TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 2018-06-26, n. 201800108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 2018-06-26, n. 201800108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201800108
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2018

N. 00180/2018 REG.RIC.

N. 00108/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00180/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2018, proposto da


N C, rappresentato e difeso dagli avvocati V D B, L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V D B in Pescara, via Venezia, 25;


contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Pescara, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa in L’Aquila domiciliata ex lege,

nei confronti

Tonino Azzari, Licia Parere non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot.n.5550 del 14/03/2018, con cui l'Ufficio dei Monopoli per l'Abruzzo – Sede di Pescara ha disposto il cambio di aggregazione del patentino per la vendita di generi di monopolio n.600290 con sede in Sant'Omero (TE) in Frazione Colle Casone, determinando l'aggregazione esclusiva dello stesso alla rivendita ordinaria di tabacchi n.1 in Sant'Omero e di tutti gli atti del procedimento preparatori, consequenziali e comunque connessi”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Pescara;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2018 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;


Ritenuto che siano meritevoli dell’approfondimento proprio della fase di merito le censure riguardanti la rilevanza della situazione consolidata in presenza di una differenza poco significativa tra le distanze delle due rivendite dall’esercizio che gestisce il patentino;

Considerato che appare allo stato prevalente l’interesse del ricorrente a non subire una rilevante contrazione dei suoi introiti rispetto a quello del titolare del patentino, da cui è partita la richiesta del cambio di aggregazione, a servirsi da una rivendita di poco più vicina;

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