TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-10-22, n. 201410633

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-10-22, n. 201410633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201410633
Data del deposito : 22 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06396/2014 REG.RIC.

N. 10633/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06396/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6396 del 2014, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall'avv. F G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E B in Roma, via Lima, 41;

contro

Comune di Bellegra, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

per l'ottemperanza

decreto ingiuntivo n. 64/12 del Tribunale Ordinario di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, depositato il 13.3.2012, dichiarato esecutivo per mancata opposizione nei termini in data 26.6.2012 e notificato in forma esecutiva in data 26/28.6.2012;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso di cui in epigrafe è proposto per ottemperanza al decreto ingiuntivo sopra specificato, non opposto e passato in giudicato.

Con tale decreto è stato ingiunto al Comune di Bellegra di pagare al ricorrente M A la somma di euro 18.096,00, oltre interessi, come richiesti, da determinarsi ex D.Lgs. n. 231/2002, nonché le spese di procedura liquidate in euro 111,00 per spese, 446,00 per competenze, 295,00 per onorari, oltre IVA e CAP.

Prospetta e documenta la parte ricorrente di aver inutilmente notificato al Comune di Bellegra atto di precetto nell’aprile 2013, di aver infruttuosamente esperito pignoramento e tentativo di esecuzione presso terzi e di aver successivamente prodotto al Comune stesso diffida ad adempiere, anche dopo la quale peraltro l’Amministrazione (che non risulta costituita in giudizio né ha inviato alcuna nota di controdeduzioni o di osservazioni in ordine a quanto prospettato dall’istante) è rimasta inadempiente in relazione a quanto disposto a suo carico con il decreto ingiuntivo sopra specificato.

Dev’essere peraltro rilevato, in via generale, che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045;
Tar Pescara 3 giugno 2013, n. 310).

Tanto premesso, il ricorso deve essere quindi accolto, per quanto di ragione, con condanna dell’Amministrazione a pagare alla parte ricorrente (M A), in ottemperanza al decreto ingiuntivo in esecuzione, ove nelle more non ancora provveduto, quanto al ricorrente stesso dovuto (per capitale, interessi moratori e spese di procedura, oltre che per esborsi necessari successivi indicati dal ricorrente in euro 20,69 per copie autentiche per notifica d. i. in forma esecutiva). Ritiene invece il Collegio di non poter accedere alla richiesta di condanna al pagamento altresì di euro 562,40 (oltre IVA) per costi di precetto e tentativo di pignoramento, a titolo di risarcimento danni da mancata esecuzione di giudicato, ex art. 112 comma 3 cpa, trattandosi di spese non preordinate al giudizio di ottemperanza, liberamente assunte dal ricorrente e che lo stesso avrebbe potuto evitare con l’immediata proposizione del giudizio di ottemperanza stesso. Nemmeno possono essere accordati infine detti importi a titolo di astreinte (voce peraltro e per il resto richiesta in via del tutto ipotetica e generica) trattandosi di spese già asseritamente sostenute e non imputabili dunque a ritardi o inadempimenti successivi all’ordine di ottemperanza.

Il pagamento di quanto come sopra dovuto dal Comune intimato dovrà avvenire entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di persistente mancata piena ottemperanza alla pronuncia citata e alla presente sentenza, provvederà in via sostitutiva, nei successivi 60 (sessanta) giorni, un Commissario ad acta che viene sin d’ora nominato nella persona del Direttore Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o di un funzionario della Direzione Generale predetta designato dal titolare della stessa. A detto Commissario ad acta l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento.

Si preavverte che il compenso per il Commissario ad acta verrà liquidato dopo lo svolgimento dell’incarico a richiesta del Commissario stesso ed esso verrà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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