TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-06-22, n. 202201650

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-06-22, n. 202201650
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201650
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2022

N. 01650/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01317/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2009, proposto da A L, rappresentato e difeso dagli avvocati N P, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, adesso azienda sanitaria provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato della Sanità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

- della nota del Direttore dell'Area Dipartimentale di sanità pubblica veterinaria Distretto di Taormina dell'A.U.S.L. N. 5 di Messina 3 marzo 2009, prot. n. 7352/VET, comunicata il 20 marzo successivo, con la quale è stata negata al ricorrente la liquidazione dell'indennità di abbattimento ex art. 2, L. 23 gennaio 1968, n. 33;

- della nota del Direttore dell'Area Dipartimentale disanità pubblica veterinaria 7 ottobre 2008, prot. n. 5615.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e dell’Assessorato della Sanità della Regione siciliana;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 giugno 2022 il dott. L G e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha richiesto l’annullamento della nota del Direttore dell’Area Dipartimentale di sanità pubblica veterinaria Distretto di Taormina dell’A.U.S.L. N. 5 di Messina 3 marzo 2009, prot. n. 7352/VET, comunicata il 20 marzo successivo, con la quale è stata negata al ricorrente la liquidazione dell’indennità di abbattimento di cui all’art. 2, L. 23 gennaio 1968, n. 33.

In fatto, il ricorrente ha esposto di aver provveduto ad abbattere alcuni animali affetti da brucellosi, in ossequio alle prescrizioni impartite dall’autorità sanitaria, e di aver chiesto la corresponsione delle indennità previste per il pregiudizio subito.

Tale richiesta è stata rigettata dell’A.U.S.L. n. 5 di Messina, con la motivazione che “gli animali non risultano tutti abbattuti come previsto dal D.M. 14/06/1968” .

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