TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-06-27, n. 202208735
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 08735/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05153/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5153 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E, rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, E P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gaetano Giella, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Nazario Nardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previo ogni occorrendo provvedimento cautelare:
1) del provvedimento GENDISP-DG-05/03/2021-0000026-P che dispone “la revoca dell'autorizzazione all'attività avio-lancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica di cui alla disposizione 12 luglio 2019, n. 30/GENDISP/DG, con effetto immediato”, non notificato, pubblicato sul sito istituzionale della p.a. resistente in data 05.03.2021;
2) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali all'impugnato provvedimento
nonché
accertamento della legittimazione da parte dei soci dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.), ad effettuare lanci “di interesse militare” con paracadute a calotta emisferica da velivolo civile, sotto il controllo del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art.2.7.1 del D.M. Trasporti 467 del 1992, entrato in vigore il 01.08.1992
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B Alberto il 29/9/2021:
[...] con i presenti motivi aggiunti, per la declaratoria di illegittimità per vizi derivati e vizi propri delle motivazioni “a posteriori” addotte dall'Ente con la memoria 04.06.2021 nonché per l'annullamento per vizi derivati e vizi propri, degli atti successivi connessi a quello impugnato, costituiti dalle lettere ENAC-PROT-03/06/2021-0062177-P, ENAC-PROT-03/06/2021-0062183-P, ENAC-PROT-03/06/2021-0062187-P, ENAC-PROT-03/06/2021-0062178-P, rispettivamente indirizzate alle Sezioni A.N.Pd'I. di Barletta, Como, Ferrara e Savona, nonché alla Presidenza Nazionale dell'A.N.P.d'I., nella misura in cui possano essere interpretate nel senso che l'A.N.P.d'I. svolga o abbia svolto attività di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile “in difetto” dei relativi presupposti costituiti dal rispetto della Circolare dello Stato maggiore dell'Esercito n. 1400/1229 del 1998 e dal controllo del Ministero della difesa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E e di Gaetano Giella e di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il Consigliere A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione il ricorrente sig. A B socio della Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, che in più passi dell’esposizione qualifica Associazione d’arma composta da ex militari paracadutisti e operante nel settore della formazione sia teorica, a terra, che pratica, in volo, nell’attività di aviolancio con paracadute a calotta emisferica operando sotto l’egida del Ministero della Difesa e delle relative ripartizioni militari, impugna il provvedimento prot. 26-p del 5 marzo 2021 con il quale l’E ha revocato la precedente disposizione 12 luglio 2019 provvisoriamente – in attesa di varo di apposito regolamento, rilasciata all’Unione Paracadutisti italiani per l’esercizio dell’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica.
1.1. Si costituivano in giudizio in resistenza al ricorso l’ENAC producendo articolata memoria defensionale il 4 giugno 2021 e il controinteressato il 27 maggio 2021. Anche il ricorrente depositava memoria difensiva il 5 giugno 2021.
2. Alla Udienza del 9 giugno 2021 tenutasi in videoconferenza da remoto con intervento dei procuratori delle parti, la Sezione con Ordinanza collegiale istruttoria 18 giugno 2021, n.7331 disponeva l’acquisizione dall’Autorità militare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della citata Ordinanza, di una relazione di chiarimenti circa la competenza regolatoria della stessa Autorità rispetto a quella dell’ENAC e la conseguente interconnessione di disciplina tra la regolamentazione dell’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica svolta dalla Associazione ricorrente sugli aeromobili civili e quella di interesse militare, oltre che l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e dello Stato Maggiore dell’Esercito.
