TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-05-19, n. 202308566
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 08566/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03169/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3169 del 2023, proposto da
M F, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A, Commissione per l'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), non costituiti in giudizio;
nei confronti
Caterina Renna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,
del provvedimento del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2022 (m_dg.DOG.05/12/2022.0016765.ID), a firma del Direttore Generale del Dipartimento medesimo, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia mediante avviso del 5 dicembre 2022 relativamente alla graduatoria pubblicata per il distretto della Corte di Appello di Palermo;
del provvedimento del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia del 12 dicembre 2022 (prot: m_dg.DOG.12/12/2022.0017079.ID), a firma del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia mediante avviso del 13 dicembre 2022, con il quale è stato rettificato il precedente provvedimento del 5 dicembre 2022, relativamente alla graduatoria pubblicata per il distretto della Corte di Appello di Palermo;
del provvedimento del 16 gennaio 2023, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia con avviso del 20 gennaio 2023, con il quale è stata disposta “l'assunzione per scorrimento degli idonei non vincitori per i Distretti di Ancona, Bari, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria e Roma di cui al p.d.g. 5 dicembre 2022” relativamente alla graduatoria approvata per il distretto della Corte di Appello di Palermo;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, con espressa riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cod. proc. amm.
per il contestuale accertamento
del diritto alla riammissione della dott.ssa Fabio nella graduatoria distrettuale della Corte di Appello di Palermo approvata, dapprima, per effetto del sopra richiamato provvedimento del 5 dicembre 2022 (m_dg.DOG.05/12/2022.0016765.ID), pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia mediante avviso del 5 dicembre 2022, rettificato con successivo provvedimento del 12 dicembre 2022, e, infine, per effetto del provvedimento del 16 gennaio 2023, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia con avviso del 20 gennaio 2023, con il quale è stata disposta “l'assunzione per scorrimento degli idonei non vincitori per i Distretti di Ancona, Bari, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria e Roma di cui al p.d.g. 5 dicembre 2022”;
per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patito dalla dott.ssa M F e procedente dall'illegittimo operato delle Amministrazione resistenti, ognuno per la propria competenza, in riferimento al provvedimento del 6 aprile 2022, successivamente reiterato con provvedimento del 26 aprile 2022, per effetto del quale si procedeva allo scorrimento delle graduatorie capienti, a cui potranno partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nella graduatoria relativa a quel distretto, per poi procedere, in rapida successione e comunque secondo il calendario sotto specificato, ad un ulteriore scorrimento avente ad oggetto le graduatorie distrettuali risultate incapienti rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, a cui potranno partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nelle graduatorie ancora capienti relative a tutti gli altri distretti e non destinatari di un precedente provvedimento di assegnazione (…) nel rispetto assoluto dell'ordine di graduatoria di merito (scorrimenti distrettuali) e di punteggio conseguito (scorrimento nazionale a graduatorie unificate, per i distretti incapienti)… il mancato accesso alla piattaforma per la scelta della sede è considerato come una dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all'Ufficio del processo, con conseguente esclusione dalla graduatoria…”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente, idonea non vincitrice del concorso su base distrettuale per l’assunzione di personale amministrativo da impiegare a tempo determinato quale addetta all’Ufficio per il processo (Upp) presso i Tribunali ordinarî, veniva assunta a seguito di scorrimento della graduatoria nel giugno 2022.
Nel dettaglio, lo scorrimento appena indicato prevedeva il superamento del meccanismo delle graduatorie distrettuali. Difatti, per alcuni distretti di Corte d’appello la graduatoria veniva immediatamente esaurita, mentre per altri (come quello di Palermo, ove era collocata l’odierna ricorrente) risultavano presenti ulteriori aspiranti idonei: il Ministero della giustizia, pertanto, attingeva dalle graduatorie dei distretti «capienti» per soddisfare le esigenze di personale dei distretti «incapienti», precisando che la mancata accettazione della sede in diverso distretto avrebbe comportato l’esclusione della graduatoria. L’esponente accettava la sede presso la Corte di Cassazione.
Successivamente, nel dicembre 2022, l’amministrazione procedeva ad un nuovo scorrimento della graduatoria del distretto di Palermo, senza coinvolgere la ricorrente, ormai già dipendente del Ministero intimato.
Avverso questi provvedimenti che impedivano all’interessata di beneficiare dello scorrimento distrettuale, insorge l’odierna ricorrente.
Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, previo rituale avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Le questioni oggetto del presente giudizio sono state già affrontate da questa Sezione a fronte di ricorsi di contenuto analogo, con precedenti sentenze le cui statuizioni devono essere qui condivise (ex multis Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 2945/2023).
Preliminarmente deve essere affrontata la questione della giurisdizione.
Orbene, il Collegio reputa appartenente alla propria giurisdizione la cognizione sull’odierna controversia.
Come è noto, la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento al contenzioso relativo al pubblico impiego c.d. privatizzato, è limitato agli atti c.d. di macro-organizzazione (v. Tar Lazio, sez. III-bis, 21 dicembre 2022, n. 17247) ed alle procedure concorsuali (v. art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in quanto espressione ambedue di una potestà pubblica rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo.
Quanto ai primi, va osservato che essi concernono l’organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210). In relazione alle procedure concorsuali, invece, va rammentato che essa terminano con l’approvazione della graduatoria (v. Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2021, n. 908): gli atti successivi, infatti, concernono il diritto soggettivo all’assunzione e, pertanto, sono censurabili dinanzi al giudice ordinario.
