TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-03-11, n. 202000665

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-03-11, n. 202000665
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000665
Data del deposito : 11 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2020

N. 00665/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01405/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato B I, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Girbino in Catania, Via Asilo Sant'Agata 19;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l'annullamento

a) del provvedimento comunicato con nota n. 4385/D12 in data 12.6.2017 a firma del dirigente scolastico con il quale è stata disposta la non ammissione alla classe successiva dell’alunno ricorrente;
b) del verbale del Consiglio di Classe n. 6 del 12 giugno 2017;
c) del provvedimento comunicato con nota n. 5343/D12 in data 26 luglio 2017 a firma del dirigente scolastico con il quale sono stati confermati i provvedimenti del 12 giugno 2017 sopra indicati, nonché la non ammissione dell’alunno allo scrutinio finale ai sensi dell’art. 14, comma 7, del regolamento di valutazione degli studenti di cui al D.P.R. n. 122/2009, c) del verbale del Consiglio di Classe n. 7 del 26 luglio 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, i ricorrenti hanno impugnato: a) il provvedimento comunicato con nota n. 4385/D12 in data 12.6.2017 a firma del dirigente scolastico con il quale è stata disposta la non ammissione alla classe successiva dell’alunno ricorrente;
b) il verbale del Consiglio di Classe n. 6 del 12 giugno 2017;
c) il provvedimento comunicato con nota n. 5343/D12 in data 26 luglio 2017 a firma del dirigente scolastico con il quale sono stati confermati i provvedimenti del 12 giugno 2017 sopra indicati, nonché la non ammissione dell’alunno allo scrutinio finale ai sensi dell’art. 14, comma 7, del regolamento di valutazione degli studenti di cui al D.P.R. n. 122/2009, c) il verbale del Consiglio di Classe n. 7 del 26 luglio 2017.

Deve precisarsi che nel provvedimento comunicato con nota n. 4385/D12 in data 12.6.2017 si è specificato che l’alunno non è stato ammesso alla classe successiva per non avere “conseguito il limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'art. 14, comma 7, del regolamento di valutazione degli studenti di cui al D.P.R. n. 122/2009” e che nel verbale del Consiglio di Classe n. 6 del 12 giugno 2017 si riferisce che “l’alunno non ha adempiuto all'obbligo della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato avendo effettuato un numero di assenze superiore a 400 ore su un monte ore di 1026 totali e le poche verifiche esistenti nelle varie discipline non hanno consentito di disporre di adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti sulla base del piano didattico personalizzato approvato e realizzato dai docenti secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R del 22 giugno 2009, n. 122”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’alunno è affetto da -OMISSIS-e, in ragione di tale diagnosi, è stato redatto e sottoscritto in data 10 ottobre 2016 dai docenti del Consiglio di Classe, dai genitori e dal dirigente scolastico, un Piano Didattico Personalizzato, con indicazione delle strategie didattiche, delle misure dispensative, degli strumenti compensativi, nonché dei criteri e delle modalità di verifica e valutazione (strumenti, peraltro, totalmente disattesi e “rimasti sulla carta”);
b) come risulta dalla certificazione in data 31 maggio 2017, presentata dai genitori all’Istituto, il -OMISSIS-“spesso genera una vera e propria -OMISSIS-”;
c) le assenze e il non soddisfacente rendimento dell’alunno sono, in realtà, conseguenza della mancata attuazione del Piano Didattico Personalizzato.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la scuola, nel caso di specie, ha disatteso in modo sistematico ed in ogni sua previsione il Piano Didattico Personalizzato e si è rifugiata nel dato formale costituito dal superamento del numero delle assenze consentite, con un’interpretazione, peraltro, erronea delle stesse disposizioni di cui all’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
b) anche le argomentazioni di cui al verbale del Consiglio di Classe n. 7 del 26 luglio 2017 devono essere disattese, posto che l’alunno è riuscito ad avvicinarsi alla sufficienza in quasi tutte le materie, ad eccezione di tre;
c) Il Consiglio di Classe ha erroneamente affermato che la particolare situazione segnalata dal medico specialista, incomprensibilmente ridotta al mero concetto di -OMISSIS-”, non rientrava tra le deroghe di cui alla delibera n. 39 del 19 gennaio 2017 e ciò in contrasto con lo spirito e la lettera del D.P.R. n. 122/2009 e della Circolare ministeriale n. 20;
d) il solo limite imposto dalla normativa è che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno, mentre nel caso di specie tale circostanza non sussiste.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e versando in atti documentazione inerente ai fatti di causa, incluso un dettagliato rapporto sulla vicenda da parte del dirigente scolastico.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio, il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 14, comma 7, può procedersi allo scrutinio dell’alunno soltanto se questi ha frequentato almeno per tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

La norma prevede, altresì, che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite indicato.

