TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-07-23, n. 200901954
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N. 01954/2009 REG.SEN.
N. 00994/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2009, proposto da:
“Fisiomedica 2000” s.r.l, rappresentato e difeso dall'avv. Dott. P B, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
contro
Regione Puglia in Persona del Presidente;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dei provvedimenti taciti di rigetto ex art. 25 della l. n. 241 del 1990 con cui le suddette amministrazioni hanno illegittimamente rifiutato l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla richiesta di accreditamento di strutture sanitarie e socio sanitarie operanti protocollata al n. 1173 in data 27.12.2005, nonché a copia aggiornata dei soggetto accreditati e agli esiti istruttori relativi all’istante.
nonché per la declaratoria
- del diritto della ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine alle amministrazioni convenute di esibizione della documentazione predetta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società “Fisiomedica” s.r.l. in data 27 dicembre 2005 prot n.1173 demandava alla Regione Puglia l’accreditamento di strutture sanitarie e socio sanitarie operanti e già autorizzate all’esercizio, non ricevendo allo stato risposta in ordine all’esito del procedimento.
In data 3 novembre 2008 la società odierna ricorrente chiedeva alla Regione e all’ASL BA riscontro circa la richiesta di accreditamento formulata, nonché copia aggiornata dell’elenco dei soggetti accreditati. Stante l’inerzia della Regione, il 31 marzo 2009 la ricorrente reiterava la propria istanza unitamente agli esiti istruttori relativi all’istante.
A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione intimata, la società “Fisiomedica” s.r.l. impugna i suddetti provvedimenti taciti di rigetto ex art. 25 della L. n. 241 del 1990 per l’accertamento del diritto all’ostensione della documentazione richiesta, deducendo vizi di violazione e falsa applicazione degli art 22 e 25 c.2° l.241/90, art 2 e 8 commi 2 e 5 lett d) DPR n.352/92, 24 Cost., eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità.
DIRITTO
Con ricorso notificato il 29.05.2009 e depositato il 16.06.09, la società “Fisiomedica” s.r.l. come sopra rappresentata e difesa, chiede l’annullamento dei provvedimenti impliciti di rigetto sulle istanze di accesso alla documentazione di cui in epigrafe presentate in data 3 novembre 2008 e 31 marzo 2009
Ai sensi dell’art 22 c. terzo l. 1990 n.241 e s.m. “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6 “, così come l’art 24 c.7 prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Giova premettere che le istanze di accesso nei confronti di atti pubblici, nel senso di soggetti a regime legale di pubblicità, nella fattispecie a pubblicazione sul BURP, debbono essere positivamente riscontrate nei confronti di chiunque ne faccia richiesta, senza cioè necessità di dimostrazione di alcuna legittimazione attiva (Consiglio di Stato sez. V 5 settembre 2006 sent. n.5166 a proposito dei regolamenti comunali), in quanto “semplici domande di produzione di atti fatti oggetto di idonea pubblicazione, che debbono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta”.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito della prima domanda di accesso formulata il 3 novembre 2008, rimasta priva come detto di riscontro, si è formato il silenzio con valore legale tipico di rigetto codificato dal comma 4° dell’art 25 l.241/90 e s.m.. Da tale momento decorre il dies a quo di trenta giorni prescritto dal successivo comma 5° del medesimo articolo per promuovere ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo lo speciale rito camerale ivi disciplinato.
La giurisprudenza amministrativa, ad esito di un lungo dibattito circa la possibilità o meno di reiterazione dell’istanza di accesso in caso di esito negativo, sia espresso o tacito, e conseguente ammissibilità di nuovo ricorso giurisdizionale in ipotesi di nuovo diniego - dibattito legato alla vexata quaestio circa la configurabilità dell’accesso quale diritto soggettivo in senso tecnico - si è consolidata a partire dalle fondamentali decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio Stato 18 aprile 2006, n. 6 e 20 aprile 2006 n.7 nel senso che “i commi 4 e 5 art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 - i quali, rispettivamente, fissano il termine di trenta giorni (decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della p.a. e qualificano in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso - prevedono un termine all'esercizio dell'azione da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza;la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente pertanto la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Deve, dunque, ritenersi inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini”
La giurisprudenza successiva sia di prime cure che del Consiglio di Stato si è uniformata al suesposto orientamento (Consiglio di Stato sez. VI 7 giugno 2006 n.3431, Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia 12 aprile 2007 n.231, T.A.R. Toscana sez I 17 luglio 2008 n.1767, T.A.R. Puglia - Lecce sez II 27 ottobre 2008 n.3093)
Ciò premesso, all’esito negativo tacito della prima istanza di accesso del 3 novembre 2008, la società ricorrente doveva a pena di decadenza notificare il ricorso al T.A.R. entro il termine decadenziale , essendo la seconda istanza presentata il 31 marzo 2009 sollecitatoria e meramente confermativa della precedente in quanto priva di nuovi elementi fattuali o giuridici, come tale senza costituire alcun obbligo per l’amministrazione intimata di provvedere.
Ne consegue che la determinazione tacita successivamente intervenuta da parte dell’amministrazione, in assenza di nuovi elementi forniti dall’istante o di una autonoma nuova valutazione della situazione da parte della PA, assume carattere meramente confermativo e non è perciò autonomamente impugnabile.
Resta naturalmente ferma la possibilità per la ricorrente, a fronte della perdurante inerzia regionale in merito alla doverosa definizione del procedimento, di promuovere ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto ai sensi e per gli effetti degli art 2 l.241/90 e s.m. e 21-bis l.n.1034/1971.
Ne consegue per i suesposti motivi l’inammissibilità per tardività del ricorso
Nulla per le spese, non essendosi l’amministrazione intimata costituita .