TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-05-28, n. 201801090
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Pubblicato il 28/05/2018
N. 01090/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05706/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5706 del 1997, proposto da
B M, rappresentata e difesa dagli Avvocati A L C e F S, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania;
contro
- Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
- Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto con cui l’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente avrebbe approvato e reso esecutivo il Piano Paesaggistico adottato dal Comune di Lipari, nonché della medesima deliberazione con cui tale Comune avrebbe adottato il Piano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2018 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 11 novembre 1997, la ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente avrebbe approvato e reso esecutivo il Piano Paesaggistico adottato dal Comune di Lipari, nonché la medesima deliberazione con cui tale Comune avrebbe adottato il Piano.
La ricorrente ha premesso di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Lipari, isola di Panarea, nel quale è situato il villaggio turistico “Hotel Raya e ha rappresentato al Collegio che il nuovo Piano Paesaggistico ha considerato l’area in questione quale zona di particolare pregio ambientale, prevedendo la demolizione di tutte le costruzioni ivi esistenti che contrastino con la morfologia del territorio.
Il contenuto dell’unico motivo di gravame sollevato dalla ricorrente avverso i provvedimenti impugnati può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione ha adottato il Piano sull’errato e inesatto presupposto che l’area di proprietà della ricorrente e, in particolare, le costruzioni ivi esistenti contrastino con l’ambiente circostante;b) la previsione risulta del tutto illogica e irrazionale, poiché l’Hotel Raya non contrasta in alcun modo con la morfologia del territorio;c) nella specie, quindi, mancano del tutto i presupposti per l’applicazione delle misure di salvaguardia imposte dal Piano Paesaggistico.
L’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e depositando documentazione inerente ai fatti di causa.
Il Comune di Lipari, invece, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Ad avviso del Collegio, il ricorso è improcedibile.
Infatti, dalla documentazione versata in atti dall’Assessorato Regionale (cfr. nota della Soprintendenza n. 0001425 del 23 luglio 2017) risulta che: a) il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie è stato adottato con verbale in data 11 aprile 1996 dell’Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, notificato ai Comuni con nota n. 4032 del 6 giugno 1997;b) l’adozione del Piano è stata superata dal decreto assessoriale di approvazione definitiva n. 5180 del 23 febbraio 2001.
Invero, a seguito della pubblicazione negli albi pretori dei Comuni interessati del provvedimento di adozione del Piano e dei relativi elaborati, gli interessati, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge regionale n. 10/1991 avevano la possibilità, entro tre mesi dall’avvenuta pubblicazione, di produrre opposizioni all’Assessorato Regionale, tramite la Soprintendenza, ex art. 3, primo comma, della legge n. 1497/1939 e di far ricorso al Presidente della Regione ex art. 4, terzo comma, della medesima legge.
Una volta terminata tale fase ed intervenuta l’approvazione del Piano, la ricorrente avrebbe dovuto gravare tale provvedimento, pena l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del consolidamento degli effetti del successivo atto non impugnato.
Né può ritenersi che tale provvedimento sia stato effettivamente gravato per avere la ricorrente formalmente richiesto l’annullamento del decreto con cui l’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente avrebbe approvato e reso esecutivo il Piano Paesaggistico adottato dal Comune di Lipari (rectius, dall’Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione).
Il ricorso, infatti, come sopra indicato, è stato notificato in data 11 novembre 1997, mentre il decreto di approvazione definitiva del Piano è intervenuto in data 23 febbraio 2001.
Ne consegue che non può considerarsi rituale la dichiarata impugnazione di tale provvedimento, poiché lo stesso risulta successivo rispetto alla proposizione dell’odierno gravame, con la conseguenza che la sua formale contestazione deve reputarsi una semplice formula di stile e non la dimostrazione dell’effettivo intento di sottoporre allo scrutinio del giudice l’atto di cui trattasi (ciò che, si ripete, sarebbe stato impossibile in quanto l’approvazione del Piano non era ancora intervenuta).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile, mentre sussistono giusti motivi, anche in considerazione delle difese effettivamente svolte dall’Amministrazione intimata, per compensare fra le parti le spese di lite.