Nel caso in esame, parte ricorrente non aziona il proprio diritto soggettivo per far valere la pretesa all’assunzione (avendo già stipulato il contratto di lavoro), bensí censura gli atti di organizzazione amministrativa (nonché il bando di concorso ove interpretato in senso a sé sfavorevole): difatti, vengono impugnati una serie di provvedimenti con i quali si è prima «costituita» una graduatoria nazionale, superando il meccanismo distrettuale, cosí da assegnare gli idonei in distretti differenti da quelli presso i quali presentavano domanda;successivamente, l’amministrazione adottava altri atti organizzativi coi quali procedeva ad un nuovo scorrimento distrettuale senza prima interpellare chi risultava già in servizio circa la volontà di trasferimento. Appare chiaro, dunque, che si tratti di una domanda per far valere il proprio interesse legittimo contrapposto al potere amministrativo (discrezionale) di organizzazione degli uffici giudiziari (in termini, Tar Lazio, sez. IV, 17 gennaio 2023, n. 843).
Ciò chiarito sulla giurisdizione, va rilevato come con un unico articolato motivo, parte ricorrente denunci l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e la violazione dell’art. 35, comma 5ter, del d.lgs. 165/2001.
Difatti, la creazione di una graduatoria nazionale composta di tutti gli idonei dei distretti capienti, unita all’onere di accettazione dell’offerta di lavoro in un distretto differente da quello di candidatura e senza possibilità di «rientrare» nella sede originariamente prescelta, costituirebbe palese illegittimità perché in contrasto con l’ordine della graduatoria e le disposizioni del bando di concorso. In pratica, candidati collocati in posizione deteriore in graduatoria riuscivano ad essere assunti nei distretti prescelti, «superando» di fatto coloro che invece erano stati onerati a prendere servizio negli altri distretti.
Il motivo non può essere accolto.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che il concorso in esame concerneva la posizione di funzionario amministrativo addetto all’Upp, da assumere a tempo determinato per due anni e sette mesi: si tratta di figure che il Ministero veniva autorizzato ad assumere nell’àmbito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al fine rende piú rapido ed efficiente il servizio giustizia, aiutando i magistrati nell’abbattimento dell’arretrato. Va poi osservato come il bando prevedesse la possibilità di partecipare per un solo distretto di Corte d’appello, salva la facoltà per l’amministrazione di attingere anche alle graduatorie di altri distretti in caso di incapienza (v. art. 8 bando di concorso, da integrarsi con l’art. 14, comma 11, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 33, comma 2, lett. b), d.l. 1° marzo 2022, n. 17, conv. dalla l. 27 aprile 2022, n. 34).
Proprio in forza della disposizione da ultimo citata, l’amministrazione, dopo un primo scorrimento delle graduatorie dei distretti capienti, procedeva a raccogliere tutti i rimanenti candidati idonei in un’unica graduatoria, rendendo disponibili diverse posizioni nei distretti «vacanti»: gli aspiranti venivano quindi onerari ad esprimere la propria preferenza di sede, con la precisazione che la mancata tempestiva manifestazione di volontà sarebbe stata qualificata come implicita rinuncia all’assunzione.
Nella tornata di assunzioni indicata nel paragrafo precedente l’odierna ricorrente veniva assunta presso la Corte di Cassazione.
Successivamente, con gli atti in questa sede gravati, si riattivava la graduatoria distrettuale di Palermo, determinando l’assunzione di ulteriori idonei in ragione delle vacanze resesi medio tempore disponibili. Come già osservato, questo nuovo scorrimento interveniva senza previo interpello di coloro (come l’odierna ricorrente) che già avevano assunto servizio in diversi distretti.
Tuttavia, va rilevato come la decisione di non procedere ad un previo interpello del personale già in servizio appare logica e coerente con la posizione messa a concorso. Difatti, l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’Upp appaiono ragioni che giustificano la mancanza di trasferimenti. In particolare, nell’odierna vicenda appare evidente come il bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi differenti e quello pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia, determini la prevalenza di quest’ultimo soprattutto in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi concordati in sede europea con il Pnrr (v. art. 11 d.l. 80 cit.).
Inoltre, parimenti legittima appare la decisione di unificare le graduatorie capienti per procedere ad uno scorrimento nazionale: essa, come si è visto, è perfettamente in linea con le sopravvenute disposizioni normative (v. art. 14, comma 11 d.l. 80 cit.), nonché con gli indicati interessi pubblici curati dall’amministrazione. Difatti, risulta di immediata evidenza come l’urgenza di coprire, nel piú breve tempo possibile, le vacanze negli uffici giudiziari giustifichi l’assegnazione degli idonei anche al di fuori dei distretti di candidatura: d’altro canto, risponde al precipuo interesse dell’amministrazione (che opera su tutto il territorio nazionale) garantire un’uniforme copertura di personale nei varî uffici.
Allo stesso modo, pienamente coerente appare l’onere imposto ai candidati (al momento dello scorrimento) di esprimere la preferenza sub poena di implicita rinuncia. Invero, l’impellenza nel provvedere e la natura temporanea del lavoro rendono prevalente l’interesse dell’amministrazione a disporre celermente del personale da destinare all’Upp, rispetto al desiderio degli idonei a conservare la posizione nella graduatoria distrettuale.
Alla luce dell’esposta infondatezza delle censure, il ricorso è definitivamente respinto
Al rigetto del gravame segue il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese, attesa la natura della controversia, possono essere compensate.