TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-06-30, n. 202303950
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Testo completo
Pubblicato il 30/06/2023
N. 03950/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01749/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2023, proposto da
M C, P S, rappresentati e difesi dagli avvocati I M, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. I M in Napoli, via G. Carducci 42;
contro
Comune di Bacoli, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania – sez. di Napoli n. 498 del 22 gennaio 2021, emessa a definizione del giudizio recante RG 2594/2016, passata in giudicato, notificata al Comune in forma esecutiva in data 15 marzo 2021
e in particolare
a) accertare e dichiarare l'inottemperanza, da parte del Comune di Bacoli, e nei confronti dei ricorrenti, sentenza del TAR Campania – sez. di Napoli n. 498 del 22 gennaio 2021, emessa a definizione del giudizio recante RG 2594/2016, passata in giudicato, notificata al Comune in forma esecutiva in data 15 marzo 2021
b) per l'effetto, condannare l'intimata Amministrazione Comunale a dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, e pertanto:
- a reintegrare nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri;
- a quantificare i danni patrimoniali provocati ai ricorrenti per l'occupazione illegittima, secondo i criteri indicati in sentenza, altresì trattandosi di debito di valore, con rivalutazione anno per anno applicando gli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo ISTAT-FOI, nonché con gli interessi compensativi al tasso legale ex art. 1282, comma 1, c.c. fino all'effettivo pagamento del dovuto, e a disporne il relativo pagamento in favore dei ricorrenti aventi diritto;
- a rifondere ai ricorrenti le spese liquidate dalla sentenza azionata, nell'importo pari a complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, pari ad € 650,00;
- ai sensi dell'art. 114, comma quarto, lett. e) d.lgs. 104/2010, come modificato dal d.lgs. 195/2011, al pagamento di una penalità di mora c.d. astreinte, liquidata in una somma di danaro per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alla data di comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nell'emananda sentenza di ottemperanza.
c) disporre la nomina di un commissario ad acta che provveda, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza all'obbligo di esecuzione della sentenza, al compimento di tutti gli atti necessari, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
Con vittoria di spese ed onorari, ivi compreso il rimborso del contributo unificato versato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata,
Considerato che i ricorrenti hanno chiesto darsi ottemperanza alla sentenza epigrafata con la quale il Tar Campania - Napoli, sezione quinta, in accoglimento del ricorso da essi ricorrenti proposto, ha così disposto: "a) condanna il Comune di Bacoli alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri; b) condanna il Comune di Bacoli al risarcimento dei danni patrimoniali provocati ai ricorrenti per l'occupazione illegittima nei limiti di cui in motivazione e da liquidarsi, su accordo delle parti, secondo il disposto di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a., in base ai criteri generali indicati in motivazione; c) condanna il Comune di Bacoli al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.000,00, (tremila/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato";
Considerato che la difesa di parte ricorrente ha dedotto che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza ed il decorso del termine assegnato per l’esecuzione, gli organi comunali hanno rifiutato di dare esecuzione alla pronuncia de qua in ragione della intervenuta dichiarazione di dissesto del Comune di Bacoli e, dunque, della riconduzione di tutte le obbligazioni maturate