TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2010-07-09, n. 201001495

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2010-07-09, n. 201001495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201001495
Data del deposito : 9 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03338/2010 REG.RIC.

N. 01495/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 03338/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3338 del 2010, proposto da:


Associazione Italiana Per L'Agricoltura Biologica Campania (A.I.A.B. Campania), rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in Napoli, via Cesario Console, 3;


contro

Regione Campania, Samnium Consorzio Tutela Vini;

nei confronti di

Agrisemi Minicozzi Srl;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto Dirigenziale n. 98 del 08/04/2010, notificato il 09/04/2010, emesso dalla Regione Campania, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria provvisoria dei Progetti Integrati di Filiera, relativa ai progetti ammessi e non ammessi al finanziamento nell'ambito del P.S.R. Campania 2007/2013, ai sensi del Bando di attuazione pubblicato sul B.U.R.C. n. 59 del 05/10/2009;
della nota di comunicazione prot.n. 0309970 del 09/04/2010 della Regione Campania, con la quale si comunicano i motivi ostativi della non ammissione al finanziamento nell'ambito del P.S.R. Campania 2007/2013;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dell'Associazione ricorrente..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2010 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che ad un primo sommario esame la domanda cautelare non appare assistita da sufficiente fumus boni juris quanto meno con riguardo al difetto del requisito soggettivo previsto dal bando in capo alla ricorrente capofila dell’associazione temporanea di scopo;

Considerato che il dedotto periculum in mora, per come rappresentato non si atteggia come grave e irreparabile;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi