TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-03-24, n. 202203375

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-03-24, n. 202203375
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203375
Data del deposito : 24 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2022

N. 03375/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02954/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2954 del 2009, proposto da
P P, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale in atti;

contro

Roma Capitale (già, Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'A R, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze del Comune di Roma dal 1° gennaio 1998 così come è avvenuto per tutti gli altri dipendenti della ex Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma che non hanno potuto beneficiare dell'esodo incentivato e che non sono stati nominativamente trasferiti alle dipendenze della Centrale del Latte di Roma s.p.a.;

per la condanna

del Comune di Roma ad assumere alle proprie dipendenze il ricorrente con decorrenza immediata nonchè al risarcimento del danno provocato al ricorrente medesimo pari alla retribuzione mensile a lui spettante quale dipendente dell 'A.C.C.L. di Roma, per le mensilità maturate e maturande dal 1° gennaio 1998 alla data della effettiva assunzione, o, in via subordinata, alla differenza tra detta retribuzione e quella di fermò percepita dalla società fittiziamente interposta quale datrice di lavoro, sempre per le mensilità maturate e maturande dal 1° gennaio 1998 fino al giorno dell'effettiva assunzione, in ogni caso, oltre gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole differenze.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Paolo P - assunto il 1° agosto 1994 dalla Sana Full System s.a.s. e adibito a partire dal 1° novembre dello stesso anno alla conduzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue presso uno stabilimento dell’Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma (di seguito anche semplicemente “ACCL”) - con ricorso proposto nel 1998 chiedeva al Tribunale di Roma in qualità di giudice del lavoro: i) l’accertamento dell'esistenza, ai sensi dell’art. 1 della l. n.1369/1960, di un rapporto di lavoro subordinato con 1’ACCL (all’epoca azienda municipalizzata del Comune di Roma);
ii) la condanna in solido dell’ACCL e della Sana Full System s.a.s. al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive a lui spettanti per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1997;
iii) la condanna del Comune di Roma ad assumerlo alle proprie dipendenze, mantenendogli lo stesso trattamento economico cui aveva diritto quale dipendente dell'ACCL (in liquidazione dal 1° gennaio 1998) in applicazione degli accordi sindacali del 1996 e 1997.

Il Tribunale di Roma con sentenza non definitiva n. 12043 del 19 maggio 2003 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione quanto alla domanda proposta nei confronti del Comune di Roma, giusto art. 45, comma 17, del d.lgs. n.80/1998 ( ratione temporis applicabile), secondo il quale “ le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (30 giugno 1998) restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ”, per poi accogliere, con successiva sentenza n.12102/2004, le altre due domande avanzate dal ricorrente, dichiarando tra lo stesso e l'ACCP l’esistenza “ a tutti gli effetti di legge ” di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avente decorrenza dal 1° agosto 1994, con contestuale condanna di questa ultima e della Sana Full System s.a.s. al pagamento delle relative differenze retributive.

Il ricorrente - a fronte del giudicato formatosi sulla giurisdizione del giudice amministrativo, giusta pronuncia della Corte di Appello di Roma n. 3370 del 19 aprile – 24 luglio 2006 (di rigetto dell’appello proposto dal P avvero la citata sentenza n. 12043/2003) e successiva ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione depositata 1’8 luglio 2008 e comunicata il 13 ottobre 2008 (dichiarativa dell’inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione sempre da costui avanzato) – con ricorso notificato il 24 marzo 2009 e depositato il successivo 16 aprile, riassume l’originario giudizio instaurato innanzi al giudice ordinario nell’intento di ottenere l’accertamento del proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze del Comune di Roma con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sostanzialmente rivendicando l’applicazione degli accordi sindacali del 15 maggio 1996 e del 26 luglio 1997, che prevedevano il reimpiego produttivo del personale dell’ACCP non passato alle dipendenze della Centrale del Latte di Roma s.p.a. nelle Aziende e Società del Comune di Roma e le loro controllate e partecipate nonché nell’amministrazione comunale medesima.

Chiede, altresì, il ricorrente la condanna del Comune di Roma al risarcimento del danno subito “ pari ad una indennità commisurata alla retribuzione mensile di £. 2.302.669 (€ 1.192,43) riconosciuta dovuta al P alla data del 31.12.1997 dalla sentenza del tribunale di Roma n.12102/2004 sopra richiamata, dal 1.1.1998 fino al giorno dell'effettiva assunzione. In via subordinata, poiché il P, come detto ha continuato a lavorare e percepire la retribuzione di £.

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