TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-08-22, n. 202300283
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Testo completo
Pubblicato il 22/08/2023
N. 00283/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2023, proposto da
L R, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
anche mediante la nomina di un Commissario ad acta
del giudicato formatosi sulla Sentenza di Codesto T.A.R., sez. I, n. 92 del 15 febbraio 2023 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente
nonché, in ogni caso, per la condanna
- dell'Ateneo resistente al pagamento in favore della ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
- dell'Ateneo al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- la ricorrente ha conseguito in data 13 gennaio 2021 la laurea di primo livello in Biotecnologie Molecolari e Cellulari, e con il ricorso n. 00256/2022 ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota prot.64702 del 16.09.2022 con cui l’Università intimata acquisiva “senza esito” l’istanza inoltrata per l’iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, opponendo tra l’altro la necessità di presentare domanda secondo le modalità stabilite dall’avviso trasferimenti tuttavia non pubblicato;
- con sentenza 92 del 2023, questo Tribunale ha accolto il ricorso nei seguenti termini: “ il ricorso merita accoglimento ed in esecuzione della presente decisione l’amministrazione è onerata di procedere senza ritardo alla pubblicazione di un avviso pubblico per i trasferimenti ad anni successivi al primo per l’anno accademico in corso ”;
-ai sensi del D.M. 583/2022 all.2 punti 12-15 citati dalla Università resistente, agli Atenei “ è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile ”;“ In conformità con le disposizioni di cui all’art.3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n.264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità ”;“ In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno ”;“ I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione ”;
- interpretando il combinato disposto di tali previsioni, anche alla luce della giurisprudenza maturata in materia, si può affermare che: 1.- ai sensi del citato DM, anche chi si è collocato in posizione utile nella selezione nazionale, e dunque è stato iscritto al primo anno, può presentare domanda per il transito ad anni successivi al primo, cioè può partecipare ai bandi che, sempre secondo il medesimo DM, l’Ateneo deve pubblicare annualmente per la copertura dei posti che si rendono disponibili (per rinunce, trasferimenti o altro) su anni successivi a quello di primo ingresso, dovendo mantenere immutato per tutti gli anni successivi il numero di iscritti fissato sulla base dei criteri dettati dal Ministero per il primo anno di corso;2.- se alcuni di coloro che sono stati iscritti al primo anno ottengono il passaggio agli anni successivi, si determina uno scorrimento della graduatoria a vantaggio di quelli che devono accedere ancora al primo anno, nei limiti della efficacia temporale della stessa (pure specificata nel DM);3.- l’ammissione ad anni successivi al primo non può avvenire sulla base della graduatoria di merito del concorso di accesso al primo anno (il chè del resto in conformità alla costante giurisprudenza amministrativa che ha specificato che quel concorso mira solo a valutare i giovani sulla base della preparazione dimostrata per poter accedere per la prima volta ai corsi universitari), ma sulla base di autonomo e diverso bando annuale che deve valutare i crediti formativi raggiunti ai fini della iscrizione ad anni successivi, quindi anche gli studenti ammessi al primo anno attraverso la selezione pubblica, se fanno domanda di ammissione ad anni successivi al primo, devono concorrere con tutti gli altri che ne fanno domanda per trasferimento da altri Atenei o da altri corsi di laurea, altrimenti si vanificherebbe tutta la giurisprudenza maturata in materia, secondo cui la selezione pubblica nazionale è funzionale solo alla iscrizione al primo anno e non agli anni successivi (erra dunque l’Università laddove sostanzialmente sostiene che l’iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis, agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva e, solo in via residuale, agli altri studenti);
- da quanto sopra, consegue inoltre che per i posti che si sono liberati negli anni successivi l’Università deve bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum precedente degli aspiranti al trasferimento (quindi senza alcuna riserva o preferenza per coloro che sono stati ammessi attraverso la graduatoria di accesso al primo anno, che “possono” essere ammessi alla valutazione, ma non godono di alcun vantaggio), e ovviamente nel rispetto degli ordinari criteri buon andamento, di trasparenza e pubblicità (prevedendo cioè un congruo termine per la presentazione delle domande, pubblicando i bandi con adeguata diffusione e non i periodi festivi, e allegando ai medesimi bandi una tabella del tipo di quella prodotta al Tribunale anche in altri giudizi, cosicché vi possa essere evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte);
- nel caso di specie, dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi e riferiti ad analoghe annualità, emerge la disponibilità di posti in annualità successive alla prima, e comunque risulta viziato il modo di individuazione e copertura di tali posti da parte della Università, per quanto sopra appena rilevato;
- non sussistono invece i presupposti per una condanna già in questa fase a una somma di danaro a titolo di penalità per la mora, trattandosi di giudicato che ha richiesto un intervento interpretativo e di cognizione nella fase di esecuzione, la quale richiede inoltre un’attività istruttoria a valle da parte della stessa Università, con l’avviso che tuttavia si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento oltre il termine di seguito fissato;
- in conclusione, il presente ricorso in ottemperanza appare fondato, nei limiti dell’obbligo della Università di procedere alla pubblicazione del bando per la iscrizione agli anni successivi al primo nel rispetto dei principi indicati, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza;
- le spese, pur parzialmente compensate in ragione della serialità del contenzioso, per la restante parte sono poste a carico della parte soccombente secondo il criterio ordinario;