TAR Genova, sez. II, ordinanza cautelare 2022-05-26, n. 202200108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, ordinanza cautelare 2022-05-26, n. 202200108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200108
Data del deposito : 26 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2022

N. 00284/2022 REG.RIC.

N. 00108/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00284/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2022, proposto da:


-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. A B, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;


contro

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. S R, G L e -OMISSIS- N, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dell’ordinanza ingiunzione di demolizione di opere abusive n. 84 del 28.2.2022, notificata in data 2.3.2022, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto ai ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale.


Considerato che le dedotte censure richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito e che, in relazione alla contestata misura ripristinatoria, il requisito del periculum in mora sussiste in re ipsa .

Ritenuto che il mantenimento delle opere nelle more della decisione di merito non pregiudichi interessi pubblici rilevanti.

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.

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