TAR Potenza, sez. I, sentenza 2011-04-06, n. 201100187
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Testo completo
N. 00187/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2008, proposto dalla Ecological System S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti M D L e A P, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Piazzale L. Rizzo n. 11;
contro
Comune di Sant'Arcangelo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. D G, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 70 del 10.6.2008, con domicilio eletto in Potenza Via Livorno n. 131 presso lo studio legale dell’Avv. K Z;
nei confronti di
Società Cooperativa CICLAT Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Elena Zanni, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza Via Livorno n. 131 presso lo studio legale dell’Avv. K Z;
Eco Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
General Enterprise S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
GEO-S S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Basilicata Pulita S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione n. 144 del 12.4.2008, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo ha emanato in favore della controinteressata CICLAT Trasporti Soc. Coop. a r.l. il provvedimento di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’appalto del servizio di igiene ambientale su tutto il territorio comunale;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Arcangelo e della Società Cooperativa CICLAT Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. P M e uditi l’Avv. M D L Mario, per la parte ricorrente;l’Avv. Vincenzo Colucci, su delega dell' Avv. D G, per il Comune di Sant’Arcangelo e l'Avv. Elena Zanni, per la controinteressata Società Cooperativa CICLAT Trasporti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-Con Determinazione n. 397 dell’8.11.2007 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene ambientale ed ha approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale.
Il Bando di gara (pubblicato nell’Albo Pretorio dal 14.11.2007 al 7.1.2008, nella GUCE , nella GURI e sulla stampa a diffusione nazionale e regionale) prevedeva:
1) l’importo a base di gara di 1.750.000,00 € oltre IVA, pari ad un canone annuo di 350.000,00 € oltre IVA;
2) la durata dell’appalto di 5 anni, con la condizione risolutiva anticipata del contratto, nel caso in cui l’ATO competente per zona individui il gestore unico del servizio, senza che l’appaltatore potesse pretendere compensi per qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni;
3) il termine perentorio delle ore 13,00 del 7.1.2008 per la presentazione delle offerte;
4) la cauzione provvisoria di 35.000,00 €, pari al 2% dell’importo a base di gara;
5) la possibilità dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 D.Lg.vo n. 163/2006;
6) i requisiti generali di ammissione alla gara: a) l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (ex Albo Gestori Rifiuti) per: la Categoria 1, Classe E;la Categoria 2, Classe E;la Categoria 3, Classe F;la Categoria 4, Classe F;la Categoria 5, Classe F;b) l’iscrizione alla CCIAA per l’attività coincidente con quella oggetto dell’appalto;c) l’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese esercenti l’autotrasporto di cose per conto terzi, “senza vincoli e limiti”;d) l’insussistenza delle cause di divieto o di sospensione, prevista dalla normativa antimafia di cui all’Allegato 1 del D.Lg.vo n. 490/1994;e) l’insussistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ex artt. 32 ter e 32 quater C.P.;f) l’assenza delle cause di esclusione, previste dall’art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006;g) l’adempimento degli obblighi, previsti dalla L. n. 68/1999;h) non essersi avvalso dei piani di emersione del lavoro sommerso;
7) i requisiti di capacità economico-finanziaria di ammissione alla gara: a) l’aver realizzato nel triennio 2004/2006 un fatturato globale non inferiore ad una media annua di 700.000,00 € e l’aver realizzato in ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 un importo non inferiore a 350.000,00 €, relativo all’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto in esame;b) almeno due referenze bancarie;
8) come requisito di capacità Tecnica organizzativa di ammissione alla gara l’aver effettuato nel triennio 2004/2006 un servizio analogo in un Comune o in un Consorzio di Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
9) il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi e criteri di valutazione: a) l’attribuzione di massimo 25 punti per le caratteristiche tecnico-qualitative;b) massimo 25 punti per caratteristiche del Piano Attuativo;c) massimo 50 punti, per il prezzo, da determinarsi in base alla seguente formula matematica: moltiplicazione per 50 del risultato della divisione tra il miglior prezzo offerto dai concorrenti (al quale sarebbero stati assegnati 50 punti) ed il prezzo offerto da ogni singolo concorrente;
10) per la verifica di congruità di tutte le offerte sospettate di anomalia, come individuate ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.Lg.vo n. 16372006, veniva stabilita la sanzione dell’esclusione, nel caso in cui “le giustificazioni siano prodotte oltre i termini (non superiori a giorni 10) o siano ritenute non accettabili o insufficienti”;
11) a pena di esclusione dalla gara, doveva essere allegata all’offerta la prova dell’avvenuto pagamento del contributo di 80,00 € in favore dell’Autorità di Vigilanza;
12) l’appalto sarebbe stato aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se valutata e/o giudicata congrua.
Ill Disciplinare di gara dettagliatamente indicava le modalità di confezionamento dell’offerta ( in un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovevano essere incluse 4 buste, parimenti sigillate e controfirmate,, contenenti: a) la documentazione amministrativa);b) la documentazione per la valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative;c) il Piano Attuativo;d) l’offerta economica, con l’indicazione del ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara e l’importo in cifre ed in lettere del canone annuo offerto: l’offerta doveva essere “corredata dalle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 86 D.Lgv.o n. 163/2006”.
Inoltre disponeva che nella seduta pubblica di apertura delle buste, contenenti la documentazione amministrativa, si sarebbe proceduto al sorteggio del 10% dei concorrenti ex art. 48, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-organizzativa: a tal fine l’art. 6 dello stesso Disciplinare stabiliva i documento che dovevano essere all’uopo presentati.. Comunque, al termine delle operazioni di gara, siffatta dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-organizzativa sarebbe stata richiesta anche all’aggiudicatario ed al concorrente, classificatosi al secondo posto, se non già sorteggiati.
Ulteriormente il Disciplinare indicava che le offerte tecniche sarebbero state esaminate dalla commissione giudicatrice in seduta segreta, mentre le buste, contenenti le offerte economiche, sarebbero state aperte in seduta pubblica, ed aggiungeva che l’aggiudicatario doveva presentare entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva la cauzione definitiva ed il DURC.
Il Capitolato Speciale, per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, specificava all’art. 2 specificava minuziosamente l’oggetto dell’appalto, formalizzando anche l’impegno del gestore ad attuare, dopo 6 mesi ed entro 1 anno dall’inizio dell’esecuzione dell’appalto, “il solo sistema di raccolta “porta a porta” con contestuale eliminazione dei cassonetti-contenitori posti nei vari punti di raccolta. Si statuiva, poi, che i rifiuti, raccolti in maniera differenziata, erano di proprietà dell’appaltatore che ne curava la vendita e corrispondeva al Comune il 25% dei i ricavi, trattenendoli per il restante 75% e che la dotazione minima del personale da impiegare era “di 6 unità effettivamente operanti sul territorio a tempo pieno (o tante unità a tempo parziale tali da raggiungere il monte di 6 unità a tempo pieno), con l’obbligo di garantire “l’immediata integrazione e/o sostituzione del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo, nonché di quello che dovesse risultare inidoneo”, per il buon esito dell’appalto. Nel Capitolato Speciale veniva ribadito l’obbligo nei confronti del personale dipendente della “completa osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel CCNL applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale”.
Il servizio doveva essere svolto negli orari diurni a partire dalle ore 6,00 e nelle strade principali lo svuotamento dei cassonetti doveva essere concluso entro le ore 7,45.
Entro il suddetto termine perentorio delle ore 13,00 del 7.1.2008 presentavano l’offerta i seguenti 6 concorrenti: la società ricorrente,