TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-09-15, n. 202301056
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Testo completo
Pubblicato il 15/09/2023
N. 01056/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2023, proposto da
Società 3 M.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D'Ambrosio ed E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi D' Ambrosio in Bari, p.zza Garibaldi n.23;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Chieco Sistemi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala e Domenico Emanuele Petronella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Direttore della Struttura Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di Lecce n. 5133 del 20.12.2022, con cui è stata aggiudicata “alla ditta Chieco Sistemi, (…), la (gara al prezzo più basso indetta per l’affidamento della) fornitura quadriennale di materiale monouso e d'igiene per la necessità della A.S.L. LE per un importo di € 1.712.256,39 esclusa IVA, (…)” limitatamente al Lotto 1 “materiale monouso CIG 94402305C0”, comunicata ex art. 76, D. Lgs. n. 50/2016 con nota prot. n. 229814 del 21.12.2022, pure impugnata;
- dei verbali di gara, nessuno escluso e, in particolare, n. 1 del 28.11.2022 e del verbale n. 2 del 20.12.2022, quest'ultimo conosciuto in data 31.1.2023;
- del verbale di verifica di conformità dei prodotti offerti dalla ditta Chieco Sistemi S.r.l. del 28.11.2022, conosciuto in data 31.1.2023;
- degli atti relativi al sub procedimento di anomalia avviato d'ufficio dal Seggio di gara in data 28.11.2022 e dei relativi esiti di cui al verbale del 20.12.2022, n. 2, quest'ultimo conosciuto in data 31.1.2023;
- del diniego opposto dalla A.S.L. di Lecce in data 19.1.2023 (prot. n. 9086) sull'istanza di riesame ai fini dell'esercizio della potestà di autotutela formulata dalla 3.M.C. S.p.A. in data 10.1.2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali, ancorchè non conosciuti;
nonché per la declaratoria di nullità del contratto ove medio tempore stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. c) e d), 122 e 124 c.p.a.;
ed altresì per l'accoglimento
- della domanda di risarcimento in forma specifica volta a conseguire l'aggiudicazione della fornitura de qua e conseguente sottoscrizione del contratto previa, ove occorra e in ipotesi di intervenuta sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria in esecuzione dei provvedimenti impugnati, dichiarazione di inefficacia e accoglimento della domanda di subentro qui espressamente proposta;
- in via di estremo subordine e qualora non fosse possibile conseguire l'aggiudicazione o subentrare nel contratto frattanto stipulato, per l'accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente, da quantificarsi in corso di causa, comunque nella misura non inferiore al 10 % dell'importo a base di gara, oltre al rimborso delle spese di partecipazione alla procedura.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Chieco Sistemi S.r.l. il 7/3/2023:
per l’annullamento
degli atti della gara nella parte in cui hanno disposto l’ammissione della Società ricorrente principale,
e per l'estromissione
dalla gara de qua della Società 3 M.C. S.p.A., per aver reso dichiarazioni non veritiere, e comportanti surrettiziamente il raddoppio dei costi posti a base d'asta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Lecce e Chieco Sistemi S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Chieco Sistemi S.r.l. il 7 marzo 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv.to E P, avv.to T C, avv.to D E P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso principale, notificato il 6 febbraio 2023, la 3 M.C. S.p.A. (seconda classificata, con il ribasso del 3,82%) ha impugnato (in relazione al Lotto 1) i provvedimenti e gli atti epigrafati, con i quali l’Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Lecce ha aggiudicato, in favore della Chieco Sistemi S.r.l. (prima classificata con il ribasso del 25%), la procedura aperta di gara (al prezzo più basso) indetta con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 121 del 17.10.2022, per l “affidamento della fornitura di materiale monouso e d’igiene per le necessità della ASL LE”, suddivisa in n. 2 Lotti “unici ed indivisibili”, di durata quadriennale e di importo complessivo pari a € 2.283.008,52, esclusa IVA, proponendo le domande e concludendo come riportato in epigrafe.
1.1.A sostegno del ricorso principale sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I.- Violazione degli artt. 94 e 95, D. Lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 12 del Disciplinare di gara e all’allegato A al ridetto Disciplinare, sub Lotto 1. Violazione dell’art. 68 D. Lgs. n. 50/2016. Violazione art. 97 Costituzione. Violazione degli artt. 1 e 3, L. 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio di proporzionalità e dell’autovincolo. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento. Sviamento.
II.- Violazione dell’art. 68, D. Lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 12 del Disciplinare di gara e all’allegato A al ridetto Disciplinare, sub Lotto 1. Violazione dell’art. 219, comma 5, D. Lgs n. 152/2006. Violazione art. 97 Costituzione. Violazione degli artt. 1 e 3, L. 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio di proporzionalità e dell’autovincolo. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento. Sviamento.
1.2. Rispettivamente, il 24 e il 27 febbraio 2023, si sono costituite in giudizio la controinteressata Chieco Sistemi S.r.l. e l’Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Lecce, insistendo per il rigetto del ricorso principale.
1.3. Con ordinanza cautelare n. 126/2023, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 1° marzo 2023, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente principale, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti aslini impugnati, ivi incluso il contratto di fornitura del 25/01/2023.
Con ordinanza n.1274/2023, la III^ Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla Chieco Sistemi S.r.l. avverso la suindicata ordinanza cautelare di primo grado, con la seguente motivazione: “ Considerato che non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile, sia per la prossima udienza di merito, fissata dal Tar per il 19 luglio 2023, sia per la durata pluriennale del contratto e della natura dell'oggetto contrattuale che consente una non difficile sostituzione dell'aggiudicatario in caso di esito favorevole del ricorso ”.
Successivamente, la Chieco Sistemi S.r.l., in data 7 marzo 2023, ha proposto ricorso incidentale “escludente” (impugnando gli atti della gara nella parte in cui hanno disposto l’ammissione della Società ricorrente principale) finalizzato ad ottenere in limine l'estromissione dalla gara de qua della Società ricorrente 3.M.C. S.p.A., per aver reso dichiarazioni (asseritamente) non veritiere, e comportanti surrettiziamente il raddoppio dei costi posti a base d'asta.
Le parti hanno poi ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Premesso che il ricorso principale è tempestivo rispetto all’esito dell’accesso all’offerta tecnica della Società controinteressata e alle schede tecniche del Lotto 1 (avvenuto il 10 gennaio 2023), si osserva che tale ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate, mentre il ricorso incidentale “escludente”, proposto dalla Chieco Sistemi S.r.l., è privo di fondamento e deve essere respinto.
2.1. Invero, ritiene il Collegio di condividere e di