anche con l’art 15 del bando, che prevede la possibilità di regolarizzazione o integrazione della domanda irregolare o incompleta e con la possibilità di valutare la scusabilità dell’errore, ingenerato dalla complessità della normativa e dalla contraddittorietà della prassi decisionale in materia di DURC.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato in modo pressoché identico, vengono ribaditi gli stessi vizi come sopra denunciati nei confronti dell’art. 5 del bando oltre agli ulteriori vizi di legittimità ravvisati, essenzialmente, nell’eccesso di potere per contrasto tra i decreti di archiviazione e il bando: questo, infatti, non richiederebbe necessariamente che l’impresa dimostri la propria regolarità sia all’atto della presentazione della domanda che nei successivi momenti della concessione e liquidazione, tant’è che, nel caso l’impresa alleghi la richiesta di DURC e presenti poi il DURC entro il 30.6.2010, la Regione non sarebbe in grado di verificare che la stessa fosse regolare anche al momento della presentazione della domanda. Se ne deduce quindi che il bando avrebbe dovuto essere interpretato nel senso di richiedere il DURC solo in sede di percezione del contributo e non per tutta la durata del procedimento o in ogni fase dello stesso. Vi sarebbe poi eccesso di potere per omessa istruttoria poiché la Regione ha omesso di valutare la possibilità di consentire alla ricorrente di produrre un nuovo DURC in applicazione dell’art. 15 c. 2 del bando, dato che quello presentato comunque attestava la regolarità della ricorrente in epoca successiva alla pubblicazione del bando ed era scaduto da pochi giorni al momento della presentazione della domanda, tanto più che sulla durata della validità del DURC non vi sarebbe chiarezza.
La Regione si è costituita ed ha contro dedotto, eccependo in primis l’inammissibilità del ricorso per carenza del contraddittorio e la tardività dell’impugnazione del bando.
Entrambe le eccezioni di cui sopra sono infondate perché, non esistendo ancora graduatorie, non esistono controinteressati e perché la ricorrente ha correttamente impugnato la clausola del bando- di per sè non preclusiva della partecipazione – al momento in cui se ne è attualizzata la lesività.
Nel merito il ricorso è infondato.
Premesso che l’art. 5, comma 6 lett. g) è di chiara lettura ed immediata interpretazione, disponendo che “in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un DURC regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare attestante la regolarità contributiva dell’impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato.”
La ricorrente ha scelto di presentare direttamente il DURC ma non si è avveduta che era già scaduto.
La normativa relativa all’accesso ai contributi comunitari è del tutto autonoma e diversa da quella relativa agli appalti, tant’è vero che il decreto ministero del Lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 prevede appositamente una durata diversa per il DURC rilasciato “ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive” rispetto a quello nel settore degli appalti. Inoltre l’art. 10, c. 7 del D.L. 203/2005 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 prevede che “ Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 “ed è evidente che con il termine accesso si può intendere sia l’inserimento nella procedura di screening delle domande che l’erogazione dei benefici, tanto più che è con l’approvazione della graduatoria che viene effettuato l’impegno giuridicamente vincolante sui fondi cofinanziati con risorse comunitarie. Pertanto già l’inserimento in graduatoria concretizza un effettivo “accesso” alle sovvenzioni comunitarie.
Si deve quindi concludere che nel settore de quo, strutturalmente diverso da quello degli appalti e disciplinato da una normativa specifica, non sono applicabili le norme relative alla presentazione del DURC dettate per il settore degli appalti, per cui la prescrizione del bando in discussione non è contra legem.
Essa non è neanche irragionevole o disparitaria, sia perché non veniva imposto alcun adempimento di difficile o troppo gravosa esecuzione, sia perché non appare irragionevole la previsione di un controllo puntuale e ripetuto del possesso dei requisiti di regolarità contributiva da parte delle imprese che chiedono di accedere ai contributi comunitari, tanto più che il primo screening può servire anche ad evitare di inserire nel prosieguo della procedura tutte le imprese che non vi adempiono puntualmente e/o non sono in regola, sia, infine, perché il bando offriva correttamente la possibilità di adempiere alla presentazione del DURC anche in termini dilazionati in caso di allegazione alla domanda della richiesta di DURC.
E’ poi evidente che, di fronte ad una previsione che permetteva la scelta in ordine alle modalità di adempimento ma era espressamente disposta a pena di archiviazione, l’amministrazione non poteva disattendere tale palese previsione del bando e concedere l’invocata regolarizzazione a posteriori, perché un simile comportamento avrebbe effettivamente posto in essere una disparità di trattamento e una innegabile violazione del bando.
Da tutte le considerazioni che precedono si evince quindi che gli opposti decreti di archiviazione costituivano, nel caso di specie, l’unico possibile epilogo dell’evidente errore commesso dalla parte ricorrente all’atto della presentazione della domanda, in costanza di una prescrizione di bando chiara e priva di qualsiasi ambiguità di lettura.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.