TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300023
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Pubblicato il 12/01/2023
N. 00023/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da R V, rappresentato e difeso dall'avvocato R V, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e P T, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento sulle istanze del 4 maggio 2021 e del 25 ottobre 2021, volte alla concessione di superficie cimiteriale in ampliamento di quella già concessa, per la realizzazione di cappella funeraria,
per l’annullamento
della nota comunale n.20895 del 1° aprile 2022, di rigetto della predetta istanza del 25 ottobre 2021, impugnata con motivi aggiunti, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
'VISTI'
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori R V e P T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. R V, titolare della concessione cimiteriale n.2356 del 5 settembre 2006, secondo previa voltura e riferita al lotto 131 S4p, nel campo P del vecchio cimitero di Chieti, in data 4 maggio 2021 richiedeva la concessione di superficie cimiteriale in ampliamento di mq.3,50, per la costruzione di una cappella funeraria di tipo B, il successivo 25 ottobre 2021 domandava la concessione di superficie cimiteriale in ampliamento di mq.0,50+1,30 per la realizzazione di una cappella funeraria di tipo C.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’istante presentava ricorso volto all’accertamento del silenzio-inadempimento del predetto Soggetto pubblico, deducendo la violazione degli artt.2, 6, 7, 8, 10 bis della Legge n.241 del 1990.
Il Comune di Chieti si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
L’Amministrazione con memoria segnalava in fatto che con nota n.40419 del 23 giugno 2021, facendo seguito all’incontro del 17 giugno 2021, era stata respinta la richiesta del 4 maggio 2021, perché in contrasto col Piano di Azzonamento, revisionato in ultimo nel 2004, procedendosi se del caso al suo riesame, nell’ambito di una nuova revisione del Piano di Azzonamento, a cura del Consiglio Comunale e non peraltro della Giunta Comunale.
Il Comune rilevava inoltre che con foglio n.20895 del 1° aprile 2022 era stata respinta anche la successiva istanza del 25 ottobre 2021: secondo il Piano di Azzonamento, approvato con delibera c.c. n.39 del 7 luglio 2005, il lotto 131 S4p era considerato solo per l’eventuale sopraelevazione e non idoneo per la costruzione di una cappella di tipo C su una superficie da concedere in ampliamento, non venendo poi riferita al predetto lotto 131 la verifica di volta in volta dei singoli casi di cui alla precedente delibera c.c. n.82 del 6 dicembre 2000.
Il Soggetto pubblico deduceva quindi in rito l’inammissibilità del ricorso laddove non impugnata la nota del 23 giugno 2021 e la sua improcedibilità per la restante parte, essendo poi intervenuto anche il foglio del 1° aprile 2022;nel merito veniva sostenuta l’infondatezza del gravame.
Con motivi aggiunti l’interessato impugnava il provvedimento di diniego n.20895 del 1° aprile 2022, censurandolo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.
Il ricorrente in particolare, premesso che la nota del 23 giugno 2021 andava in ogni caso considerata come un mero preavviso di rigetto della prima istanza del 4 maggio 2021, ha fatto presente che l’edicola funeraria esistente versava in stato di rovina e aveva esaurito i suoi posti;che non era dato rinvenire la norma che consentiva solo interventi di sopraelevazione;che le tavole 14 e 24 richiamate all’uopo dal Comune erano prive di valore prescrittivo;che il caso di specie era comunque differente, riguardando la nuova concessione di una nuova area e un nuovo lotto cimiteriale e che il progetto andava oltre l’area di sedime, con superficie demaniale diversa e maggiore;che inoltre la legenda della tavola 14, indicante solo il simbolo della sopraelevazione, era errata perché ignorava le potenzialità edificatorie del sito.
L’interessato ha sostenuto altresì che l’intento del Piano di Azzonamento, emergente dalla relativa relazione tecnica, era quello del recupero delle aree per la realizzazione di nuove costruzioni, nel rispetto delle norme vigenti, dunque del recupero dell’area circostante il sarcofago del ricorrente, non valendo quindi le cennate tavole 14 e 24;che occorreva poi procedere con una valutazione caso per caso, secondo la delibera c.c. n.82 del 6 dicembre 2000, di approvazione del precedente Piano di Azzonamento e che nel caso di specie vi era intorno al fabbricato spazio libero che non ledeva le essenze arboree presenti e dunque utilizzabile.
Veniva ancora segnalato che la planimetria del 2005 valeva 5 anni, ex art.54, comma 2 della Legge n.285 del 1990, e che era dunque scaduta, non essendo stata aggiornata nei termini di legge;che in ogni caso il Piano di Azzonamento del 2005 valeva come P.P. cimiteriale, ex artt.54, 91, 100 della Legge n.285 del 1990, e che lo stesso era ormai scaduto, trascorsi più di 10 anni dalla sua approvazione.
Con ulteriori scritti difensivi il ricorrente precisava che si trattava di un ampliamento di soli mq.1,25, ribadendo i propri assunti nel merito.
