TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-05-20, n. 201001962
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Testo completo
N. 01962/2010 REG.SEN.
N. 00835/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2009, proposto da:
D P, A R, A I, G A, G M, rappresentati e difesi dagli avv. P M, M V, V D S, con domicilio eletto presso P M in Bari, via Calefati, 177;
contro
Comune di Palo del Colle, rappresentato e difeso dall'avv. L A C, con domicilio eletto presso L A C in Bari, via Vito Nicola De Nicolo' n.7;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. S O D L, con domicilio eletto presso S O D L in Bari, via Dalmazia n.70;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della delibera del Consiglio Comunale di Palo del Colle n. 7 del 28.01.2009, pubblicata sul BURP n. 32 del 26.02.2009, avente ad oggetto: “Approvazione definitiva PUG”;
b) della delibera della Giunta Regionale n. 2471 del 16.12.2008, recante “Palo del Colle (BA) – Piano Urbanistico Generale. Attestazione definitiva di compatibilità ai sensi dell’art. 11, comma 11°, della L.R. n. 20/2001”;
c) della delibera del Consiglio Comunale di Palo del Colle n. 71 del 18.07.2007, avente ad oggetto “PUG adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 24.03.2006. Esame osservazioni e determinazioni ai sensi dell’art. 11, comma 6, della L.R. n. 20/2001. Prosieguo. Verbale n. 14”;
d) delle delibere del Commissario Straordinario del Comune di Palo del Colle nn. 49 e 50 del 24.03.2006, avente ad oggetto, rispettivamente, “Proposta di adozione del PUG” ed “Adozione del PUG”;
e) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi, ove occorra, i verbali delle sedute della Conferenza di servizi di cui all’art. 11, comma 9, della L.R. n. 20/2001 del 22.09.2008, del 14.10.2008 e del 17.10.2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palo del Colle in Persona del Sindaco e di Regione Puglia in Persona del Presidente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti P.Medina, L.A.Clarizio e S.O.Di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso passato alla notifica il 27 aprile 2009 e depositato il 23 maggio successivo, i ricorrenti in epigrafe indicati, premettendo di essere comproprietari, in Comune di Palo del Colle, di un suolo della estensione di mq. 2111, censito in catasto al foglio 28 mapp. 2249 e 2274;che la particella 2249 era tipizzata, in base al Piano di Fabbricazione approvato nel 1973, quale “zona per servizi relativi alle zone A e B”, e che, invece, la particella 2274 era stata inclusa nel PEEP approvato nell’anno 1975 e destinato a “zona di verde arborato di zona”;che nel P.U.G. adottato con delibera commissariale n. 50 del 24 marzo 2006 l’intero suolo di proprietà dei ricorrenti, mai utilizzato al fine di dare attuazione al PEEP, riceveva nuovamente la destinazione “Area per le urbanizzazioni secondarie – Servizi di quartiere”;che, tuttavia, con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 13 febbraio 2007, a seguito delle osservazioni presentate dai ricorrenti, il suolo di loro proprietà riceveva la nuova destinazione “area residenziale di tipo C1”, da sottoporre alla disciplina del comparto perequativo;tanto premesso, impugnano la delibera del Consiglio Comunale di Palo del Colle n. 7 del 28 gennaio 2009 e gli atti ad esso presupposti, che hanno portato alla approvazione in via definitiva del P.U.G. che ha confermato, relativamente al suolo di proprietà dei ricorrenti, la destinazione C1, sottoponendo l’intera area a regime di comparto.
Con unico, articolato, motivo, i ricorrenti deducono, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 41 quienquies L. 1150/42, dell’art. 2 D.M. 1444/&8, dell’art. 42 Cost, eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa presupposizione, travisamento, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90, motivazione irrazionale, illogica e contraddittoria: la destinazione impressa al suolo di proprietà dei ricorrenti non si attaglia alla vocazione naturale dell’area, ormai compresa in un tessuto urbano completamente edificato ed urbanizzato;appare poi irrazionale l’assoggettamento dell’area alla disciplina del comparto, tenuto conto della limitata estensione dell’area e del fatto che al suo interno non vi sono comprese aree da destinare a servizi, da perequare.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Palo del Colle e la Regione Puglia per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2009 i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare.
Il ricorso é stato infine introitato a decisione alla pubblica udienza del 18 febbraio 2010.
DIRITTO
1. A fine di meglio comprendere i termini della vicenda, é opportuno premettere in fatto quando segue.
1.1. I ricorrenti sono comproprietari, pro-indiviso, del suolo sito in Palo del Colle, censito al Foglio 28, mapp. 2249 e 2274, avente una superficie complessiva di poco più di 2.000 mq. , individuato nella planimetrìa generale tra via Italia, via Mastrandrea e via Borsellino: come già precisato nella narrativa di fatto, secondo il Piano di Fabbricazione approvato nel 1971 la particella 2249 risultava classificata come area per servizi alle residenze delle zone A e B, mentre la particella 2274, originariamente classificata in zona C come le aree limitrofe, veniva successivamente inserita nel PEEP approvato nel 1975, ma mai utilizzata a tale scopo.
