TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-02-12, n. 201800127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-02-12, n. 201800127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201800127
Data del deposito : 12 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2018

N. 00127/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2017, proposto da:
D D, rappresentato e difeso dagli avv.ti V A A e A A, con domicilio eletto in Potenza Viale Marconi n. 167 presso lo studio dell’avv. V P;



contro

Azienda Sanitaria locale di Matera (d’ora in poi ASM), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. R D, con domicilio ex art. 25, lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;



nei confronti di

-A T, non costituito in giudizio;
-Giovanni Mianulli, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

-della Del. n. 472 del 12.5.2017 (notificata il 16.5.2017), con la quale il Direttore Generale dell’ASM ha modificato la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 71 Operatori Tecnici Specializzati-Autisti di Ambulanza (Categoria B, livello economico Bs), indetto con la Del. n. 517 del 2.5.2013, approvata con la Del. n. 18 del 12.1.2017, escludendo il sig. D D, che si era classificato al 20° posto, in quanto da accertamenti era risultato carente del requisito di ammissione, previsto dalla lett. d) del punto 3 del bando, pubblicato nel BUR del 6.5.2013 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 28.5.2013;

-in via subordinata, della predetta lett. d) del punto 3 del bando di concorso;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASM;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il Cons. P M e uditi gli avv.ti V A A e R D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con Del. n. 517 del 2.5.2013 il Direttore Generale dell’ASM indiceva un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 71 Operatori Tecnici Specializzati-Autisti di Ambulanza (Categoria B, livello economico Bs), con le mansioni anche di Soccorritore, da destinare al servizio di emergenza/urgenza.

Il bando, pubblicato nel BUR del 6.5.2013 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 28.5.2013, prevedeva:

1) come requisiti di ammissione, oltre a quelli generali della cittadinanza italiana e dell’idoneità fisica all’impiego, quelli del Diploma di istruzione secondaria di primo grado, della Patente B e di “5 anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale del posto messo a concorso presso Pubbliche Amministrazioni ovvero imprese private”, specificando che, se la predetta esperienza professionale era stata reso presso imprese private, avrebbe dovuto essere “documentata con certificazione rilasciata dal legale rappresentante della ditta iscritta alla Camera di Commercio comprendente tra le categorie di attività anche quella di trasporto”, con la puntualizzazione che tale certificazione doveva “indicare l’effettiva continuità nel rapporto in relazione all’impegno orario settimanale equivalente a quello previsto dai CC.CC.NN.LL. dei relativi Comparti delle Pubbliche Amministrazioni o dai Contratti Nazionali Privati, nonché la regolarità delle prescrizioni di natura contributiva e previdenziale” (cfr. lett. d) del punto 3 del bando);

2) la riserva di 35 posti ai candidati idonei ed in possesso dei predetti requisiti di ammissione, dipendenti dell’ASM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 5 anni di anzianità di servizio nel profilo professionale di Operatore Tecnico-Autista (Categoria B), e la riserva di 14 posti ai candidati idonei ed in possesso dei predetti requisiti di ammissione, dipendenti dell’ASM con rapporto di lavoro a tempo determinato e 3 anni di anzianità di servizio nel corrispondente profilo professionale del posto messo a concorso;

3) le domande di partecipazione dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 28.6.2013;

4) l’ASM avrebbe accertato il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati “prima di procedere all’assunzione” (cfr. punto 6, comma 3).

Con Del. n. 18 del 12.1.2017 il Direttore Generale dell’ASM approvava la graduatoria del suddetto concorso, nell’ambito della quale il sig. D D si era collocato tra i vincitori al 20° posto con il punteggio complessivo di 54,442 punti e demandava all’Ufficio Gestione Risorse Umane il controllo del possesso dei requisiti di ammissione prima dell’assunzione.

All’esito di tali controlli 7 candidati vincitori non risultavano in possesso del suindicato requisito di ammissione ex lett. d) del punto 3 del bando, tra cui il sig. D D, in quanto il Centro per l’Impiego di Policoro con certificato del 2.3.2017 aveva indicato tutti i rapporti di lavoro subordinato come Autista di Ambulanza, svolti dal sig. Dipinto, per un totale di 48 mesi, inferiore al periodo minimo di 5 anni, pari a 60 mesi, prescritto dalla citata lett. d) del punto 3 del bando.

Con nota endoprocedimentale del 3.5.2017 il sig. D D faceva presente che doveva essere conteggiato anche il periodo 1.9.1997-31.7.2002 di 59 mesi, espletato alle dipendenze dell’associazione di volontariato Croce d’Oro nell’ambito dell’appalto del servizio di trasporto degli infermi, la cui licitazione privata,

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