TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-03-11, n. 202000665
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2020
N. 00665/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato B I, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Girbino in Catania, Via Asilo Sant'Agata 19;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l'annullamento
a) del provvedimento comunicato con nota n. 4385/D12 in data 12.6.2017 a firma del dirigente scolastico con il quale è stata disposta la non ammissione alla classe successiva dell’alunno ricorrente; b) del verbale del Consiglio di Classe n. 6 del 12 giugno 2017; c) del provvedimento comunicato con nota n. 5343/D12 in data 26 luglio 2017 a firma del dirigente scolastico con il quale sono stati confermati i provvedimenti del 12 giugno 2017 sopra indicati, nonché la non ammissione dell’alunno allo scrutinio finale ai sensi dell’art. 14, comma 7, del regolamento di valutazione degli studenti di cui al D.P.R. n. 122/2009, c) del verbale del Consiglio di Classe n. 7 del 26 luglio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, i ricorrenti hanno impugnato: a) il provvedimento comunicato con nota n. 4385/D12 in data 12.6.2017 a firma del dirigente scolastico con il quale è stata disposta la non ammissione alla classe successiva dell’alunno ricorrente; b) il verbale del Consiglio di Classe n. 6 del 12 giugno 2017; c) il provvedimento comunicato con nota n. 5343/D12 in data 26 luglio 2017 a firma del dirigente scolastico con il quale sono stati confermati i provvedimenti del 12 giugno 2017 sopra indicati, nonché la non ammissione dell’alunno allo scrutinio finale ai sensi dell’art. 14, comma 7, del regolamento di valutazione degli studenti di cui al D.P.R. n. 122/2009, c) il verbale del Consiglio di Classe n. 7 del 26 luglio 2017.
Deve precisarsi che nel provvedimento comunicato con nota n. 4385/D12 in data 12.6.2017 si è specificato che l’alunno non è stato ammesso alla classe successiva per non avere “conseguito il limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'art. 14, comma 7, del regolamento di valutazione degli studenti di cui al D.P.R. n. 122/2009” e che nel verbale del Consiglio di Classe n. 6 del 12 giugno 2017 si riferisce che “l’alunno non ha adempiuto all'obbligo della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato avendo effettuato un numero di assenze superiore a 400 ore su un monte ore di 1026 totali e le poche verifiche esistenti nelle varie discipline non hanno consentito di disporre di adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti sulla base del piano didattico personalizzato approvato e realizzato dai docenti secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R del 22 giugno 2009, n. 122”.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa,