TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-09-13, n. 201101297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-09-13, n. 201101297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101297
Data del deposito : 13 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00521/2009 REG.RIC.

N. 01297/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00521/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cooperativa per l'Assistenza psicosociale a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. R F, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, 27;

contro

Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L G, con domicilio eletto presso L G in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di

Associazione con Loro Onlus, Coop.Soc. C.A.P.S. Onlus, Istituto per la Ricerca, La Formazione e La Riabilitazione - I.Ri.Fo.R., Associazione Superamento Handicap, Cooperativa Sociale Città Solidale, Coop. Soc. Angeli del Soccorso, Associazione Italiana Assistenza Spastici A.I.A.S. - Onlus, Ass.Ne Naz.le Mutilati ed Invalidi Civili - Anmic, Coop.Soc. Social Service, Soc. Coop. Soc. Solidairetà, Coop.Volontariato di Santeramo, Associazione Oikos, Soc.Coop.Sociale L'Arca;
Soc. Coop.Soc. I.So.La, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Deramo, Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via Imbriani, 26;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

- degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica bandita dalla Regione Puglia per il finanziamento di progetti per la connettività sociale, ed in particolare:

- della determinazione del Dirigente Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia n. 912 del 28.11.2008, pubblicato sul BURP n. 13 del 22.01.2009, recante: “Avviso pubblico ‘Connettività Sociale Approvazione graduatorie, reiscrizione ed impegno.";

- delle graduatorie “Connettività Sociale 1” e “Connettività Sociale 2” allegati nn. 1 e 2 della suddetta determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- ove occorra, degli allegati nn. 3 “Elenco dei non ammessi” e 4 “Schema di Convenzione” della stessa determinazione, di cui costituiscono parte integrante sostanziale;

- della determinazione del Dirigente Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della R.P. n. 26 del 26 gennaio 2009, pubblicato sul BURP n. 22 del 5.2.2009, recante: “Avviso pubblico ‘Connettività Sociale’. Approvazione graduatorie, reiscrizione ed impegno. Rettifica;

- delle graduatorie rettificate “Connettività Sociale 1” e “Connettività Sociale 2” allegati nn. 1 e 2 della suddetta determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, ed in particolare, ove occorra, e nei limiti dell’interesse:

- - di tutti i verbali del Gruppo Tecnico di Valutazione e, in particolare:

1) del verbale n. 2 recante approvazione dei sottocriteri contenuti nella “Griglia di valutazione” di cui all’allegato A dello stesso verbale;

2) dei verbali nn. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 e delle schede di valutazione ad essi allegate, nella parte relativa all’esame e valutazione dei progetti ammessi con riserva a finanziamento, nonché del verbale n. 8 e delle schede di valutazione ad esso allegate;

3) del verbale n. 9 e delle schede di valutazione ad esso allegate, nella parte relativa all’esame e valutazione del progetto presentato dalla odierna ricorrente, esclusa dal finanziamento;

- di ogni successivo atto di numero e data sconosciuti, con cui sono stati eventualmente ammessi definitivamente a finanziamento i progetti già ammessi con riserva;

- di ogni successivo atto di numero e data sconosciuti, con cui è stata eventualmente approvata qualsivoglia rettifica delle graduatorie “Connettività Sociale 1” e “Connettività Sociale 2”, unitamente alle graduatorie rettificate;

- di ogni atto successivo di numero e data sconosciuti, con cui è stato eventualmente disposto il finanziamento dei progetti utilmente collocati nelle graduatorie definitivamente approvate dall’ amministrazione.

Quanto ai primi motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2009:

- della determinazione del Dirigente Servizio Sistema Integrato Servizi sociali Regione Puglia n.382 del 12 giugno 2009, pubblicata sul BURP n.109 del 16 luglio 2009, recante “Atto dirigenziale n.912 del 28 novembre 2008 – Graduatorie Connettività sociale. Ammissione al finanziamento dei progetti ammessi con riserva”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorchè non conosciuto:

nonché per il risarcimento dei relativi danni

Visti il ricorso, il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia in persona del Presidente e della società cooperativa I.So.La;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori R F e L G;
nessuno è comparso per la soc. coop. I.SO.LA controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone la società ricorrente, in necessaria sintesi ex art 3 c.2 c.p.a., di aver partecipato quale cooperativa iscritta alla sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per lo svolgimento di attività socio-sanitaria, assistenziale ed educativa, alla procedura selettiva pubblica bandita dalla Regione Puglia per il finanziamento, sotto forma di contributo in conto capitale, di progetti per la connettività sociale, giusto bando pubblicato sul B.U.R.P. n.73 del 7 maggio 2008, al fine di realizzare centri atti a favorire l’accesso ai servizi digitali della PA in favore di persone con disabilità motoria, sensoriale e psichica.

Il bando prevedeva un importo complessivo dei finanziamenti pari a 2.000.000,00 euro, con un limite massimo di 100.000,00 euro per ogni soggetto proponente, ed individuava sette voci di valutazione ed i punteggi massimi attribuibili per ognuna.

