TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-07-19, n. 202400878

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-07-19, n. 202400878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400878
Data del deposito : 19 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2024

N. 00878/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01185/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C e I P, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento del 10 agosto 2023, del Comune di Barletta, settore ambiente, avente ad oggetto il diniego di estumulazione delle salme estranee alla famiglia, contenute all’interno della “ cappella della famiglia-OMISSIS- ”, nel cimitero della Città di Barletta, adottato a seguito della sentenza, avverso il silenzio-rifiuto, con condanna all’obbligo di provvedere, emessa dal T.A.R. Puglia, sez. III, 30 maggio 2023, n. 832;

- nonché degli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti ovvero connessi, tra cui la nota del 12 ottobre 2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e del signor Alfonso Capone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. M P, per la parte ricorrente, avv. G C, per il Comune resistente, e avv. M F, per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- L’istante è familiare ed erede diretto del concessionario della cappella di famiglia “-OMISSIS-” nel cimitero della Città di Barletta; indi, avvedutosi dell’avvenuta tumulazione nella predetta di salme di due persone estranee alla famiglia del concessionario, chiedeva e diffidava l’Ente territoriale, quale soggetto concedente e titolare del demanio cimiteriale, con due atti-diffida motivati e datati ad agosto 2022, di provvedere all’estumulazione dei resti dei soggetti estranei, nel rispetto della concessione rilasciata e risalente al 5 settembre 1956, il cui art. 5, ultimo periodo, impone: “[…] è fatto assoluto divieto di tumulare persone estranee alla famiglia ”.

A fronte di tale richiesta, il Comune rimaneva silente, tant’è che veniva proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, deciso con sentenza della Sezione del 30 maggio 2023, n. 832, che accoglieva il ricorso e ordinava al Comune di Barletta di provvedere.

Indi, con il provvedimento espresso del 10 agosto 2023, il Comune, sebbene, da un lato, prendesse atto pro futuro della espressa “ volontà del sig. -OMISSIS- di negare l’autorizzazione alla tumulazione di salme di defunti estranei alla propria famiglia nella cappella funebre ”, dall’altro lato, non riteneva tuttavia di dover assumere alcun altro atto pro praeterito , in presenza dell’acquisizione illo tempore di, ritenute sufficienti, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali taluni esponenti della famiglia del ricorrente avevano acconsentito alla tumulazione di salme di soggetti estranei alla propria famiglia; pur poste ulteriori ferme rimostranze, in ordine al disconoscimento della stessa autenticità delle predette dichiarazioni sostitutive, invero reperite soltanto in fotocopia, irreperibili essendo invece gli originali, il Comune ribadiva di non poter adottare altro provvedimento.

L’istante impugnava tale atto censurando, con unito motivo, la violazione e malgoverno dell’art. 5 della concessione del 5 settembre 1956, repertorio n. 130, la violazione e malgoverno dell’art. 130 della delibera consigliare del 8 giugno 2015, n. 39 recante “ Regolamento comunale di polizia mortuaria ”, la violazione e malgoverno dell’art. 94 del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (“ Regolamento di polizia mortuaria ”), abrogato e sostituito dall’art. 93 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (“ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ”), nonché deduceva l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, per sviamento e ingiustizia manifesta.

2.- Si costituiva inoltre il controinteressato, il quale evidenziava come il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, avesse introdotto la possibilità per l’amministrazione, su richiesta dei concessionari, di consentire “ la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali ”, di tal modo il divieto posto al concessionario di cappelle gentilizie o di famiglia di tumulazione di soggetti estranei alla famiglia, contenuto nella richiamata concessione risalente all’anno 1956, sarebbe stato mitigato dalla normativa sopravvenuta.

3.- Si costituiva l’intimato Comune, il quale depositava gli atti del procedimento, nonché resisteva, evidenziando in via successiva: i) che, al tempo, fu acquisita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata dai relativi documenti, di assenso da parte del ricorrente e di suoi familiari alla tumulazione di persone terze; ii) che la titolarità al consenso alla tumulazione all’interno delle cappelle gentilizie è questione tra privati; iii) che null’altro è tenuto l’Ente a fare, in presenza di dati formali legittimanti (ossia le dichiarazioni sostitutive di atto notorio), segnalando infine che, nella controversia, non risulta essere stata presentata alcuna istanza di “querela di falso”, circa l’addotto contenuto apocrifo degli atti di assenso ex parte consegnati agli uffici competenti.

4.- Rinunciata la domanda cautelare, depositati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1.- La controversia impone di rammentare i principi generali e la normativa primaria e secondaria in materia di disciplina del demanio cimiteriale, di polizia mortuaria e di autotutela-polizia demaniale.

Va considerato in primis che il cimitero comunale è bene demaniale (art. 824 c.c.), in ordine al quale, dato il connaturato carattere della inalienabilità, i possibili utilizzi dello stesso “ non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano ” (art. 823, comma 1°, c.c.); mentre spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni, che fanno parte del demanio, anche a mezzo di poteri di polizia demaniale (art. 823, comma 2° c.c.), atti a garantire il corretto uso degli stessi, mediante l’intimazione

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