3. Il ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti il 29 settembre 2021, con cui svolgeva ulteriori censure avverso il provvedimento impugnato, in particolare contestando quella che a suo dire sarebbe stata una inammissibile motivazione postuma dello stesso, svolta nella memoria difensiva ENAC del 4 giugno 2021 ed estendeva altresì il gravame alle determinazioni assunte dall’ENAC il 3 giugno 2021 con le quali l’Ente resistente, riscontrando delle istanze di alcune sezioni territoriali dell’ANPDI, precisava che: “diversamente da quanto ritenuto nella citata comunicazione, codesta Sezione ha titolo ad effettuare lanci con paracadute a calotta emisferica esclusivamente alle condizioni di cui all’art. 2.7.1, lettera b), d.M. n. 467– T/1992, ovvero:
1. nel rispetto della disciplina di cui alla Circolare dello Stato maggiore dell’Esercito n. 1400/1229 del 1998;
2. soltanto sotto il controllo del Ministero della difesa. Difatti, come noto, la disciplina di cui al menzionato decreto ministeriale esclude l’uso del paracadute tondo nell’attività aviolancistica civile (permessa solo per un breve lasso di tempo con disposizione 12 luglio 2019, n. 30/DG, revocata con disposizione 5 marzo 2021, n. 26/DG), consentendola, alle specifiche condizioni viste più sopra, soltanto all’ANPd’I”.
3.1. Il Ministero della Difesa si costituiva il 15 settembre 2021 e l’Autorità militare ottemperava alla suindicata Ordinanza istruttoria producendo, il 7 ottobre 2021, la relazione prot. 189606 del 23 settembre 2021 del Comando delle forze operative terrestri e Comando operativo esercito.
3.2 Producevano memoria il controinteressato il 19 ottobre 2021, il ricorrente il 30 ottobre 2021 e l’E il 25 ottobre e il 9 novembre 2021. Il ricorrente e il controinteressato replicavano il 10 novembre 2021.
3.3. Tutte le parti hanno versato in giudizio gran copia di documenti.
3.4. Alla pubblica Udienza del 1 dicembre 2021, udita l’ampia discussione dei procuratori di tutte le parti menzionati in verbale, la causa veniva trattenuta a sentenza.
4. Parte ricorrente premette in fatto quanto segue.
Dal 1994 l’odierno ricorrente è socio dell’A.N.P.d’I., l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia. Egli è stato iscritto dapprima come socio simpatizzante (allievo paracadutista), per poi divenire socio aggregato (a seguito del conseguimento dell’abilitazione al lancio), ed infine socio ordinario (per l’avvenuto conseguimento, nelle more, della qualifica di paracadutista militare, avendo svolto il servizio di leva nella Brigata Paracadutisti Folgore). Il provvedimento impugnato, preclusivo dell’attività addestrativa e di lancio con paracadute emisferico da velivolo civile, è sì direttamente lesiva della sfera giuridica della Presidenza Nazionale dell’A.N.P.d’I., e di ogni sua Sezione territoriale, ma anche di quella di ogni socio dell’Associazione, incluso l’odierno ricorrente. Infatti, il socio dell’A.N.P.d’I., ai sensi dell’art.13 dello Statuto, ha diritto a partecipare alla vita associativa e laddove dalle relative attività venga obliterata quella lancistica, il socio che abbia le necessarie qualifiche per esercitarla, ne resta privato.
L’A.N.P.d’I. nasce nel 1946 dapprima come Associazione Italiana Paracadutisti (A.P.I.) (doc.6), per poi configurarsi come F.I.P.S. (Federazione Italiana Paracadutismo Sportivo), successivamente come A.N.P. (Associazione Nazionale Paracadutisti), per poi ancora consolidarsi nell’attuale forma giuridica di associazione riconosciuta con D.P.R. 620 del 1956 (su proposta del Ministro della Difesa) (doc.7), ed infine, dal 1960, nell’attuale denominazione di A.N.P.d’I.
Sin dal dopoguerra in base a specifici accordi con l'Esercito una caratteristica ancora più peculiare e particolare, acquisita fin da subito dall'Associazione, fu quella di poter addestrare giovani soprattutto nella prospettiva di un loro arruolamento nelle aviotruppe, utilizzando procedure e paracadute analoghi in tutto e per tutto a quelli militari.
L'attività addestrativa e lancistica così svolta dall'Associazione veniva quindi espressamente qualificata, nelle normative e nelle disposizioni del settore, come "di interesse militare" e svolta "sotto il controllo del Ministero della Difesa". Tutto ciò, si ripete, è rimasto invariato anche ai giorni nostri: recentemente, nel febbraio 2021, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha confermato per iscritto che l'attività paracadutistica dell'A.N.P.d'I. di cui stiamo