TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-10-27, n. 201602025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-10-27, n. 201602025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201602025
Data del deposito : 27 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2016

N. 02025/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00722/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 722 del 2015, proposto da:
M G, T R, rappresentati e difesi dagli avvocati M G C.F. GLLMHL60E10H199D, T R C.F. RCCTMS57D30C352Q, con domicilio eletto presso T R in Catanzaro, via G. Alberti, 27;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza del decreto ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89, reso dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 29 aprile 2011, n. 766;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, alla camera di consiglio del 4 ottobre 2016, l’avvocato di parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo sul pagamento delle spese di lite

in considerazione del fatto che il pagamento da parte del Ministero resistente è avvenuto dopo la notifica del ricorso;

Ritenuto che il pagamento tardivo da parte del Ministero onera quest’ultimo del pagamento delle spese di giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi