TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-06-08, n. 202103846
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Testo completo
Pubblicato il 08/06/2021
N. 03846/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02832/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2832 del 2020, proposto da
VO Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Belvini, Lorenzo Belvini e Vincenza Belvini, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci e Gabriele Romano, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli P.zza Municipio, P.zzo San Giacomo presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento protocollo n. PG/2020/0390844 del 04.06.2020, reso dal Dirigente dell’Area Ambiente, Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES del Comune di Napoli, con il quale, richiamata la nota della Soprintendenza n. 5603-P del 29.05.2020, acquisita dal Comune al protocollo con n. 38211 del 1/06/2020, relativamente alla s.r.b. installata in via Villa Romana n. 171, così dispone: “ si revocano ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., i titoli autorizzativi acquisiti per decorrenza dei termini previsti dal D.Lgs. 259/2003, relativi all’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/03 pervenuta con protocollo n. 849304 del 3/11/2014, alla SCIA ai sensi dell’art. 87bis del D.Lgs. n. 259/03 pervenuta con protocollo n. 920723 del 18/11/2016 e alla SCIA pervenuta con protocollo n. 880459 del 31/10/2019, e si prescrive la dismissione del traliccio installato in via Villa Romana n. 171, su cui sono installate le antenne Telecom e VO, entro 90 giorni dalla ricezione della presente nota ed il ripristino dello stato dei luoghi. ”;
b) della nota della Soprintendenza n. 5603-P del 29.05.2020, (trasmessa alla ricorrente dal Comune di Napoli in allegato alla nota impugnata prot. PG/2020/0390844 del 04.06.2020, con la quale il Soprintendente, relativamente all’installazione della s.r.b. in via Villa Romana n. 171, riferisce: “... Si conferma, comunque, che le aree individuate con le partt. 631 e 638 rivestono interesse storico-artistico poiché facenti parte dell’originario parco della Villa TE di Montenapoleone, i cui confini sono rilevabili nella Pianta Carafa del 1775, citata nella precedente certificazione n. 16009 del 5.12.2019 ” (ndr. nota questa mai comunicata alla VO);
c) di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale e comunque lesivo, ivi compreso: la comunicazione di avvio del procedimento ex art.7L.241/1990, di cui alla nota prot. 1028762 del 20.12.2019; nonché la nota della Soprintendenza del 04.12.2019 protocollo n. 15953-P ce 34.43.04/698/2019, trasmessa alla ricorrente dal Comune di Napoli in allegato alla nota prot.1028762 del 20.12.2019 di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, con la quale il Soprintendente, relativamente all’installazione di due antenne-ripetitori di cui una in Via Villa Romana n. 171, riferiva: “... Nel comunicare che gli edifici citati in oggetto, nei quali è stata segnalata l’installazione delle due antenne-ripetitori, sono sottoposti a tutela come bene culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si chiede agli Uffici in indirizzo, ognuno per le proprie specifiche competenze, di effettuare ogni dovuta verifica ed accertamenti secondo quanto segnalato, trasmettendo, in mancanza dei presupposti di legge, gli atti e le risultanze connesse all’Organo Giudiziario, onde garantire la tutela e la conservazione del bene culturale dei siti interessati ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 17 marzo 2021 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui al d.l. n. 183/2020, convertito con legge n. 21/2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2832 dell’anno 2020, la parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premette:
- di essere, in forza del D.P.R. 2.12.94 e di D.P.R. 22.12.94, concessionaria del pubblico servizio per la realizzazione e la gestione della seconda rete nazionale di telefonia mobile denominata GSM;
- che la Telecom Italia s.p.a., previa acquisizione del titolo abilitativo formatosi per silentium sull’istanza di autorizzazione formulata ex art. 87 D.Lgs. 259/2003 ed acquisita dal Comune di Napoli con prot. n. 849304 del 03.11.2014, realizzava nel Comune di Napoli, alla Via della Villa Romana n. 171, su terreno distinto al NTC al foglio 170, p.lla 638, una stazione radio base costituita da palo