Con verbale n.2 del 10 luglio 2008, il Gruppo tecnico di valutazione regionale individuava in seguito alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, per ogni voce suddetta alcuni sottocriteri di valutazione, prevedendone i relativi punteggi, da insufficiente fino ad ottimo.

La domanda presentata dall’odierna ricorrente non veniva ammessa a finanziamento, riportando un punteggio complessivo di 59,50 punti, di soli 0,50 punti inferiore al punteggio minimo di 60/100 indicato nel bando.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati inerenti lo svolgimento della procedura selettiva pubblica de quo , chiedendone l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato, deducendo le seguenti articolate censure

I. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria;
violazione art 2 e 3 l. 241/90, art 24 e 97 Cost, principi generali in materia concorsuale, sviamento.

II. Violazione e falsa applicazione art 8 del bando;
mancata o comunque falsa applicazione dei criteri stabiliti nel bando;
violazione principio della par condicio , buona amministrazione ed imparzialità;
eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta, disparità di trattamento, arbitrarietà, contraddittorietà.

III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà e palese irragionevolezza della motivazione, sviamento, disparità di trattamento, arbitrarietà, perplessità.

In particolare, lamentava la genericità dei sotto criteri individuati dalla Commissione, unitamente alla inidoneità sotto l’aspetto motivazionale del giudizio tecnico effettuato, con conseguente impossibilità di ricostruzione del percorso logico valutativo seguito per ritenere il progetto di poco insufficiente ai fini dell’ammissione al finanziamento. Secondo la prospettazione della ricorrente, ciò risultava ancora più grave, in considerazione dell’espressione da parte della Commissione di un giudizio motivato in riferimento ad altri progetti non ammessi a finanziamento.

Inoltre, sotto diverso profilo, lamentava anche la mancata esclusione di concorrenti per carenze documentali, nei cui confronti veniva consentita dalla Regione una illegittima integrazione, in evidente violazione del principio della par condicio .

Chiedeva pertanto la difesa della ricorrente una nuova valutazione del proprio progetto ai fini dell’ammissione.

Con ordinanza n.283/2009 questo Tribunale ordinava alla Regione Puglia l’ostensione in favore della ricorrente dei format progettuali e relativa documentazione dei progetti concorrenti.

Si costituiva la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato, nonché la controinteressata cooperativa sociale I.SO.LA., la quale tra l’altro evidenziava l’inammissibilità per carenza di interesse delle censure avverso i progetti degli altri concorrenti.

Con atti di motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnativa al provvedimento conclusivo di ammissione definitiva a finanziamento, nonché, a seguito di accesso ai documenti, all’ammissione a finanziamento di altri candidati.

Alla Camera di Consiglio del 13 maggio 2010 questa Sezione con ordinanza n.329/2010, accoglieva la suindicata istanza cautelare, disponendo pur nella sommarietà che contraddistingue la fase cautelare, il riesame della domanda di finanziamento, rilevando:

“ - che in base ad una lettura conforme al Trattato UE ed in particolare ai principi ivi contenuti di trasparenza e non discriminazione - applicabili per giurisprudenza consolidata ( ex multis Consiglio di Stato sez VI, 25 gennaio 2005, n.168) a qualsivoglia procedimento diretto all’attribuzione di vantaggi economici a soggetti operanti sul mercato da parte di una pubblica amministrazione - i criteri selettivi in ordine alla concessione di sovvenzioni pubbliche debbono essere interamente predeterminati in sede di bando;

- che anche volendo ammettere nel settore dei procedimenti per la concessione di contributi economici la possibilità per la Commissione di integrare il bando mediante specificazione di sub-criteri, le determinazioni in concreto disposte dalla Commissione risultano comunque complessivamente generiche ed indeterminate, in contrasto con i principi di derivazione comunitaria suesposti, ed in danno della disposta esclusione della ricorrente dalla contribuzione per cui è causa;

- che d’altronde, la stessa genericità dei criteri per l’assegnazione dei punteggi rende insufficiente anche la motivazione alfanumerica espressa dalla Commissione;

- che pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il progetto presentato dall’odierna ricorrente (a cui è stato attribuito un punteggio complessivo di 59,50 punti con mancanza di soli 0,50 punti per raggiungere il minimo richiesto di 60 punti) deve essere riesaminato, con conseguente congelamento delle risorse di bilancio correlate alla quota contributiva di spettanza;”

La V sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 4888 del 25 ottobre 2010, respingeva l’appello cautelare promosso dalla Regione Puglia, ritenendo fondate le censure inerenti l’incongruità dell’operato del Gruppo tecnico, in relazione sia alla compilazione delle note di valutazione soltanto per alcuni dei partecipanti, sia di violazione della par condicio per la disposta integrazione della documentazione mancante in favore di alcuni partecipanti, sia infine per l’incoerenza di taluni progetti ammessi a finanziamento.

All’udienza del 15 giugno 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.

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