Nella delibera del Collegio dei docenti n. 39 in data 19 gennaio 2017 non era contemplato, quale caso eccezionale per consentire la deroga, la cosiddetta -OMISSIS-”, certificata nella relazione del medico specialista in data 31 maggio 2017.

D’altronde, appare evidente che le deroghe, come esplicitamente affermato nella disposizione menzionata, devono riferirsi effettivamente a casi del tutto eccezionali, atteso che l’interazione scolastica costituisce un profilo determinante del percorso educativo, sia ai fini della crescita della generale capacità di socializzazione, sia, in particolare, ai fini dello sviluppo delle capacità di confronto dialettico (capacità ovviamente stimolate dallo scambio dei reciproci punti di vista con il docente e con i compagni sui vari argomenti trattati).

Ma anche volendo prescindere da tale assorbente rilievo, il Collegio deve osservare che il Consiglio di Classe, come risulta dal verbale n. 7 in data del 26 luglio 2017, ha “simulato” lo scrutinio dell’alunno, il quale non ha raggiunto l’effettiva sufficienza in dieci materie (-OMISSIS-).

In altri termini, è comunque emersa l’inidoneità dello studente ad affrontare proficuamente la classe successiva perché egli non era in possesso delle necessarie competenze culturali (come dimostrato, se non altro, dalle tre gravi insufficienze sopra menzionate).

A fronte di tale circostanza (e prescindendo da ogni indagine sul merito delle relative vicende), presunte omissioni - informative, procedimentali, attuative di quanto previsto nei vari piani didattici, etc. - intervenute nel corso dell’anno e qualsiasi violazione di altri oneri comunque posti a carico dell’Amministrazione, come affermato dalla più recente e consapevole giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, n. 616/2010;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, n. 1986/2019;
T.A.R. Lazio, Roma, III-bis, n. 11777/2019;
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, I, n. 388/2019;
T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1480/2019;
T.A.R. Molise, Campobasso, I, n. 291/2019), non possono incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva dell'alunno, atteso che il giudizio di non ammissione dello stesso alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dell’alunno, venendo in rilievo requisiti indispensabili per accedere alla successiva fase di studi (e potendo semmai le doglianze in ordine alla mancata adozione di interventi o alla mancata comunicazione di informazioni giustificare la proposizione di azioni risarcitorie o l’adozione di misure disciplinari per eventuali e colpevoli omissioni).

Il giudizio di ammissione o non ammissione, come indicato, non può che basarsi, invero, sulla conseguita idoneità o non idoneità dell’alunno ad affrontare con profitto la classe successiva, anche tenuto conto che l’ammissione alla classe successiva dello studente che non sia in possesso delle competenze a tal fine indispensabili si tradurrebbe in un nocumento per lo studente medesimo.

Inoltre, affermare che un vizio procedurale determini il diritto alla promozione dello studente che non abbia maturato le conoscenze necessarie per frequentare utilmente la classe successiva equivale a sostenere che colui che richieda un permesso di costruire per un progetto non conforme agli strumenti urbanistici abbia automaticamente diritto a conseguire il titolo autorizzatorio nel caso in cui il diniego sulla sua istanza sia stato espresso da un organo del Comune non competente a provvedere.

In buona sostanza, anche se la scuola omettesse del tutto, non solo l’attivazione delle prescritte misure didattiche integrative e l’adempimento degli oneri informativi, ma, persino, l’ordinaria celebrazione delle lezioni, non per tale ragione gli alunni potrebbero transitare nella classe successiva, anche perché ciò condurrebbe alla discutibile conseguenza secondo cui, in ipotesi, potrebbe ricevere il diploma di scuola media superiore anche uno studente che non sia neppure in condizione di leggere e scrivere.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre, tenuto conto della materia trattata, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.

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