TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-02-08, n. 201300184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-02-08, n. 201300184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201300184
Data del deposito : 8 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02304/1997 REG.RIC.

N. 00184/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02304/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2304 del 1997, proposto da:
BERTOLA MARGHERITA, in qualità di legale rappresentante della società IMMOBILIARE ROVEGLIA S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. G G e C R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G G in Torino, via

XX

Settembre, 60;

contro

COMUNE LEINI', in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 110/97 prot. n. 14748, in data 24 luglio 1997, notificata il 31 luglio 1997, del sindaco e del dirigente settore edilizio del Comune di Leinì, con la quale si ordina la demolizione di opere edilizie;

- degli atti antecedenti, preordinati e consequenziali, ivi compresa la relazione prot. n. 51/ut, in data 27 marzo 1997, dell'ufficio tecnico comunale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società Immobiliare Roveglia s.r.l. è proprietaria di un terreno agricolo nel Comune di Leinì, in via Lombardore n. 88, censito in catasto terreni al foglio 19, particelle nn. 106 e 107.

2. Sul predetto terreno, tra la fine del 1996 e i primi mesi del 1997, la medesima società realizzava un muro di cinta, in forza di denunce di inizio attività del 12 settembre 1996 e 17 febbraio 1997, ciascuna riferita ad un distinto tratto di recinzione.

3. Nel marzo del 1997, a seguito di un esposto di alcuni vicini, l’ufficio tecnico comunale eseguiva un sopralluogo presso il terreno di proprietà della Immobiliare Roveglia s.r.l., in occasione del quale accertava che il primo tratto di recinzione era stato realizzato in difformità dal progetto allegato alla DIA del 1996, mentre il secondo, ancora in corso di realizzazione, era in contrasto con la strumentazione urbanistica comunale;
accertava inoltre che all’interno dell’area erano presenti “numerosi riporti di macerie (calcinacci) e terra” .

4. Sulla scorta di tali rilievi, l’ufficio tecnico riteneva che le predette opere edilizie, “associate ai riporti di macerie in corso sull’area”, fossero finalizzate ad una trasformazione urbanistica del terreno agricolo in assenza di concessione edilizia, in violazione dell’art. 18 della legge 47/85.

5. Conseguentemente il Sindaco di Leinì, dopo aver ordinato l’immediata sospensione dei lavori con provvedimento del 28 marzo 1997 e dopo aver acquisito le osservazioni del tecnico incaricato dalla società interessata, con successiva ordinanza n. 110/97 prot. 14748 del 31 luglio 1997 notificata in pari data, ingiungeva alla signora B M, in qualità di amministratore unico della società Immobiliare Roveglia s.r.l ., “di rimuovere il materiale di risulta depositato nel lotto e la rimessa in pristino stato dei luoghi riportandoli alla situazione precedente all’attività abusiva, a propria cura e spese” , entro 90 giorni dalla notifica dell’atto.

6. L’ordinanza era adottata ai sensi dell’art. 7 della L. n. 47/85 sul presupposto che in occasione del sopralluogo svolto dall’ufficio tecnico comunale il 27.03.1997 era emerso che “i lavori di cui alle predette denunce di inizio attività [erano stati] eseguiti in difformità per quanto concerne il deposito del materiale di risulta”.

7. Con ricorso a questo TAR notificato il 7 novembre 1997 e depositato l’11 novembre 1997, la signora B M, nella qualità di legale rappresentante della Immobiliare Roveglia s.r.l., impugnava la predetta ordinanza e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi, con i quali lamentava, in sintesi:

I) la mancata comunicazione di avvio del procedimento;

II) il difetto di istruttoria e di motivazione;

II) la non assoggettabilità a titolo edificatorio di meri depositi di materiali di risulta su terreno in proprietà.

8. Il Comune di Leinì, ritualmente intimato, non si costituiva.

9. Con ordinanza n. 1340/97 del 20 novembre 1997, la Sezione accoglieva la domanda cautelar ritenendo sussistenti “i danni gravi ed irreparabili richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034”.

10. Con successiva ordinanza n. 63/i/98 del 14 gennaio 1998, il Presidente della Sezione disponeva incombenti istruttori a carico del Comune di Leinì.

11. Il Comune di Leinì ottemperava all’ordinanza presidenziale depositando in data 10 febbraio 1998 alcuni documenti, in particolare evidenziando che in data successiva alla notifica dell’ordinanza impugnata:

- la società ricorrente aveva chiesto al Comune di Leinì, con istanza del 21 maggio 1997, il rilascio della concessione in sanatoria per l’adeguamento e la conservazione delle opere di recinzione;

- con provvedimento n. 51/97 del 25 settembre 1997 il Comune di Leinì aveva rilasciato la concessione in sanatoria, condizionandola però alla rimozione di una parte della recinzione già realizzata e alla rimozione dei materiali di risulta depositati sull’area;

- in occasione di un successivo sopralluogo del 21 novembre 1997 l’ufficio tecnico comunale aveva accertato: a) che “la recinzione oggetto di contenzioso era stata completamente demolita” mentre la porzione residua era stata resa conforme alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e alle prescrizioni della concessione in sanatoria;
b) che “il materiale di risulta depositato sul terreno [era] stato spianato sul fondo anziché essere rimosso ripristinando le condizioni originarie del suolo agricolo” .

12. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa di parte ricorrente depositava una breve memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

13. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2012, la causa era trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Sono fondati e assorbenti il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per l’intima connessione possono essere trattati congiuntamente.

1. Il provvedimento impugnato non specifica e non dà modo di comprendere per quali ragioni, e sotto quali profili, il deposito di materiale di risulta sull’area di proprietà della società ricorrente sia stato ritenuto “difforme” dalle denunce di inizio attività presentate dall’interessata.

2. Il richiamo, fatto nel preambolo dell’atto impugnato, al contenuto della relazione istruttoria dell’ufficio tecnico comunale non è conferente sotto tale profilo, dal momento che detta relazione si era limitata a riferire dell’esistenza di difformità “del muro di cinta” rispetto al progetto allegato alla DIA, non del deposito del materiale di risulta, al quale l’ufficio tecnico aveva accennato solo come elemento sintomatico, unitamente alla realizzazione delle opere di recinzione, dell’esistenza in atto di una lottizzazione abusiva del terreno.

3. Soprattutto, e più in generale, il semplice scarico e spianamento su un terreno di una certa quantità di detriti non integra l’ipotesi di trasformazione della destinazione a zona agricola dello stesso, né quella di occupazione di suolo mediante deposito di materiali di cui all’art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 per le quali sia necessaria specifica autorizzazione dell’autorità comunale (Cons. St. Ad Plen. 5 dicembre 1984, n. 22), concretando piuttosto un’ipotesi di mera utilizzazione che il proprietario ritenga fare del proprio terreno, per la quale è esclusa la necessità di un titolo concessorio.

4. Alla stregua di tali considerazioni, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati, con il conseguente assorbimento del primo e l’annullamento dell’atto impugnato.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per la peculiarità delle questioni esaminate.

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