TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-17, n. 202300793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-17, n. 202300793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300793
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00793/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01066/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81, rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Castelluzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale si domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

del provvedimento del 28.11.19 di esclusione dal concorso per l’arruolamento di 965 allievi finanzieri; del foglio n. -OMISSIS- del 31.10.19 con cui è stata proposta l’esclusione dal concorso; della determinazione n. -OMISSIS- del 10.12.19 di approvazione delle graduatorie finali nonché delle graduatorie finali per il contingente ordinario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Grauso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. -OMISSIS-del 28 novembre 2019 con cui è stato escluso dal concorso per l’arruolamento di 965 allievi finanzieri – bandito con determinazione n. -OMISSIS- del Comandante Generale della Guardia di Finanza – per mancato possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, per il seguente motivo: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso pubblicato in g.u. 4° s.s. n. 33, del 26.4.2019. Violazione della legge 241/1990 e succ. mod.; Violazione dell’art. 27 cost.; Erronea ed irragionevole applicazione dell’art. 35, comma 6, del d.l.gs 165/2001, in combinato disposto con gli artt. 26 della l. n. 53/1989, 16 della l. n. 121/1981 e 2, comma 4, del d. l.vo n. 160/2006; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta; Travisamento dei fatti sotto l’aspetto della insussistenza dei motivi ostativi all’assunzione; difetto di istruttoria e carenza di motivazione”.

2. Resistono in giudizio la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con memoria del 28 aprile 2022, depositando apposita relazione del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza con cui viene chiesta l’integrale reiezione del ricorso.

3. All’udienza pubblica del dell’11 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisone.

4. Il ricorrente ha premesso di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 965 allievi finanzieri (in G..U. 4° s.s. n. 33, del 26.4.2019 – determinazione n. -OMISSIS- del Comandante Generale della Guardia di Finanza), conseguendo l’idoneità psicofisica ed attitudinale.

Ha esposto, tuttavia, di essere stato escluso dal predetto concorso per l’assenza dei requisiti di moralità e di condotta di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso per essersi posto alla guida di un ciclomotore di cilindrata 150 senza avere il previsto titolo di guida e per aver ricevuto un avviso ex art. 415 bis c.p. per il reato di “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione della propria persona”.

Ha pertanto dedotto l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge.

Ha dedotto in particolare l’irrilevanza del primo episodio avendo il Tribunale dei Minorenni di Napoli, con sentenza n. 134/09, dichiarato il “ non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ”.

Ha sostenuto la non significatività del predetto episodio in quanto verificatosi ben undici anni prima del gravato provvedimento di inidoneità, quando il ricorrente era ancora minorenne e non

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