TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-05-06, n. 201100869

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-05-06, n. 201100869
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201100869
Data del deposito : 6 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00689/2010 REG.RIC.

N. 00869/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2010, proposto da B A, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via La Farina N. 13/C;

contro

Ministero della Difesa, Dir.Te Gen.Le Stato Maggiore Esercito, Dir.Te Dipart. Impiego Personale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, domiciliata per legge;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere i benefici di cui alla L. 104/92, emesso dal Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma in data 02/02/2010 e notificato in data 04/02/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa Dir.Te Gen.Le Stato Maggiore Esercito e di Ministero della Difesa in Pers. Dir.Te Dipart. Impiego Personale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2011 il dott. G T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che con il ricorso è stato impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere i benefici di cui alla L. 104/92, emesso dal Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma in data 02/02/2010;

Rilevato che con ordinanza cautelare n. 381/2010, questa Sezione ha ordinato all’amministrazione di riesaminare la pretesa dell’odierno ricorrente;

Considerato che l’amministrazione ha proceduto a riesame con provvedimento prot. N. 9647 del 25 maggio 2010, prodotto in atti in data 11 giugno 2010;

Rilevato che detto provvedimento ha un contenuto dispositivo identico al provvedimento impugnato, ma all’esito di valutazioni autonome;

Considerato che la parte ricorrente non risulta aver impugnato questo nuovo provvedimento;

Ritenuto che ciò comporti l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso in esame, essendo stato ormai fissato dal nuovo provvedimento – consolidatosi per mancata impugnazione - l’assetto d’interessi ritenuto lesivo, sicché anche un eventuale esito positivo dell’impugnazione proposta con il ricorso introduttivo non arrecherebbe alcuna utilità all’interesse della parte ricorrente, residuando in tale ipotesi gli effetti del secondo provvedimento;


considerato che può essere disposta la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all’accoglimento della domanda cautelare.

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