Nella versione adottata dal Commissario Straordinario con delibera n. 50 del 24 marzo 2006, il nuovo P.U.G. imprimeva ad entrambe le particelle la destinazione pubblica di “aree per le urbanizzazioni secondarie – servizi di quartiere”, ma a seguito delle osservazioni presentate dai ricorrenti - i quali facevano rilevare che le aree limitrofe, già classificate come zona C1 dal Piano di Fabbricazione, erano state nel frattempo edificate ed avevano raggiunto un grado di edificazione tale da essere tipizzate quale zona B dallo stesso P.U.G. – il Consiglio Comunale, con la delibera n. 17 del 12 febbraio 2007, accoglieva parzialmente le richieste dei ricorrenti, tipizzando l’area quale “area residenziale di tipo C1”, includendola, però, in un comparto edificatorio “di tipo A”.
Esaminando la tavola P-8 del P.U.G. impugnato, che riproduce graficamente le previsioni di natura strutturale, il fondo di proprietà dei ricorrenti, di forma triangolare, risulta interamente contornato da strade, delle quali due di rilevanza primaria (corso Italia e via Mastrandrea). Su due lati é fronteggiato da aree la cui retinatura ne evidenza la classificazione quale zona B, e nelle vicinanze esistono vaste aree classificate come zone B, US/Bi – Servizi di quartiere edificati su terreni con problemi idrogeologici, nonché come US/B2 – Servizi di quartiere interni a Piani esecutivi. Il fondo risulta collocato a breve distanza anche da una area di notevole dimensione che il nuovo P.U.G. classifica quale zona US/A3a – verde parco interno a comparti perequati, la quale costituisce una sorta di “breccia” esistente nel tessuto già edificato e classificato dal P.U.G. come zona B1 o B2 (completamento residenziale soggetto a PUE), del quale va a precludere il ricompattamento.
1.2. Ciò premesso in ordine alla collocazione del fondo di proprietà dei ricorrenti, é utile e doveroso precisare che il nuovo P.U.G. delimita numerosi “comparti edificatori”, individuandone – all’interno del capoluogo – di due tipi.
1.2.1. Un primo tipo di comparti, denominati “di tipo A”, tutti specificamente individuati dal P.U.G., é disciplinato dall’art. 67 delle N.T.A., come comparti che “comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti localizzate nell’ambito del centro urbano. L’area é suddivisa in comparti perequati obbligatori (art. 15 della l.r. 12.2.76 n. 6), che – oltre alle zone a specifica destinazione – comprendono la viabilità, le aree per gli standard, individuate sulle tavole grafiche con appositi segni grafici” .
Trattasi di comparti ai quali é stato assegnato un indice di fabbricabilità di 1,43 mc/mq e che di fatto individuano zone effettivamente periferiche della città: anche la relazione illustrativa, come le N.T.A., dà atto del fatto in essi vengono individuate sia le aree da destinare a espansione residenziale, sia le aree per verde attrezzato, sia quelle da destinare a veri e propri standards, e ciò nell’ottica di rendere le nuove zone di espansione residenziale “autosufficienti” dal punto di vista degli standards, applicando comunque i principi della pianificazione perequativa, e così attribuendo a tutte le aree comprese nel comparto un medesimo indice di fabbricabilità fondiario, destinato ad esprimersi solo nelle zone specificamente individuate come di espansione residenziale.
1.2.2. Un secondo tipo di comparti, denominati “di tipo B”, anch’essi tutti specificamente individuati dal P.U.G., é disciplinato dalle N.T.A. all’art. 68, “Zone di espansione residenziale di tipo C2: comparti di tipo B”, a mente del quale “ L’attuazione di tali comparti si prefigge l’obbiettivo di acquisire al patrimonio pubblico le aree del P.d.F. destinate alle urbanizzazioni, poiché lo spostamento delle stesse in zone più esterne comporterebbe un allontanamento delle aree per verde e servizi di quartiere rispetto alla città consolidata, cui tali aree sono destinate…..Comprendono aree per gran parte destinate, nel precedente Piano urbanistico generale (PdF), a standard e non ancora acquisite dal Comune ”.
Di fatto risulta, secondo quanto é dato comprendere leggendo la relazione illustrativa del P.U.G., che il precedente Piano di Fabbricazione avrebbe avuto pressoché totale attuazione per quanto riguarda l’edificazione residenziale – circostanza questa non del tutto esatta - , non altrettanto relativamente alla utilizzazione delle aree destinate a standards. Per tale ragione gli estensori del P.U.G., nella necessità di reperire numerose aree a standards, hanno ritenuto opportuno confermare le previsioni del Piano di Fabbricazione quanto alle aree a standards, inserendole, però, all’interno dei menzionati comparti perequati di tipo B”, nei quali la zona da utilizzare per l’edificazione riceve sempre, indipendentemente dalla sua collocazione nell’ambito del territorio comunale, la destinazione C2, di espansione residenziale;l’indice di fabbricabilità fondiaria viene poi “spalmato” sull’intera superficie del comparto.