TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-09-02, n. 202100687
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Pubblicato il 02/09/2021
N. 00687/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2016, proposto da N M T, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, G R, con domicilio eletto presso il loro studio in Reggio Calabria, via Nicolò Da Reggio n. 10;
contro
Comune di Laureana di Borrello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S C in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 1, prot. 433 del 28.01.2016, notificata il 05.02.2016, emessa dal Comune di Laureana di Borrello;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laureana di Borrello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2021 il dott. A S, con causa passata in decisione senza discussione orale ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
1. Con il ricorso in epigrafe, avviato alla notifica il 4 aprile 2016, notificato il 7 aprile 2016 e depositato il successivo 5 maggio 2016, il signor N M T chiede l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 1, prot. 433 del 28.01.2016, notificatagli il 05.02.2016, dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Laureana di Borrello, con cui si ordina all’odierno ricorrente di procedere immediatamente alla demolizione di un fabbricato pericolante di sua proprietà, sito in Via Luigi Guanella.
2. Risulta dalla documentazione in atti che, con nota del 16.11.2015, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Laureana di Borrello comunicò al responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ente di aver accertato che “ il fabbricato a due piani fuori terra, ubicato sulla via Luigi Guanella, contraddistinto dai civici 16 e 18, di antica costruzione, di muratura ordinaria, risulta in precarie condizioni di stabilità. In particolare, i muri prospicenti la via C.da Gatto, al piano terra, presentano delle vistose crepe. Risulta pure lesionato in maniera vistosa il sottostante muro di contenimento in conglomerato cementizio ”, evidenziando come la situazione sopra descritta fosse fonte di pericolo per l'incolumità pubblica.
All’esito di tale segnalazione, il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, accertata la proprietà del manufatto, in ragione dell’urgenza di rimuovere il pericolo, ordinò al sig. N M T di procedere immediatamente ai lavori di demolizione del fabbricato pericolante, con l’avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto d'ufficio, con spese a carico dell'ingiunto.
3. Contro il detto provvedimento è quindi insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe affidato ad articolate censure, con le quali si lamenta la violazione degli artt. 50, 54, 107 e 275 del D.lgs. n. 267/2000, il difetto di competenza del dirigente che non disporrebbe né del potere di ordinanza extra ordinem a tutela dell'incolumità pubblica, né del potere di adozione di ordinanze contingibili e urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, entrambi riservati al Sindaco, il difetto di istruttoria che affliggerebbe il provvedimento gravato, adottato in esito ad un segnalazione della Polizia Municipale, cui non ha fatto seguito alcun sopralluogo di personale dell’Ufficio Tecnico comunale, e infine la mancanza del requisito della circoscritta durata temporale, che caratterizzerebbe le ordinanze contingibili e urgenti.
Parte ricorrente, da ultimo, nell’evidenziare che l’ammaloramento del fabbricato per cui è causa sarebbe stato causato dai lavori svolti dal Comune di Laureana di Borrello per la realizzazione della strada comunale che collega la via Don Luigi Guanella con la via Uliveto, formula pure domanda di risarcimento del danno patito che viene quantificato in euro 45.000, come da perizia versata in atti e relativa ai lavori necessari per il consolidamento dell’immobile.