Con memoria l’Amministrazione controdeduceva ai motivi aggiunti.
Seguivano le repliche della parte ricorrente.
Nell’udienza del 16 dicembre 2022 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo volto all’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione va in parte respinto, giacchè alla prima istanza del 4 maggio 2021 veniva in realtà data risposta già con foglio n.40419 del 23 giugno 2021 - preceduto dall’incontro del 17 giugno 2021 -, vero e proprio provvedimento negativo definitivo (cfr. all.4 atti del Comune depositati il 14 febbraio 2022), prima quindi della proposizione del gravame (cfr. Cons. Stato, IV, n.4405 del 2020, VI, n.3277 del 2020, TAR Lazio, I quater, n.7118 del 2020, II ter, n.6152 del 2020, TAR Puglia-Lecce, II, n.1882 del 2019), atto tra l’altro non impugnato, e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la seconda istanza del 25 ottobre 2021 veniva respinta con nota n.20895 del 1° aprile 2022, dunque a contenzioso sul silenzio-inadempimento in corso.
I motivi aggiunti avverso il suddetto atto n.20895 del 1° aprile 2022 appaiono destituiti di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che le circostanze di fatto sullo stato dell’edicola funeraria esistente e l’esaurita disponibilità di posti non potevano in ogni caso superare le eventuali normative ostative a interventi ampliativi;che sussiste la disciplina regolante il caso di specie;che in proposito l’art.4 delle NT del RC di Polizia Cimiteriale rimanda sul punto al vigente Piano di Azzonamento (cfr. doc.3 ai motivi aggiunti);che nel Piano di Azzonamento vigente il manufatto cimiteriale del ricorrente, ex tavole 14 e 24, è individuato nella zona P, lotto 131 S4p, con stato di progetto “Sarcofaghi esistenti che possono sopraelevare” (cfr. doc.4 ai motivi aggiunti);che dette tavole, in quanto parte integrante del vigente Piano di Azzonamento, hanno pieno valore prescrittivo;che la disciplina richiamata regola proprio il caso di specie, trattandosi non già di richiesta di nuova concessione su nuova area per nuovo lotto cimiteriale, bensì di istanza di ampliamento rispetto all’esistente (cfr. istanze del 25 ottobre 2021, oltre che del 4 maggio 2021, all.2, 5 al ricorso);che la censura sull’asserito errore della legenda della tavola 14, riportante il simbolo della sopraelevazione, anziché quello della nuova realizzazione, appare oltremodo generica, non contenendo ulteriori precisazioni, al di là della petizione di principio sulle potenzialità edificatorie del sito ignorate dall’Amministrazione, a fronte delle valutazioni discrezionali di vario tipo e misura esprimibili dal Comune medesimo in sede di predisposizione del Piano di Azzonamento (cfr. TAR Emilia-Romagna-Parma, n.179 del 2020, TAR Emilia-Romagna, II, n.310 del 2020).
Occorre inoltre rilevare che il richiamo all’intento del Piano di Azzonamento, del recupero delle aree per la realizzazione di nuove costruzioni, nel rispetto delle norme vigenti, emergente dalla relativa relazione tecnica, è inconferente, trattandosi nel caso in trattazione di ampliamento;che in ogni caso nella relazione tecnica veniva prefissato sul punto un obiettivo di carattere generale, nel rispetto peraltro delle preesistenze, che dettano comunque la tipologia di intervento, contemplando, accanto alle nuove costruzioni, anche le sopraelevazioni e dando conto per giunta della quasi impossibilità di individuare aree libere per le nuove costruzioni, in ragione dell’esiguità degli spazi;che comunque la relazione tecnica introduttiva, per sua natura, riveste una funzione illustrativa del Piano, a livello di linee-guida, non potendo dunque giammai contravvenire alla specifiche e puntuali prescrizioni del Piano medesimo, quali, ad esempio, le tavole 14 e 24 (cfr. ancora doc.4 ai motivi aggiunti).
Va altresì evidenziato che non potevano essere utilmente invocate le regole di cui alla delibera c.c. n.82 del 6 dicembre 2000, essendo per l’appunto intervenuto il nuovo Piano di Azzonamento del 2005;che il mancato aggiornamento della planimetria del Piano di Azzonamento del 2005, entro il termine di 5 anni, ex art.54, comma 2 della legge n.285 del 1990, poteva rappresentarsi per l’Amministrazione come assenza dell’esigenza di detto aggiornamento, non valendo in ogni caso a creare un vuoto di disciplina o a far riemergere il vecchio Piano del 2000, ormai superato e già per l’appunto aggiornato, o ancora a consentire per ciò solo di assentire l’intervento con la relativa concessione richiesti;che in ultimo, anche volendo considerare il Piano di Azzonamento come un Piano urbanistico di II grado attuativo, peraltro a carattere settoriale, il decorso del termine di 10 anni dalla sua approvazione comporta il riemergere del potere di pianificazione del Comune (cfr.