TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202309210
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2023
N. 09210/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12836/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12836 del 2022, proposto da:
Bingo Doro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Axa Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. 430813/RU adottata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi inclusa, per quanto occorrer possa e nei limiti del presente ricorso, la nota Prot. 12254/RU adottata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi Ufficio Bingo relativamente alla Legge di Bilancio 2021,
nonché per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di corresponsione dei canoni per l'esercizio delle concessioni Bingo n. 081/T1/TL/07 e n. 254/T1/08/R in proroga tecnica in ordine alle mensilità riferibili al periodo novembre 2020 - maggio 2021 (compresi), durante il quale l'attività era stata sospesa e le sale gioco chiuse in ossequio alle disposizioni normative adottate a livello nazionale per fronteggiare e contenere l'epidemia da COVID 19;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente svolge l’attività di gestione di sale dedicate al gioco del bingo in forza di concessioni in regime di c.d. proroga tecnica la cui efficacia è stata prorogata in attesa dello svolgimento delle procedure selettive per la riattribuzione delle concessioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). In particolare la medesima è titolare di due concessioni: la n. 254/T1/08/R, stipulata in data 21.12.2004 è preordinata allo svolgimento del gioco nella sala sita in Ferrara, Via Modena n. 10; l’altra, la n. 081/T1/TL/07, stipulata in data 14.05.2007 è finalizzata allo svolgimento del gioco nella sala sita in Reggio Emilia, Piazza Atleti Azzurri d’Italia n. 1.
L’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che, nelle more dell’indizione di nuove procedure selettive per l’affidamento delle concessioni per il gioco del bingo di volta in volta rinviate, i titolari delle concessioni in scadenza dal 2013 al 2020 che intendono partecipare al bando di gara, continuino a svolgere l’attività, a fronte di un corrispettivo pari a “euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni”.
La ricorrente ha impugnato la nota del 23 settembre 2022, prot. 430813, con la quale l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha richiesto il pagamento del canone concessorio mensile pari a € 7.500,00 (aumentato a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017) per il periodo che va dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021 poiché, si afferma, sebbene in questo periodo l’attività di gestione della sala di gioco del bingo sia stata interrotta a causa dei provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia da Covid-19, “non è stata emanata alcuna altra norma che esplicitamente sospendesse per questo ulteriore periodo il pagamento dei canoni mensili del Bingo”.
La società contesta l’an ossia la debenza del canone mensile richiesto, stabilito dal legislatore per il periodo della c.d. proroga tecnica delle concessioni in scadenza, affidando il ricorso a due articolati motivi.
Con il primo motivo di ricorso di denuncia, essenzialmente, la Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020”.
Tale disposizione, prevedendo la sospensione dell’attività delle sale bingo e la corrispondente non debenza del canone mensile, non si riferirebbe solamente al primo periodo di chiusura (marzo-giugno 2020), bensì anche ai periodi successivi e nello specifico alla chiusura imposta da novembre 2020 a maggio 2021.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art.1, co.636 della L.n.147/2013 e s.m.i., nella misura in cui il versamento del canone è necessariamente correlato allo svolgimento dell’attività.
La difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione in quanto la controversia avrebbe “un contenuto meramente patrimoniale che non richiede l’esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione” il che deporrebbe nel senso della giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a.. Inoltre, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse in quanto gli atti impugnati sarebbero delle semplici diffide aventi lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze od eliminare le illegittimità; quindi non si tratterebbe di atti immediatamente lesivi della sfera giuridica del soggetto intimato. Nel merito, ha replicato puntualmente alle censure sollevate, precisando che l’interpretazione della locuzione “per tutto il periodo di sospensione dell’attività” contenuta nell’art. 69 cit. riguarderebbe soltanto “l’arco di tempo cui si riferiva il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 e quindi, il primo periodo di chiusura forzata delle sale” come emergerebbe, in via interpretativa (art. 12 preleggi), anche dalla successiva disciplina sul pagamento del canone agevolato stabilita con l’art. 1, commi 1131, 1132 e 1133, legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
La Sezione con l’ordinanza n. 7247/2022 ha sospeso gli effetti degli atti impugnati, stabilendo che “nelle more della definizione della presente controversia, l’efficacia dei gravati provvedimenti di intimazione di pagamento dei canoni