TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-04-29, n. 202402824
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Testo completo
Pubblicato il 29/04/2024
N. 02824/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L L e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M L S D C L e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via S. Lucia, n. 81;
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G R Prini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Centro Diagnostico Cardiologico di Giulio Pepe, Cimmino Paolo, Ingenito Sabrina e Soci S.a.s., So.Re.Sa. S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a – della Delibera della Giunta della Regione Campania n. 599 del 28.12.2021, pubblicata in BURC n. 1 del 3.01.2022 nella parte in cui si sono approvati, per l'anno 2022, i volumi massimi ed i correlati limiti di spesa per le prestazioni sanitarie di Patologia Clinica, Branche a visita, Cardiologia e Radiologia Diagnostica erogate dalle strutture private di assistenza specialistica ambulatoriale della Regione Campania, attraverso un inedito criterio di calcolo basato sulla media dei fatturati degli ultimi due anni;
b – di tutti gli atti allegati al decreto sub a), ed in particolare:
dell'Allegato A con il quale si è stabilito un criterio per la fissazione del tetto “di Struttura” in base alla incidenza della media dei fatturati degli anni 2020 e 2021 di ciascuna struttura sanitaria sul budget di branca assegnato ad ogni Asl;
degli Allegati 1 e 2 con i quali si è stabilito per il 2022 il limite di budget della Casa di Cura Maria Rosaria per ciascuna branca specialistica ambulatoriale;
c - di tutti gli atti istruttori e tecnici non conosciuti, a fondamento del decreto sub a);
d – ove e per quanto occorra, della Delibera di GRC n. 354/2021;
e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22/7/2022:
f – della Delibera della Giunta della Regione Campania n. 215 del 4.05.2022, pubblicata in BURC n. 43 del 9.05.2022 e dei relativi allegati, nella parte in cui è stato erroneamente determinato il tetto di spesa della Casa di Cura Maria Rosaria, per l'anno 2022, per la erogazione di prestazioni sanitarie di Patologia Clinica, Branche a visita, Cardiologia, Medicina Nucleare e Radiologia Diagnostica;
g – del D.D. n. 174 del 5.05.2022, pubblicato in BURC n. 43 del 9.05.2022, nella parte in cui, per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 sono stati erroneamente determinati i fatturati della Casa di Cura Maria Rosaria per le prestazioni sanitarie di Specialistica Ambulatoriale;
h – della Delibera della Giunta della Regione Campania n. 309 del 21.06.2022, pubblicata in BURC n. 59 del 4.07.2022 nella parte in cui sono stati approvati gli schemi di contratto;
i - di tutti gli atti istruttori e tecnici non conosciuti, a fondamento del decreto sub g);
l - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A. il 6/3/2023:
avverso e per l'annullamento
m – della Delibera n. 1241 del 23.12.2022 con la quale Asl Napoli 3 Sud ha definito i tetti di spesa anno 2022 per la assistenza specialistica ambulatoriale in applicazione della DGRC n. 215/2022 e n. 309/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti e ad un centro controinteressato, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti ed ai provvedimenti presupposti, la deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 28 dicembre 2021 e pubblicata sul BURC in data 3 gennaio 2022 recante la definizione dei limiti di spesa relativi alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale (comprensiva di nota metodologica, schemi dei protocolli di intesa, schemi di contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/1992 e tetti di spesa individuali di struttura), contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento.
Ha impugnato con i motivi aggiunti i provvedimenti in epigrafe, che vi hanno fatto seguito.
La Regione Campania si è costituita in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la sussistenza della clausola di salvaguardia nel contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/1992 stipulato dalla struttura ricorrente.
Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Il 14 marzo 2024 è stata riconvocata la camera di consiglio.
2. Preliminarmente dev’essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle amministrazioni resistenti.
L’eccezione è fondata.
La clausola di salvaguardia è stata introdotta in Regione Campania dal 2014, dal momento che nelle riunioni congiunte di verifica del Piano di Rientro – tenutesi il 27 novembre 2013 ed il 10 aprile 2014 – il Tavolo di Verifica degli Adempimenti Regionali ed il Comitato Permanente per i Livelli Essenziali di Assistenza hanno prescritto l’inserimento nei contratti con gli erogatori privati di una “clausola di salvaguardia” ai fini della “tutela della programmazione regionale” (DCA n. 129 del 31 ottobre 2014, II Dato atto, terzo capoverso).
In particolare, nel verbale del 27 novembre 2013 della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza, si legge che “Tavolo e Comitato, così come già fatto anche per altre Regioni in Piano di Rientro, chiedono alla struttura commissariale, ai fini della tutela della programmazione regionale, di inserire, nei prossimi contratti con le strutture private accreditate, una clausola di salvaguardia nei termini qui di seguito esplicitati (sulla legittimità dei quali si è espressa l’Avvocatura Generale dello Stato, con parere reso al Ministero della Salute in data 28 ottobre 2013): “1. Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
Successivamente, il DCA n. 103 del 2016 (“Definizione per gli esercizi 2016/2017 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati: integrazioni e modifiche urgenti dei decreti commissariali n. 85 e n. 89 dell’8/8/2016”) ha modificato il testo della clausola di salvaguardia, previsto negli schemi dei contratti ex art. 8 quinquies del d. lgs n. 502/1992 e s.m.i. dai decreti commissariali n. 85 e n. 89 del 8 agosto 2016, stabilendo che lo stesso sostituito dal seguente con effetto immediato: “2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Sostanzialmente, tale specifica clausola si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria, in sede contrattuale, accetta espressamente ed a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.
D’altronde, la clausola di salvaguardia è contemplata nell’accordo-contratto che la struttura privata accreditata – ai sensi dell’art.