TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202403010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202403010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403010
Data del deposito : 30 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2024

N. 03010/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00315/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2022, proposto da M A, rappresentata e difesa dall’avvocato G M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente, Presidenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;



per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. 81118 datato 01.12.2021 con il quale il Dirigente Generale dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, rigettando il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente, ha confermato, ai sensi dell'art. 45 Cod. Nav., l’estinzione delle concessioni demaniali nn. 695/2006, 392/2007 e 318/08;

- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 31 gennaio 2022 e depositato il successivo 22 febbraio, la ricorrente - premesso di essere titolare di una concessione demaniale per l’esercizio nel Comune di Cefalù (frazione di Sant’Ambrogio) dello stabilimento balneare denominato “La Volpe in Bikini” al quale si giunge attraverso un sottopasso ferroviario che si diparte dal Km 180,00 della limitrofa e sovrastante S.S. 113 - ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 81118 dell’01.12.2021 con il quale il Dirigente Generale dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, rigettando il ricorso gerarchico dalla stessa proposto, ha confermato, ai sensi dell’art. 45 Cod. Nav., l’estinzione delle concessioni demaniali nn. 695/2006, 392/2007 e 318/08.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi

1) “Violazione dell’art. 45 cod. nav. .

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 45 cod. nav. atteso che, sul sito ove insiste lo stabilimento balneare in parola, nulla sarebbe mutato rispetto all’epoca di rilascio delle concessioni demaniali (la prima delle quali risale all’anno 2006 quando lo stesso genio Civile si era pronunciato positivamente).

2) “Violazione di legge ed eccesso di potere. Difetto di motivazione ed assenza di attività istruttoria” .

L’Autorità di Bacino nel rilasciare il parere di propria spettanza si sarebbe appiattita sul parere negativo del Genio civile, senza effettuare l’istruttoria demandatale, mutuandosi il vizio sino al provvedimento finale oggetto di gravame, emesso a sua volta in esito ad una carente attività istruttoria dell’ARTA. Il difetto di motivazione deriverebbe anche dal non aver precisato in concreto in cosa consista il nocumento per la pubblica incolumità derivante dalla fruizione del sottopasso in cui, in lustri di utilizzo, non si sarebbe verificando alcun evento di pericolo; in ogni caso i fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi sarebbero stati adeguatamente presidiati dalla precedente ordinanza sindacale, n. 44, che limitava l’interdizione nei periodi di allerta meteo. L’illegittimità del provvedimento impugnato discenderebbe anche dalla mancata considerazione delle possibili soluzioni alternative, anche imponendo condizioni temporali o strutturali a scapito del legittimo affidamento del privato.

3) “Eccesso di potere per mancato rispetto dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento” .

Secondo la ricorrente, nel perseguimento dell’interesse pubblico, il resistente Assessorato avrebbe completamente obliterato di considerare l’interesse del privato e il suo legittimo affidamento sull’assetto di interessi consolidato da tempo, anche alla luce degli ingenti capitali investiti nel progetto imprenditoriale e della configurabilità di soluzione alternative non sufficientemente vagliate. Difetterebbero inoltre i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies della L. n. 241/90 (che impone il rispetto del termine ragionevole, e comunque non superiore a 18 mesi) e dall’art. 21 quinquies della stessa legge (applicabile solo sub specie di “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” da cui comunque sorgerebbe l’obbligo di indennizzo).

Si è costituito l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente eccependo, in via preliminare, la “Nullità dell’evocazione in giudizio della “Regione Siciliana e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 166

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