TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-06-03, n. 202400690
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2024
N. 00690/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2023, proposto da
Gioielli d'Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Carbone e Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Carbone in Bari, via Dante Alighieri n. 51, nonché dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Nocera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Monopoli - Area III– tecnica – edilizia privata, urbanistica e lavori pubblici, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione GL, non costituita in giudizio;
“per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
del provvedimento Area III – Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici della Città di Monopoli prot. n. 22275/2023 del 30.3.2023 recante il diniego della “pratica edilizia 177-2020 prot. n. 59081 del 27.10.2020 Progetto di rigenerazione urbana mediante demolizione e ricostruzione di fabbricati industriali con cambio di destinazione d'uso e realizzazione di nove unità residenziali e di locali desinati ad attività generica in applicazione della L.R. GL n. 14 del 30.7.2009 e successive modifiche ed integrazioni” della società Gioielli d'Italia s.r.l., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi per quanto occorrer possa la nota dell'Area III Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici del 9.3.2023 prot. n. 17108 recante preavviso di rigetto ex art. 10 bis l.n. 241/1990”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avvocati Roberto Carbone, Vincenzo Cerulli Irelli e Saverio Profeta per la parte ricorrente; Pierluigi Nocera per il Comune resistente;
1. Con il gravame in epigrafe, la Gioielli d’Italia s.r.l. impugna il diniego definitivo che il Dirigente dell’Area III – tecnica – edilizia privata, urbanistica e lavori pubblici della Città di Monopoli ha opposto, in data 30 marzo 2023, al programma costruttivo della società, consistente in un “ Progetto di rigenerazione urbana mediante demolizione e ricostruzione di fabbricati industriali con cambio di destinazione d'uso e realizzazione di nove unità residenziali e di locali desinati ad attività generica in applicazione della L.R. GL n. 14 del 30 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni”.
2. Il diniego si fonda sulla seguente motivazione: “ Questi Uffici, così come già riportato nel Preavviso di diniego protocollo n. 17108 in data 09.03.2023, ribadiscono che la Sentenza n. 17 del 10.02.2023 della Corte Costituzionale ha disposto l’incostituzionalità degli artt. 1, 2, e 3 della legge della Regione GL 30 novembre 2021, n. 38 “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14” riguardante la proroga del cosiddetto 'Piano Casa' a tutto il 2022; pertanto gli interventi previsti dal Piano casa sono realizzabili solo se la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o l’istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate, complete in ogni loro elemento, entro il 31 dicembre 2021”. Dalla dettagliata ricostruzione del Report Documentale a firma dell’Avv. Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, in particolare dal punto 3.9 al punto 3.23, si rileva come la documentazione allegata al permesso di costruire in oggetto non fosse tale da considerarla “completa in ogni elemento” nel rispetto del DPR 380/2001, della stessa legge Regionale nonché di quanto richiesto dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 11.04.2019 n. 10 del 14.02.2020. In particolare, si vuole evidenziare come alla data del 31.12.2021 (l’integrazione alla richiesta di questi Uffici protocollo n. 66309 del 17.11.2021 è avvenuta solo il 24.01.2022) la pratica in oggetto risultava ancora carente di quanto già più volte richiesto da questi Uffici e con criticità evidenziate nei vari incontri tecnici svolti presso questi Uffici. Non era ancora stata definitiva in maniera univoca: la Sul dei vari fabbricati nel rispetto dell’art. 46 del RET, il rispetto delle distanze dai confini, l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti nel rispetto del comma 3 bis dell’art.5 della Legge Regionale n. 14/2009 e s.m.i., il progetto della palazzina ERP non era redatto nel rispetto del codice degli appalti, mancava l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Inoltre si rilevava, sempre nella nota protocollo 66309/2021, una criticità non ancora risolta a quella data, nonostante già evidenziato nella pratica precedente archiviata nonché nell’istruttoria tecnica già inoltrata, relativamente all’impostazione viaria del progetto che avrebbe determinato una elevatissima criticità e congestione per l’assenza di adeguati parcheggi pubblici sulla viabilità principale. A tal proposito si vuole specificare che il Parere della Polizia Locale protocollo n. 70533 del 06.12.2021 era favorevole alle condizioni e prescrizioni riportate nello stesso parere e che il parere favorevole definitivo è stato rilasciato solo in data 28.09.2022 protocollo n. 61968. A dimostrazione che la documentazione mancante alla data del 31.12.2021 fosse fondamentale per la definizione della fattibilità dell’intervento, sta nel fatto che la versione progettuale definitiva, accettata da questi Uffici con nota protocollo n. 84564 del 21.12.2022, ha subito svariate modifiche per garantire il rispetto della normativa vigente regionale e comunale nonché le prescrizioni dei pareri ottenuti (accertamento di compatibilità paesaggistica n. 102 del 2022 e parere della Polizia Locale n.61968 del 28.09.2022).Pertanto alla luce di quanto sopra riportato si ribadisce che la pratica edilizia in oggetto non risultava “completa in ogni elemento entro il 31 dicembre